Art. 1. "Art. 11. - L'ICE e' autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attivita' diretta alla produzione di beni e servizi, nonche' con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all' articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71 , riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all' articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71 , l'ICE riferira' partitamente sulle attivita' svolte e i risultati conseguiti.
E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1 , 3 , 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71 , a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo";
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
All'articolo 20:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto previsto dall' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per il raggiungimento delle finalita' previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza";
il secondo comma e' soppresso;
L'articolo 21 e' soppresso;
All'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell' articolo 15, lettera g) , nonche' dell' articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 ; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 .
L' articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' soppresso";
L'articolo 23 e' soppresso;
All'articolo 27, le parole "125 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "110 miliardi".
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all' articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71 , l'ICE riferira' partitamente sulle attivita' svolte e i risultati conseguiti.
E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1 , 3 , 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71 , a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo";
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
All'articolo 20:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto previsto dall' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per il raggiungimento delle finalita' previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza";
il secondo comma e' soppresso;
L'articolo 21 e' soppresso;
All'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell' articolo 15, lettera g) , nonche' dell' articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 ; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 .
L' articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' soppresso";
L'articolo 23 e' soppresso;
All'articolo 27, le parole "125 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "110 miliardi".