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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 6/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4130/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINI TIZIANA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 [...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. Dott.sse Bozzella Emiliana, Maria
RA PP e UD ID
-resistente-
avente ad oggetto: mancata attribuzione incarico a tempo determinato a.s. 2022/23 da GPS
– risarcimento danno – dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ordinario e contestuale domanda cautelare in corso di causa,
[...]
ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro premettendo: di Parte_1 essere inserito nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze, cd. GPS, per la provincia di e nelle relative graduatorie di istituto valevoli per gli CP_2 Parte_2
2022/2024, aggiornate ai sensi della O.M. 112 del 2022; che egli risultava collocato per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze per la scuola secondaria di 1^ grado con punteggio pari a 58,50 e posizione GPS 265; che in data 20.09.2022 risultava destinatario di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno presso l' di CP_3
; che il contratto cessava ante tempus il 30.11.2022; che, lo stesso 30.11.2022, l' CP_2 [...]
aveva pubblicato, con decreto n. 0013905, il nono bollettino di nomine quanto alle CP_4 supplenze per l'a.s 2022/2023; che dal suddetto bollettino risultava che numerose cattedre della Classe di concorso A028 di durata annuale erano state assegnate a candidati presenti in GPS e tra queste anche quella esistente presso la scuola fino ad allora assegnata alla parte ricorrente;
che parimenti il 12.12.2022, con decreto n. 0014316, veniva pubblicato il decimo bollettino di nomine dal quale risulta che ben sei posti per la classe A028 erano stati assegnati a candidati collocati in posizione deteriore al ricorrente.
In punto di diritto ha dedotto la violazione del principio meritocratico non avendo il rispettato il criterio di attribuzione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria CP_1 di cui all'art. 12, co. 5, dell'OM 112/22 nonché la violazione dell'art. 14 comma 3 dell'OM cit. secondo cui il docente già incaricato da graduatoria d'istituto ha facoltà di lasciare tale incarico per accettarne uno da GPS.
Ha infine rappresentato di aver subito sia un danno patrimoniale -per la perdita della retribuzione mensile lorda pari € 1680,80 (euro 21.850,52, ripartito per tredici mensilità) – sia un danno professionale inveratosi nella mancata maturazione del punteggio ovvero nella maturazione in misura inferiore ai dodici punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche.
Ha quindi concluso chiedendo di:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere l'attribuzione di un incarico a tempo determinato sui posti disponibili per i turni di nomina del 30 novembre o del 12-21 dicembre 2022 per la classe di concorso A028 con individuazione dalle graduatorie di 2^ fascia delle GPS;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la perdita delle retribuzioni, sulla base del trattamento economico spettante pari a € 1680,80 mensile per ogni mese non lavorato a decorrere dal 30.11.2022, oltre al danno alla professionalità per il punteggio di servizio non maturato da liquidarsi in via equitativa dal Giudice”;
Nel costituirsi in giudizio nella presente fase di merito, il ha dato atto di aver CP_1 ottemperato all'ordinanza di accoglimento n. 3814/2023 del ricorso cautelare resa dal
Giudice in data 22.03.2023, disponendo con provvedimento del 5.5.2023 l'assegnazione del C sig. per la classe di concorso A028 sulla sede Frezzotti-Corradini di una Pt_1 cattedra interna fino al termine delle attività didattiche con decorrenza giuridica dal 12 dicembre 2022 ed economica dalla presa di servizio (cfr doc. 2).
Nel merito il ha comunque contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che CP_1 nell'ambito della procedura di reclutamento attraverso le GPS e secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, O.M 112/2022, la rinuncia nel turno del 22.09.2022 aveva determinato l'impossibilità di una riassegnazione del ricorrente nei successivi turni di nomina;
ha quindi specificato che, il Sig. , se non fosse risultato rinunciatario nel Pt_1 predetto turno di nomina avrebbe avuto la facoltà di accettare un incarico per nomina da
GPS.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc della sola parte ricorrente - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
°°°°°
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1. In via preliminare, il Giudice seppur con motivazione in parte diversa, intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso da questo Tribunale nel giudizio cautelare iscritto dal ricorrente in corso di causa e reso con ordinanza n. 3814 del
22.03.2023, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2. È pacifico e documentale come l'incarico di supplenza, accettato dal ricorrente, che a dire del avrebbe precluso l'esame della sua posizione nei successivi turni di CP_1 nomina, non sia avvenuto nell'ambito delle GPS, bensì in virtù delle graduatorie di istituto.
Risulta, infatti, dagli atti acclusi al ricorso (sub doc. 2), che detto incarico è stato conferito con provvedimento del Dirigente scolastico ed ha avuto ad oggetto una supplenza relativa al periodo dal 20.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IC Frezzotti-Corradini di per la classe CP_2 di concorso A028 (Matematica-Scienza).
3. In virtù di tali risultanze documentali, la tesi sostenuta dall'Amministrazione scolastica non appare condivisibile.
Invero poiché il ricorrente - lungi dall'essere stato nominato in base alle GPS – ha ricevuto un incarico di supplenza dalle graduatorie di istituto, trova applicazione l'art. 14, comma 3, della OM 112/2022, secondo cui “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo
l'incarico precedentemente conferito”.
Come evidenziato dalla difesa del sig. , la rinuncia del ricorrente, già incaricato da Pt_1
Con non comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento come previsto dal comma 1 della medesima disposizione.
È allora evidente come la nomina derivante dalle graduatorie di istituto non precluda quella da GPS. Infatti, conseguita quest'ultima, il docente può “lasciare” la prima per accettare la supplenza attribuitagli “ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)” vale a dire – giova ribadirlo – l'unica soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 12 O.M. cit..
Nell'ambito di quest'ultima, pertanto, il non è stato destinatario di alcun incarico, Pt_1 essendo risultato – pacificamente - pretermesso senza alcuna giustificazione.
La nomina conseguita dal nell'a.s. 2022/2023 esula, infatti, dalla procedura in Pt_1 questione e non può, pertanto, rivestire alcuna valenza preclusiva nell'ambito della stessa, come espressamente stabilito dall'art. 14, sopra riportato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il bilanciamento di interessi, sotteso alla disciplina delle GPS, non si estende a fattispecie diversamente regolate da specifica previsione normativa, come quella dettata dal citato art. 14, che abilita il docente a “lasciare” una supplenza ottenuta tramite graduatoria di istituto per accettarne una annuale conseguita – appunto – ai sensi dell'art. 12 O.M. cit..
4. Sulla scorta di tali argomentazioni appare documentalmente acclarato – come anche espresso dal Giudice di prime cure – che la parte ricorrente, inserita per la classe di concorso A028 seconda fascia in posizione 265 con punteggio 58,00 (cfr. graduatoria all. fasc.lo ricorso), è stata scavalcata nel conferimento delle cattedre secondo le nomine attinte dalle GPS da almeno un docente posto in posizione inferiore alla stessa (cfr. bollettino
30.11.2022 e del 12.12.2022 all. fasc.lo ricorso).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto innanzi espressi, sulla base delle suddette circostanze fattuali e raffrontando gli esiti del bollettino di cui ai turni di nomina in questione con le preferenze individuate dalla parte ricorrente, appare illegittima l'assegnazione a candidati posti in posizione successiva alla parte ricorrente di una cattedra rientrante nelle preferenze dalla stessa indicate.
5. Fondata è anche la domanda di risarcimento del danno.
Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima del , parte ricorrente avrebbe conseguito CP_1
l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione scolastica aveva vincolato la propria discrezionalità.
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
5.1 Pertanto, a fronte dell'accertato inadempimento datoriale (come innanzi descritto) è conseguito in capo al ricorrente, quale danno evento la mancata assegnazione dell'incarico annuale da GPS e come danno patrimoniale, sub species di lucro cessante, la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo corrispondente.
Il danno va quindi parametrato alle retribuzioni mensili perdute e, nel caso di specie, poiché
l'incarico ottenuto dal ricorrente in virtù delle graduatorie di istituto ha avuto termine in data 30.11.2022 (all. 4 sub ricorso) e, tenuto conto che con provvedimento del 5.5.2023 il
-in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa in data 22.3.2023 - ha assegnato al CP_1
l'incarico “di supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche con Pt_1 decorrenza giuridica dal 12 dicembre 2022 ed economica dalla presa di servizio”; considerato, tuttavia, che le parti non hanno precisato quando il abbia effettivamente Pt_1 preso servizio e da quando abbia ricevuto la retribuzione, deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate ma che non sono state corrisposte per il periodo dal 30.11.2022 al 30.6.2023 (dunque limitatamente alle sole retribuzioni perse), con conseguente condanna del alla CP_1 correlativa corresponsione, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
6. Inoltre deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stato illegittimamente escluso, prevedendo l'O.M.
n. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a
16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti CP_1 dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
7. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento
8. Le spese processuali (comprensive di quelle relative alla fase cautelare), liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come da ultimo modificato dal DM n. 147/22 in
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro relazione alle cause di natura lavoristica (valore indeterminabile complessità bassa) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate (e con esclusione, nella presente sede di merito, delle fasi di studio ed istruttoria)– seguono la soccombenza e vanno posti a carico del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s.
2022/2023 sui posti scelti nella propria domanda e resisi disponibili per il turno di nomina del 30 novembre 2022 ovvero del 12 dicembre 2022 per la classe di concorso
A028 con individuazione dalle graduatorie di 2^ fascia delle GPS e, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente CP_1 parametrato alle retribuzioni mensili maturate ma non corrisposte per il periodo dal
30.11.2022 al 30.6.2023 (nei limiti della retribuzione persa), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna altresì il resistente a riconoscere al ricorrente il diritto al punteggio CP_1 complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza;
3) condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite (comprensive di quelle della fase cautelare) che liquida in complessivi €3.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente oltre alle spese vive per c.u. pari ad €259,00
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 6/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4130/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. AGOSTINI TIZIANA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1 [...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c. Dott.sse Bozzella Emiliana, Maria
RA PP e UD ID
-resistente-
avente ad oggetto: mancata attribuzione incarico a tempo determinato a.s. 2022/23 da GPS
– risarcimento danno – dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ordinario e contestuale domanda cautelare in corso di causa,
[...]
ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro premettendo: di Parte_1 essere inserito nelle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze, cd. GPS, per la provincia di e nelle relative graduatorie di istituto valevoli per gli CP_2 Parte_2
2022/2024, aggiornate ai sensi della O.M. 112 del 2022; che egli risultava collocato per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze per la scuola secondaria di 1^ grado con punteggio pari a 58,50 e posizione GPS 265; che in data 20.09.2022 risultava destinatario di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno presso l' di CP_3
; che il contratto cessava ante tempus il 30.11.2022; che, lo stesso 30.11.2022, l' CP_2 [...]
aveva pubblicato, con decreto n. 0013905, il nono bollettino di nomine quanto alle CP_4 supplenze per l'a.s 2022/2023; che dal suddetto bollettino risultava che numerose cattedre della Classe di concorso A028 di durata annuale erano state assegnate a candidati presenti in GPS e tra queste anche quella esistente presso la scuola fino ad allora assegnata alla parte ricorrente;
che parimenti il 12.12.2022, con decreto n. 0014316, veniva pubblicato il decimo bollettino di nomine dal quale risulta che ben sei posti per la classe A028 erano stati assegnati a candidati collocati in posizione deteriore al ricorrente.
In punto di diritto ha dedotto la violazione del principio meritocratico non avendo il rispettato il criterio di attribuzione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria CP_1 di cui all'art. 12, co. 5, dell'OM 112/22 nonché la violazione dell'art. 14 comma 3 dell'OM cit. secondo cui il docente già incaricato da graduatoria d'istituto ha facoltà di lasciare tale incarico per accettarne uno da GPS.
Ha infine rappresentato di aver subito sia un danno patrimoniale -per la perdita della retribuzione mensile lorda pari € 1680,80 (euro 21.850,52, ripartito per tredici mensilità) – sia un danno professionale inveratosi nella mancata maturazione del punteggio ovvero nella maturazione in misura inferiore ai dodici punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche.
Ha quindi concluso chiedendo di:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere l'attribuzione di un incarico a tempo determinato sui posti disponibili per i turni di nomina del 30 novembre o del 12-21 dicembre 2022 per la classe di concorso A028 con individuazione dalle graduatorie di 2^ fascia delle GPS;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la perdita delle retribuzioni, sulla base del trattamento economico spettante pari a € 1680,80 mensile per ogni mese non lavorato a decorrere dal 30.11.2022, oltre al danno alla professionalità per il punteggio di servizio non maturato da liquidarsi in via equitativa dal Giudice”;
Nel costituirsi in giudizio nella presente fase di merito, il ha dato atto di aver CP_1 ottemperato all'ordinanza di accoglimento n. 3814/2023 del ricorso cautelare resa dal
Giudice in data 22.03.2023, disponendo con provvedimento del 5.5.2023 l'assegnazione del C sig. per la classe di concorso A028 sulla sede Frezzotti-Corradini di una Pt_1 cattedra interna fino al termine delle attività didattiche con decorrenza giuridica dal 12 dicembre 2022 ed economica dalla presa di servizio (cfr doc. 2).
Nel merito il ha comunque contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che CP_1 nell'ambito della procedura di reclutamento attraverso le GPS e secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, O.M 112/2022, la rinuncia nel turno del 22.09.2022 aveva determinato l'impossibilità di una riassegnazione del ricorrente nei successivi turni di nomina;
ha quindi specificato che, il Sig. , se non fosse risultato rinunciatario nel Pt_1 predetto turno di nomina avrebbe avuto la facoltà di accettare un incarico per nomina da
GPS.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc della sola parte ricorrente - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
°°°°°
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1. In via preliminare, il Giudice seppur con motivazione in parte diversa, intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso da questo Tribunale nel giudizio cautelare iscritto dal ricorrente in corso di causa e reso con ordinanza n. 3814 del
22.03.2023, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 2. È pacifico e documentale come l'incarico di supplenza, accettato dal ricorrente, che a dire del avrebbe precluso l'esame della sua posizione nei successivi turni di CP_1 nomina, non sia avvenuto nell'ambito delle GPS, bensì in virtù delle graduatorie di istituto.
Risulta, infatti, dagli atti acclusi al ricorso (sub doc. 2), che detto incarico è stato conferito con provvedimento del Dirigente scolastico ed ha avuto ad oggetto una supplenza relativa al periodo dal 20.9.2022 al 30.6.2023 presso l'IC Frezzotti-Corradini di per la classe CP_2 di concorso A028 (Matematica-Scienza).
3. In virtù di tali risultanze documentali, la tesi sostenuta dall'Amministrazione scolastica non appare condivisibile.
Invero poiché il ricorrente - lungi dall'essere stato nominato in base alle GPS – ha ricevuto un incarico di supplenza dalle graduatorie di istituto, trova applicazione l'art. 14, comma 3, della OM 112/2022, secondo cui “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo
l'incarico precedentemente conferito”.
Come evidenziato dalla difesa del sig. , la rinuncia del ricorrente, già incaricato da Pt_1
Con non comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento come previsto dal comma 1 della medesima disposizione.
È allora evidente come la nomina derivante dalle graduatorie di istituto non precluda quella da GPS. Infatti, conseguita quest'ultima, il docente può “lasciare” la prima per accettare la supplenza attribuitagli “ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)” vale a dire – giova ribadirlo – l'unica soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 12 O.M. cit..
Nell'ambito di quest'ultima, pertanto, il non è stato destinatario di alcun incarico, Pt_1 essendo risultato – pacificamente - pretermesso senza alcuna giustificazione.
La nomina conseguita dal nell'a.s. 2022/2023 esula, infatti, dalla procedura in Pt_1 questione e non può, pertanto, rivestire alcuna valenza preclusiva nell'ambito della stessa, come espressamente stabilito dall'art. 14, sopra riportato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il bilanciamento di interessi, sotteso alla disciplina delle GPS, non si estende a fattispecie diversamente regolate da specifica previsione normativa, come quella dettata dal citato art. 14, che abilita il docente a “lasciare” una supplenza ottenuta tramite graduatoria di istituto per accettarne una annuale conseguita – appunto – ai sensi dell'art. 12 O.M. cit..
4. Sulla scorta di tali argomentazioni appare documentalmente acclarato – come anche espresso dal Giudice di prime cure – che la parte ricorrente, inserita per la classe di concorso A028 seconda fascia in posizione 265 con punteggio 58,00 (cfr. graduatoria all. fasc.lo ricorso), è stata scavalcata nel conferimento delle cattedre secondo le nomine attinte dalle GPS da almeno un docente posto in posizione inferiore alla stessa (cfr. bollettino
30.11.2022 e del 12.12.2022 all. fasc.lo ricorso).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto innanzi espressi, sulla base delle suddette circostanze fattuali e raffrontando gli esiti del bollettino di cui ai turni di nomina in questione con le preferenze individuate dalla parte ricorrente, appare illegittima l'assegnazione a candidati posti in posizione successiva alla parte ricorrente di una cattedra rientrante nelle preferenze dalla stessa indicate.
5. Fondata è anche la domanda di risarcimento del danno.
Non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima del , parte ricorrente avrebbe conseguito CP_1
l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione scolastica aveva vincolato la propria discrezionalità.
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
5.1 Pertanto, a fronte dell'accertato inadempimento datoriale (come innanzi descritto) è conseguito in capo al ricorrente, quale danno evento la mancata assegnazione dell'incarico annuale da GPS e come danno patrimoniale, sub species di lucro cessante, la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo corrispondente.
Il danno va quindi parametrato alle retribuzioni mensili perdute e, nel caso di specie, poiché
l'incarico ottenuto dal ricorrente in virtù delle graduatorie di istituto ha avuto termine in data 30.11.2022 (all. 4 sub ricorso) e, tenuto conto che con provvedimento del 5.5.2023 il
-in esecuzione dell'ordinanza cautelare resa in data 22.3.2023 - ha assegnato al CP_1
l'incarico “di supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche con Pt_1 decorrenza giuridica dal 12 dicembre 2022 ed economica dalla presa di servizio”; considerato, tuttavia, che le parti non hanno precisato quando il abbia effettivamente Pt_1 preso servizio e da quando abbia ricevuto la retribuzione, deve riconoscersi in favore del ricorrente il diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate ma che non sono state corrisposte per il periodo dal 30.11.2022 al 30.6.2023 (dunque limitatamente alle sole retribuzioni perse), con conseguente condanna del alla CP_1 correlativa corresponsione, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
6. Inoltre deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stato illegittimamente escluso, prevedendo l'O.M.
n. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a
16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti CP_1 dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
7. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento
8. Le spese processuali (comprensive di quelle relative alla fase cautelare), liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come da ultimo modificato dal DM n. 147/22 in
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro relazione alle cause di natura lavoristica (valore indeterminabile complessità bassa) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate (e con esclusione, nella presente sede di merito, delle fasi di studio ed istruttoria)– seguono la soccombenza e vanno posti a carico del convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s.
2022/2023 sui posti scelti nella propria domanda e resisi disponibili per il turno di nomina del 30 novembre 2022 ovvero del 12 dicembre 2022 per la classe di concorso
A028 con individuazione dalle graduatorie di 2^ fascia delle GPS e, per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente CP_1 parametrato alle retribuzioni mensili maturate ma non corrisposte per il periodo dal
30.11.2022 al 30.6.2023 (nei limiti della retribuzione persa), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna altresì il resistente a riconoscere al ricorrente il diritto al punteggio CP_1 complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza;
3) condanna il alla refusione in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese di lite (comprensive di quelle della fase cautelare) che liquida in complessivi €3.080,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente oltre alle spese vive per c.u. pari ad €259,00
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro