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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 535/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBUTO Parte_1
GIUSEPPE ricorrente
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2020, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41920190001038040000, notificato dall' in data 17 febbraio 2020, per un importo pari a € 6.533,24, relativo a CP_1 contributi omessi risultanti dal modello DM10 per l'anno 2012.
1 La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, stante l'assenza di atti interruttivi tempestivi da parte dell' . CP_1
Si è costituito l' , sostenendo che la prescrizione non sarebbe maturata, in quanto CP_1 dalle elaborazioni derivanti dalla presentazione del modello DM per l'anno 2013 sono emerse irregolarità che hanno dato origine a note di rettifica, regolarmente emesse nei termini. In particolare: per la mensilità di ottobre 2012: la nota di rettifica è stata calcolata il 22/01/2014, emessa il 22/04/2014, con scadenza di pagamento fissata al
22/05/2014; per la mensilità di dicembre 2012: la nota è stata calcolata il 24/11/2013, emessa il 24/02/2014, con scadenza di pagamento nella medesima data.
Sulla base di tali circostanze, l' ha dedotto che l'avviso di addebito notificato il 17 CP_1
febbraio 2020 sarebbe stato emesso entro il termine quinquennale decorrente dalle date di scadenza delle note di rettifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di prescrizione del credito è fondata.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, i contributi previdenziali si prescrivono nel termine di cinque anni, salvo che siano già stati accertati con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo divenuto definitivo, ipotesi che giustificherebbero la prescrizione decennale.
3. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi o, qualora il credito emerga successivamente a seguito di controlli, dalla data in cui il credito è accertato e ne è esigibile il pagamento” (Cass. civ., sez. lav., n. 29460/2019,
n. 15884/2021, n. 22084/2023).
4. Nel caso in esame, l' ha affermato che le irregolarità contributive sono emerse a CP_1 seguito della presentazione del modello DM2013, relativo all'anno 2012. A valle di tale elaborazione, sono state emesse note di rettifica che hanno determinato l'obbligo di pagamento con scadenze rispettivamente al 22/05/2014 (per ottobre 2012) e
24/02/2014 (per dicembre 2012).
5. Ora, anche a voler far decorrere la prescrizione dalla data di scadenza del pagamento delle note di rettifica, come indicata dall' , i crediti previdenziali in oggetto CP_1
sarebbero dovuti andare in prescrizione, in difetto di atti interruttivi, entro:
- il 22/05/2019 (per la mensilità di ottobre 2012);
- il 24/02/2019 (per la mensilità di dicembre 2012).
2 6. Poiché l'avviso di addebito è stato notificato solo in data 17 febbraio 2020, ben oltre il termine quinquennale dalla scadenza dei versamenti richiesti, il credito deve ritenersi prescritto, non essendo stata fornita alcuna prova dell'adozione di validi atti interruttivi della prescrizione nel periodo intermedio.
7. Si rileva, in particolare, che la mera presentazione del modello DM2013 non ha effetto interruttivo della prescrizione, in quanto si tratta di un adempimento dichiarativo unilaterale e non di un atto notificato al debitore, né riconosciuto dal medesimo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. Né risulta che l' abbia notificato al contribuente nel CP_1 quinquennio alcun atto interruttivo, quale un sollecito formale o un'intimazione di pagamento.
8. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “La mera registrazione di irregolarità nei modelli DM o UNIEMENS, così come le note interne dell' o gli CP_1
atti contabili non notificati al debitore, non sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione” (Cass. civ., sez. lav., n. 22084/2023).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'opposizione proposta dalla società ricorrente;
2. Dichiara prescritto il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.
41920190001038040000 notificato in data 17 febbraio 2020;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della CP_1 parte ricorrente in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 30/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 535/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. BARBUTO Parte_1
GIUSEPPE ricorrente
E rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2020, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41920190001038040000, notificato dall' in data 17 febbraio 2020, per un importo pari a € 6.533,24, relativo a CP_1 contributi omessi risultanti dal modello DM10 per l'anno 2012.
1 La ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, stante l'assenza di atti interruttivi tempestivi da parte dell' . CP_1
Si è costituito l' , sostenendo che la prescrizione non sarebbe maturata, in quanto CP_1 dalle elaborazioni derivanti dalla presentazione del modello DM per l'anno 2013 sono emerse irregolarità che hanno dato origine a note di rettifica, regolarmente emesse nei termini. In particolare: per la mensilità di ottobre 2012: la nota di rettifica è stata calcolata il 22/01/2014, emessa il 22/04/2014, con scadenza di pagamento fissata al
22/05/2014; per la mensilità di dicembre 2012: la nota è stata calcolata il 24/11/2013, emessa il 24/02/2014, con scadenza di pagamento nella medesima data.
Sulla base di tali circostanze, l' ha dedotto che l'avviso di addebito notificato il 17 CP_1
febbraio 2020 sarebbe stato emesso entro il termine quinquennale decorrente dalle date di scadenza delle note di rettifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di prescrizione del credito è fondata.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, i contributi previdenziali si prescrivono nel termine di cinque anni, salvo che siano già stati accertati con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo divenuto definitivo, ipotesi che giustificherebbero la prescrizione decennale.
3. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi o, qualora il credito emerga successivamente a seguito di controlli, dalla data in cui il credito è accertato e ne è esigibile il pagamento” (Cass. civ., sez. lav., n. 29460/2019,
n. 15884/2021, n. 22084/2023).
4. Nel caso in esame, l' ha affermato che le irregolarità contributive sono emerse a CP_1 seguito della presentazione del modello DM2013, relativo all'anno 2012. A valle di tale elaborazione, sono state emesse note di rettifica che hanno determinato l'obbligo di pagamento con scadenze rispettivamente al 22/05/2014 (per ottobre 2012) e
24/02/2014 (per dicembre 2012).
5. Ora, anche a voler far decorrere la prescrizione dalla data di scadenza del pagamento delle note di rettifica, come indicata dall' , i crediti previdenziali in oggetto CP_1
sarebbero dovuti andare in prescrizione, in difetto di atti interruttivi, entro:
- il 22/05/2019 (per la mensilità di ottobre 2012);
- il 24/02/2019 (per la mensilità di dicembre 2012).
2 6. Poiché l'avviso di addebito è stato notificato solo in data 17 febbraio 2020, ben oltre il termine quinquennale dalla scadenza dei versamenti richiesti, il credito deve ritenersi prescritto, non essendo stata fornita alcuna prova dell'adozione di validi atti interruttivi della prescrizione nel periodo intermedio.
7. Si rileva, in particolare, che la mera presentazione del modello DM2013 non ha effetto interruttivo della prescrizione, in quanto si tratta di un adempimento dichiarativo unilaterale e non di un atto notificato al debitore, né riconosciuto dal medesimo, ai sensi dell'art. 2944 c.c. Né risulta che l' abbia notificato al contribuente nel CP_1 quinquennio alcun atto interruttivo, quale un sollecito formale o un'intimazione di pagamento.
8. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “La mera registrazione di irregolarità nei modelli DM o UNIEMENS, così come le note interne dell' o gli CP_1
atti contabili non notificati al debitore, non sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione” (Cass. civ., sez. lav., n. 22084/2023).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'opposizione proposta dalla società ricorrente;
2. Dichiara prescritto il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito n.
41920190001038040000 notificato in data 17 febbraio 2020;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della CP_1 parte ricorrente in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 30/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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