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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/11/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1921 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA ed elettivamente domiciliato in
DI LE
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
C.F. , di seguito Parte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.CAFORIO OMBRETTA, elettivamente Pt_3
domiciliata in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 9/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 15/11/2024 in Parte_1
riassunzione a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale, ha evocato in giudizio l' e l proponendo opposizione avverso CP_1 Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 29920249003399028000 con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n. 599 2018 00010051 89 000, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione, e violazioni formali.
1 ed costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1 Pt_3
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che l'eccepita violazione dell'art 50 DPR 602/73, che determinerebbe la caducazione del titolo per omessa notifica entro l'anno dalla notifica dell'avviso di addebito, non è fondata, in quanto l'omessa opposizione all'avviso regolarmente notificato determina il consolidamento del titolo, azionabile entro un quinquennio.
Quanto alla notifica dell'avviso, lo stesso risulta regolarmente notificato in data
7/8/2018, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Passando infine all'eccezione di prescrizione, va premesso che al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vanno aggiunti n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
L'eccezione di prescrizione sollevata è infondata, in quanto dalla notifica del titolo (7/08/2018) sono stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.299 2024 90033990 28/000 eseguita a familiare convivente in data 20/4/2024.
2 Nel caso di specie, non è stata depositata la ricevuta di ritorno, tuttavia tale adempimento non è necessario per il perfezionamento del procedimento notificato in caso di consegna dell'atto a familiare convivente (cfr. con ampia motivazione
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13894 del 2025).
In definitiva, il ricorso va respinto per infondatezza dei motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccobenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2.condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.3500,00 oltre iva e cpa per compenso professionale in favore di ciascuna parte resistente.
Trapani, 08/11/2025
Il Giudice del lavoro
AN AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.AN AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1921 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA ed elettivamente domiciliato in
DI LE
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
C.F. , di seguito Parte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.CAFORIO OMBRETTA, elettivamente Pt_3
domiciliata in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 9/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 15/11/2024 in Parte_1
riassunzione a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale, ha evocato in giudizio l' e l proponendo opposizione avverso CP_1 Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 29920249003399028000 con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n. 599 2018 00010051 89 000, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione, e violazioni formali.
1 ed costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1 Pt_3
contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d.lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che l'eccepita violazione dell'art 50 DPR 602/73, che determinerebbe la caducazione del titolo per omessa notifica entro l'anno dalla notifica dell'avviso di addebito, non è fondata, in quanto l'omessa opposizione all'avviso regolarmente notificato determina il consolidamento del titolo, azionabile entro un quinquennio.
Quanto alla notifica dell'avviso, lo stesso risulta regolarmente notificato in data
7/8/2018, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Passando infine all'eccezione di prescrizione, va premesso che al termine quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 vanno aggiunti n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
L'eccezione di prescrizione sollevata è infondata, in quanto dalla notifica del titolo (7/08/2018) sono stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.299 2024 90033990 28/000 eseguita a familiare convivente in data 20/4/2024.
2 Nel caso di specie, non è stata depositata la ricevuta di ritorno, tuttavia tale adempimento non è necessario per il perfezionamento del procedimento notificato in caso di consegna dell'atto a familiare convivente (cfr. con ampia motivazione
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13894 del 2025).
In definitiva, il ricorso va respinto per infondatezza dei motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccobenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso.
2.condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.3500,00 oltre iva e cpa per compenso professionale in favore di ciascuna parte resistente.
Trapani, 08/11/2025
Il Giudice del lavoro
AN AR
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