Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2025, proposto da
Teknowaste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B50151F118, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Sogliano Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eliana De Luca, Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
per l'annullamento
- degli atti della gara per l’affidamento da parte del Comune di Sogliano Cavour del “ servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana della durata di ventiquattro mesi nelle more dell’affidamento unitario da parte di ARO/LE5 - Comune di Sogliano Cavour - CIG B50151F118 ” e in particolare del Bando (pubblicato in data 30.12.2024), del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti gli allegati alla lex specialis , tra cui la Relazione tecnico-economica, l’elenco del personale attualmente impiegato dal gestore uscente, il chiarimento del 20.1.2025, nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi incluse – ove esistenti – la determina a contrarre e la determina di approvazione del Bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sogliano Cavour;
Vista la dichiarazione del 30 aprile 2025, notificata il 30 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 29 gennaio 2025 e depositato in data 11 febbraio 2025, parte ricorrente ha impugnato gli atti a mezzo dei quali il Comune di Sogliano Cavour ha dato avvio alla gara per l’affidamento del “ servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana della durata di ventiquattro mesi nelle more dell’affidamento unitario da parte di ARO/LE5 - Comune di Sogliano Cavour - CIG B50151F118 ”;
- il Comune di Sogliano Cavour si è costituto in giudizio in data 28 febbraio 2025 per resistere al ricorso; la Provincia di Lecce, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- con atto notificato e depositato in data 30 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- il Comune di Sogliano Cavour ha depositato memoria in data 2 maggio 2025, con la quale ha eccepito l’irricevibilità, l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta rinuncia, mentre la difesa dell’Amministrazione comunale ha insistito per la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite;
- ad esito dell’udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Considerato che:
- la rinuncia depositata in atti è rituale, stante il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 84 cod. proc. amm., in quanto l’atto di rinuncia risulta sottoscritto sia da parte del difensore che del legale rappresentante della ricorrente ed è stato notificato alle altre parti nel termine previsto dal comma 3 (“ almeno dieci giorni prima dell'udienza ”);
- le altre parti non hanno formulato opposizione all’estinzione del giudizio per rinuncia, avendo il Comune di Sogliano Cavour insistito unicamente per il riconoscimento delle spese di lite.
Ritenuto, pertanto:
- di dover dare atto della rinuncia al ricorso, con consequenziale estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.;
- tenuto conto della richiesta dall’Amministrazione resistente e non emergendo particolari circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese, di dover condannare, in applicazione del disposto dell’art. 84, co. 2, cod. proc. amm., parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Sogliano Cavour delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;
- di non dover, invece, nulla disporre in relazione alle spese di lite nei confronti della Provincia di Lecce, in quanto non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Sogliano Cavour delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei confronti della Provincia di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO