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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2024, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5984/2022, promossa da
(c.f. ), nato/a Parte_1 C.F._1 a Trujillo (Perù), il 29/12/1954, con l'avv. INNOCENZO D'ANGELO RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 Chincha (Perù), l'8/07/1956, con l'avv. NICOLA DOTTO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio Decisa a Treviso, il 9 dicembre 2024, sulle seguenti conclusioni:
: “In via principale: Parte_1 piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta, non disporsi assegno divorzile a favore della sig.ra per Controparte_1
i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: respingersi le avverse istanze istruttorie. Vittoria di spese e competenze”
OLIVA: "Già dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1988/2023 del 03/11/2023, voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa e rigettata: a) In considerazione delle precarie condizioni economiche, fisiche e lavorative della sig.ra disporsi a carico del sig. Controparte_1
un contributo in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di Euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente con effetto dal momento della domanda. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare, anche per testi, compatibile con il rito;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento."
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con sentenza parziale n. 1988/2023 del 25.10.2023 (pubblicata il 3.11.2023) – integralmente richiamata in questa sede – il Tribunale di Treviso, ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b. L. 898/1970, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 14.04.1983 a Parte_1 Controparte_1
OR (Perù) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Piombino Dese (PD) dell'anno 2002 al n. 9, parte II, serie C.
La causa è proseguita, quindi, sull'unica questione rimasta controversa tra le parti, relativa alla pretesa della moglie di vedersi riconosciuto un assegno divorzile.
2. Più in dettaglio, la ha chiesto al Tribunale di riconoscere, in suo CP_1 favore, un assegno divorzile di almeno € 300,00 mensili, non disponendo di adeguati mezzi di sostentamento e non essendo in grado di procurarseli: sessantottenne, affetta da diverse patologie invalidanti ed oncologiche, lavora come collaboratrice domestica solo dal 2010, anno della separazione, essendosi prima dedicata, in via esclusiva, alla famiglia e all'accudimento dei due figli;
percepisce uno stipendio di € 500,00 mensili, che non è sufficiente a coprire nemmeno il canone di locazione dell'immobile in cui vive con il figlio maggiore, che infatti contribuisce in parte al ménage familiare. Per_1
2.1. All'accoglimento della domanda si è opposto il (che pur Pt_1 avrebbe accettato, in sede presidenziale, di corrispondere alla moglie € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, come proposto a fini conciliativi), contestando alla di non essersi fattivamente attivata, dopo la CP_1 separazione, per reperire un'occupazione più remunerativa, né di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità, anche solo per l'eventuale inserimento nelle liste di collocamento cd. protette;
per suo conto, ha rappresentato di essere affetto da patologie degenerative (tra cui un glaucoma), per sostenere i costi delle cui cure è costretto a continuare a lavorare.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
3.1. Come è noto, il diritto all'assegno divorzile previsto all'art. 5 comma 6 della l. 898/1970 discende direttamente dalla declinazione del principio di solidarietà post-coniugale sancito dall'art. 2 Cost., di cui è espressione, e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ha una natura composita, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, volta a riequilibrare la condizione economica dei coniugi allo scioglimento del matrimonio,
3 valorizzando l'apporto fornito dal coniuge parte debole alla realizzazione della vita familiare, avuto riguardo a tutti i criteri previsti dalla medesima norma. In proposito, si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
3.2. Spetta, quindi, al giudice verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi: se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento, mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni. In particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, mentre nella prospettiva della funzione assistenziale si dovrà accertare se il richiedente disponga o meno dei mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali (in tal caso, però, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona).
3.3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene anzitutto provata l'esistenza di un sensibile squilibrio economico tra le parti;
in particolare (in base ai dati offerti dalle parti nella fase introduttiva del giudizio, non successivamente aggiornati e pertanto presunti invariati):
- il – impiegato a tempo indeterminato presso – ha Pt_1 CP_2 percepito, nell'anno di imposta 2021, un reddito netto di circa € 1.550,00 al mese (considerate 12 mensilità), poco superiore a quello dell'anno precedente (€ 1.450,00 circa per 12 mensilità); anche dalle buste paga dell'anno 2023 prodotte in atti (doc. 23) risultano redditi tendenzialmente allineati ai valori di cui sopra (del resto, è immutato il contratto di lavoro), pur essendo il netto mensile inferiore a causa del pignoramento ottenuto dalla nei confronti CP_1 del marito, evidentemente inadempiente;
sostiene costi di locazione per € 500,00 mensili, come da nuovo contratto del 1.03.2024;
4 - la – impiegata come collaboratrice domestica – percepisce uno stipendio CP_1 netto mensile di € 500,00 e sostiene costi abitativi per € 550,00 mensili;
per far fronte alle spese correnti beneficia dell'aiuto del figlio convivente.
3.4. Risulta altresì provato – anche in applicazione del principio di non contestazione – che, in costanza di matrimonio (durato 27 anni), la moglie è rimasta inoccupata per dedicarsi alla cura della famiglia ed all'accudimento dei due figli, sulla base di una condivisa ripartizione dei compiti tra i coniugi.
3.5. È quindi verosimile ritenere che l'attuale condizione lavorativa della sia condizionata dalle scelte assunte dai coniugi in costanza di CP_3 matrimonio, con particolare riferimento all'impegno esclusivo della moglie nella crescita dei figlia e nella cura della casa;
è credibile infatti che la stessa
– che al tempo della separazione aveva 54 anni, alcuna capacità lavorativa specifica né esperienze di lavoro pregresse (con tutte le implicazioni che ne conseguono ai fini del futuro trattamento pensionistico) – abbia reperito il solo il lavoro di collaboratrice domestica, che può svolgere ora (che ha 68 anni) solo part-time, a causa delle sue condizioni fisiche.
3.6. Per queste regioni, tenuto conto in ogni caso delle condizioni economiche del ritiene il Collegio potersi riconoscere a favore di Pt_1
, con decorrenza dalla data di pubblicazione della Controparte_1 sentenza parziale n. 1988/2023 inter partes, un assegno divorzile – di natura perequativa/compensativa – di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, visto il thema decidendum; nulla per la fase istruttoria, di fatto non celebrata.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1988/2023 del 25.10.2023 (pubblicata il 3.11.2023) con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il Parte_1 Controparte_1 14.04.1983 a OR (Perù) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Piombino Dese (PD) dell'anno 2002 al n. 9, parte II, serie C – ogni altra istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
5 1. con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza parziale n. 1988/2023 sopra richiamata, PONE a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore
[...] di , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_2 di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2. CONDANNA a pagare, in Parte_1 favore di , le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 9 dicembre 2024 Il presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5984/2022, promossa da
(c.f. ), nato/a Parte_1 C.F._1 a Trujillo (Perù), il 29/12/1954, con l'avv. INNOCENZO D'ANGELO RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 Chincha (Perù), l'8/07/1956, con l'avv. NICOLA DOTTO RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio Decisa a Treviso, il 9 dicembre 2024, sulle seguenti conclusioni:
: “In via principale: Parte_1 piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta, non disporsi assegno divorzile a favore della sig.ra per Controparte_1
i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria: respingersi le avverse istanze istruttorie. Vittoria di spese e competenze”
OLIVA: "Già dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1988/2023 del 03/11/2023, voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa e rigettata: a) In considerazione delle precarie condizioni economiche, fisiche e lavorative della sig.ra disporsi a carico del sig. Controparte_1
un contributo in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di Euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente con effetto dal momento della domanda. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare, anche per testi, compatibile con il rito;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento."
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con sentenza parziale n. 1988/2023 del 25.10.2023 (pubblicata il 3.11.2023) – integralmente richiamata in questa sede – il Tribunale di Treviso, ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b. L. 898/1970, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 14.04.1983 a Parte_1 Controparte_1
OR (Perù) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Piombino Dese (PD) dell'anno 2002 al n. 9, parte II, serie C.
La causa è proseguita, quindi, sull'unica questione rimasta controversa tra le parti, relativa alla pretesa della moglie di vedersi riconosciuto un assegno divorzile.
2. Più in dettaglio, la ha chiesto al Tribunale di riconoscere, in suo CP_1 favore, un assegno divorzile di almeno € 300,00 mensili, non disponendo di adeguati mezzi di sostentamento e non essendo in grado di procurarseli: sessantottenne, affetta da diverse patologie invalidanti ed oncologiche, lavora come collaboratrice domestica solo dal 2010, anno della separazione, essendosi prima dedicata, in via esclusiva, alla famiglia e all'accudimento dei due figli;
percepisce uno stipendio di € 500,00 mensili, che non è sufficiente a coprire nemmeno il canone di locazione dell'immobile in cui vive con il figlio maggiore, che infatti contribuisce in parte al ménage familiare. Per_1
2.1. All'accoglimento della domanda si è opposto il (che pur Pt_1 avrebbe accettato, in sede presidenziale, di corrispondere alla moglie € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, come proposto a fini conciliativi), contestando alla di non essersi fattivamente attivata, dopo la CP_1 separazione, per reperire un'occupazione più remunerativa, né di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità, anche solo per l'eventuale inserimento nelle liste di collocamento cd. protette;
per suo conto, ha rappresentato di essere affetto da patologie degenerative (tra cui un glaucoma), per sostenere i costi delle cui cure è costretto a continuare a lavorare.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
3.1. Come è noto, il diritto all'assegno divorzile previsto all'art. 5 comma 6 della l. 898/1970 discende direttamente dalla declinazione del principio di solidarietà post-coniugale sancito dall'art. 2 Cost., di cui è espressione, e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ha una natura composita, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, volta a riequilibrare la condizione economica dei coniugi allo scioglimento del matrimonio,
3 valorizzando l'apporto fornito dal coniuge parte debole alla realizzazione della vita familiare, avuto riguardo a tutti i criteri previsti dalla medesima norma. In proposito, si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
3.2. Spetta, quindi, al giudice verificare se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi: se non vi è uno squilibrio, non c'è alcun diritto al percepimento, mentre, in caso contrario, si dovrà comprendere quale ne siano le ragioni. In particolare, nella prospettiva della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, si dovrà accertare se il divario sia conseguenza anche dei sacrifici e delle rinunce in funzione della famiglia, mentre nella prospettiva della funzione assistenziale si dovrà accertare se il richiedente disponga o meno dei mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali (in tal caso, però, sotto il profilo del quantum, l'assegno sarà ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona).
3.3. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene anzitutto provata l'esistenza di un sensibile squilibrio economico tra le parti;
in particolare (in base ai dati offerti dalle parti nella fase introduttiva del giudizio, non successivamente aggiornati e pertanto presunti invariati):
- il – impiegato a tempo indeterminato presso – ha Pt_1 CP_2 percepito, nell'anno di imposta 2021, un reddito netto di circa € 1.550,00 al mese (considerate 12 mensilità), poco superiore a quello dell'anno precedente (€ 1.450,00 circa per 12 mensilità); anche dalle buste paga dell'anno 2023 prodotte in atti (doc. 23) risultano redditi tendenzialmente allineati ai valori di cui sopra (del resto, è immutato il contratto di lavoro), pur essendo il netto mensile inferiore a causa del pignoramento ottenuto dalla nei confronti CP_1 del marito, evidentemente inadempiente;
sostiene costi di locazione per € 500,00 mensili, come da nuovo contratto del 1.03.2024;
4 - la – impiegata come collaboratrice domestica – percepisce uno stipendio CP_1 netto mensile di € 500,00 e sostiene costi abitativi per € 550,00 mensili;
per far fronte alle spese correnti beneficia dell'aiuto del figlio convivente.
3.4. Risulta altresì provato – anche in applicazione del principio di non contestazione – che, in costanza di matrimonio (durato 27 anni), la moglie è rimasta inoccupata per dedicarsi alla cura della famiglia ed all'accudimento dei due figli, sulla base di una condivisa ripartizione dei compiti tra i coniugi.
3.5. È quindi verosimile ritenere che l'attuale condizione lavorativa della sia condizionata dalle scelte assunte dai coniugi in costanza di CP_3 matrimonio, con particolare riferimento all'impegno esclusivo della moglie nella crescita dei figlia e nella cura della casa;
è credibile infatti che la stessa
– che al tempo della separazione aveva 54 anni, alcuna capacità lavorativa specifica né esperienze di lavoro pregresse (con tutte le implicazioni che ne conseguono ai fini del futuro trattamento pensionistico) – abbia reperito il solo il lavoro di collaboratrice domestica, che può svolgere ora (che ha 68 anni) solo part-time, a causa delle sue condizioni fisiche.
3.6. Per queste regioni, tenuto conto in ogni caso delle condizioni economiche del ritiene il Collegio potersi riconoscere a favore di Pt_1
, con decorrenza dalla data di pubblicazione della Controparte_1 sentenza parziale n. 1988/2023 inter partes, un assegno divorzile – di natura perequativa/compensativa – di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, visto il thema decidendum; nulla per la fase istruttoria, di fatto non celebrata.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1988/2023 del 25.10.2023 (pubblicata il 3.11.2023) con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il Parte_1 Controparte_1 14.04.1983 a OR (Perù) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Piombino Dese (PD) dell'anno 2002 al n. 9, parte II, serie C – ogni altra istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
5 1. con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza parziale n. 1988/2023 sopra richiamata, PONE a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore
[...] di , a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_2 di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2. CONDANNA a pagare, in Parte_1 favore di , le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 9 dicembre 2024 Il presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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