Articolo 9 della Legge 13 maggio 1983, n. 198
Articolo 8
Versione
5 giugno 1983
Art. 9.
Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli accendisigari per autoveicoli e' assolto in modo virtuale al momento dell'uscita dal luogo di produzione dell'autoveicolo.
Con decreto del Ministro delle finanze sono regolamentate le relative modalita' di applicazione.
La detenzione per la vendita di cui all' articolo 8, primo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 8, primo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198 , si configura ogni qualvolta gli apparecchi di accensione o gli accendigas detenuti eccedono il numero di cinque pezzi.

Entrata in vigore il 5 giugno 1983
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