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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 154/2024 R.G., posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del direttore
[...] reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati
18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024 e ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 24.12.2022, sono derivati traumi produttivi di una inabilità permanente dell'8%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa indennità CP_1 e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare, Parte_1 come autotrasportatore, alle dipendenze della ditta Contessa Trasporti e di essere rimasto vittima, in data 24.12.2022, di un infortunio sul lavoro;
- Che, in particolare, nel salire le scalette del TIR che conduce, scivolava col piede sinistro e andava ad urtare violentemente il ginocchio destro sulla scaletta stessa;
- Che presso il P.S. del locale nosocomio gli veniva diagnosticata una “infrazione della rotula destra” (Cfr. All.to 2 al ricorso – verbale di dimissione Pronto Soccorso); - Che l' riconosceva all'evento CP_1 traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 29.12.2022 fino all'8.03.2023; - Che, tuttavia, con successiva nota del 10.03.2023, l'Istituto comunicava all'assicurato il mancato riscontro di menomazioni dell'integrità psico-fisica quale conseguenza dell'evento (Cfr. All. 4 al ricorso);
- Che, avverso tale valutazione, il ricorrente, in data 23.10.2023, presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965 (Cfr. All. 5 al ricorso); - Che, con nota del 16.11.2023, l' gli comunicava di non procedere a visita CP_1 collegiale medica per concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa, ritenendo la percentuale richiesta nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e funzioni interessati (Cfr. All. 6 al ricorso).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro, senza postumi permanenti, appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. Al fine di valutare l'esistenza di postumi permanenti residuati al ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 24.12.2022, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_2
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 24.12.2022, non ha riscontrato l'esistenza di alcuna menomazione psico fisica dell'assicurato residuata da tale evento traumatico. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto CP_1 chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura dell'8%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute nella misura del 7% (Cfr. All. 7 al ricorso - relazione dott.
. Per_2
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, Dott. in seguito ad attenta disamina Persona_3 della documentazione sanitaria in atti e alla luce del raccordo anamnestico relativo all'infortunio e dell'obiettività clinica emersa in sede di esame peritale, ha accertato che dall'evento traumatico occorso al Sig. Parte_1
, e già riconosciuto dall' di natura tecnopatica, sono derivati:
[...] CP_1
“esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con infrazione della rotula e lesione del corno e della giunzione posteriore del menisco mediale”.
Il CTU, quindi, ha proceduto alla quantificazione delle menomazioni riscontrate valutando, con criterio analogico-proporzionale e con richiamo alle voci 274 (Esiti di patellectomia, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) e 283 (Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare) di cui alla tabella prevista dal D. L.vo 38/2000, il danno biologico permanente in misura pari al 6% (sei per cento), con decorrenza dal marzo 2023, ovvero dal giorno della ripresa dell'attività lavorativa.
Valutato, inoltre, il preesistente danno biologico derivante da pregresse menomazioni già accertate e riconosciute al ricorrente nella misura del 7%, il CTU ha quantificato il grado complessivo nella misura del 12%, con la decorrenza sopra precisata. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note sostanzialmente concordi da parte del consulente del ricorrente ad eccezione dei chiarimenti richiesti circa il metodo applicato per la valutazione cumulativa delle menomazioni, efficacemente replicate dall'ausiliario del giudice;
mentre dal consulente dell'Istituto, Dott.ssa sono pervenute Per_4 notazioni pienamente concordi. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 24.12.2022 e, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, complessivamente del 12%, con decorrenza dal 9 marzo 2023, giorno successivo alla guarigione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle c.t.u. CP_2 espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. 154/2024
[...] CP_1
R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 24.12.2022, sono residuati allo stesso postumi permanenti nella misura del 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 12% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza agosto 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate con CP_1 separato decreto.
Terni, 6 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 154/2024 R.G., posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del direttore
[...] reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati
18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024 e ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 24.12.2022, sono derivati traumi produttivi di una inabilità permanente dell'8%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa indennità CP_1 e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, previo cumulo con le menomazioni pregresse e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare, Parte_1 come autotrasportatore, alle dipendenze della ditta Contessa Trasporti e di essere rimasto vittima, in data 24.12.2022, di un infortunio sul lavoro;
- Che, in particolare, nel salire le scalette del TIR che conduce, scivolava col piede sinistro e andava ad urtare violentemente il ginocchio destro sulla scaletta stessa;
- Che presso il P.S. del locale nosocomio gli veniva diagnosticata una “infrazione della rotula destra” (Cfr. All.to 2 al ricorso – verbale di dimissione Pronto Soccorso); - Che l' riconosceva all'evento CP_1 traumatico la natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 29.12.2022 fino all'8.03.2023; - Che, tuttavia, con successiva nota del 10.03.2023, l'Istituto comunicava all'assicurato il mancato riscontro di menomazioni dell'integrità psico-fisica quale conseguenza dell'evento (Cfr. All. 4 al ricorso);
- Che, avverso tale valutazione, il ricorrente, in data 23.10.2023, presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965 (Cfr. All. 5 al ricorso); - Che, con nota del 16.11.2023, l' gli comunicava di non procedere a visita CP_1 collegiale medica per concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa, ritenendo la percentuale richiesta nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e funzioni interessati (Cfr. All. 6 al ricorso).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro, senza postumi permanenti, appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. Al fine di valutare l'esistenza di postumi permanenti residuati al ricorrente a seguito dell'infortunio sul lavoro del 24.12.2022, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_2
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di infortunio CP_1 sul lavoro dell'evento occorso in data 24.12.2022, non ha riscontrato l'esistenza di alcuna menomazione psico fisica dell'assicurato residuata da tale evento traumatico. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto CP_1 chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura dell'8%, previo cumulo con pregresse menomazioni già accertate e riconosciute nella misura del 7% (Cfr. All. 7 al ricorso - relazione dott.
. Per_2
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale.
Il CTU nominato, Dott. in seguito ad attenta disamina Persona_3 della documentazione sanitaria in atti e alla luce del raccordo anamnestico relativo all'infortunio e dell'obiettività clinica emersa in sede di esame peritale, ha accertato che dall'evento traumatico occorso al Sig. Parte_1
, e già riconosciuto dall' di natura tecnopatica, sono derivati:
[...] CP_1
“esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con infrazione della rotula e lesione del corno e della giunzione posteriore del menisco mediale”.
Il CTU, quindi, ha proceduto alla quantificazione delle menomazioni riscontrate valutando, con criterio analogico-proporzionale e con richiamo alle voci 274 (Esiti di patellectomia, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) e 283 (Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare) di cui alla tabella prevista dal D. L.vo 38/2000, il danno biologico permanente in misura pari al 6% (sei per cento), con decorrenza dal marzo 2023, ovvero dal giorno della ripresa dell'attività lavorativa.
Valutato, inoltre, il preesistente danno biologico derivante da pregresse menomazioni già accertate e riconosciute al ricorrente nella misura del 7%, il CTU ha quantificato il grado complessivo nella misura del 12%, con la decorrenza sopra precisata. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note sostanzialmente concordi da parte del consulente del ricorrente ad eccezione dei chiarimenti richiesti circa il metodo applicato per la valutazione cumulativa delle menomazioni, efficacemente replicate dall'ausiliario del giudice;
mentre dal consulente dell'Istituto, Dott.ssa sono pervenute Per_4 notazioni pienamente concordi. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Il ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso in data 24.12.2022 e, tenuto conto delle pregresse menomazioni già accertate e riconosciute, complessivamente del 12%, con decorrenza dal 9 marzo 2023, giorno successivo alla guarigione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle c.t.u. CP_2 espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. 154/2024
[...] CP_1
R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 24.12.2022, sono residuati allo stesso postumi permanenti nella misura del 6% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, nella misura complessiva del 12% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza agosto 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate con CP_1 separato decreto.
Terni, 6 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi