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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/07/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. 2808/2025 promossa da:
Parte_1
-avv. Silvio Bertieri-
-ricorrente -
contro
Controparte_1
- avv. Silvio Morando -
-resistente -
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 08.08.2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova al numero TLG, anno 2012, serie 3, n. 14003;
nel merito, contrariis reiectis:
- ordinare l'immediata riconsegna del bene immobile sito in Genova, Via Vetrano 4/7, libero da cose e/o persone;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, oltre ad accessori di legge ai sensi del DM 147/2022.”
Per parte resistente: si chiede che il termine di rilascio sia fissato nella misura massima possibile.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte locatrice ha intimato sfratto per morosità nei confronti di CP_1 in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in Genova, Via Vetrano n. 4/7,
[...] (doc. 1 fascicolo sfratto) lamentando il mancato pagamento del canone di locazione e dell'anticipo oneri accessori previsti dal contratto concluso in data 8 agosto 2012 e registrato il 10 agosto 2012, con specifico riferimento alle mensilità dovute da novembre 2024 a marzo 2025.
Vista l'irreperibilità di parte intimata, il rito è stato trasformato.
Si è svolta regolarmente la mediazione con esito negativo.
Nel presente giudizio, parte ricorrente ha dato atto del persistere della morosità, mentre parte resistente si è costituita tardivamente senza nulla opporre e limitandosi a chiedere un termine ampio per il rilascio.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio producendo in giudizio il contratto di locazione (doc. 1) da cui si evince il titolo e l'ammontare dell'obbligazione dedotta in giudizio e allegando l'inadempimento del conduttore.
Parte resistente non ha offerto di provare fatti contrari alla pretesa avversaria.
In applicazione dei principi di diritto in tema di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, affermati con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13533 del 30.10.2001, l'inadempimento deve ritenersi provato.
L'inadempimento è, peraltro, grave ai sensi dell'art. 5 legge 392/78, norma che introduce una predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento per le locazioni degli immobili uso abitativo (“salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”). Nella fattispecie in esame l'inadempimento risale a novembre 2024 e permane tuttora ed ammonta ad € 3.960,00.
Il contratto deve pertanto essere risolto per grave inadempimento di parte conduttrice e, conseguentemente, quest'ultima deve essere condannata al rilascio dell'immobile locato, libero da cose e/o persone, in favore di parte ricorrente, con termine dilatorio per l'esecuzione al 20.08.2025.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, oltre accessori di legge, oltre le spese relative alla fase di mediazione e così complessivamente €
2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa
Paola Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Risolve il contratto di locazione concluso tra e Parte_1 CP_1
in data 8 agosto 2012 e registrato il 10 agosto 2012 relativo
[...] all'immobile sito in Genova, Via Vetrano 4/7, per grave inadempimento di parte conduttrice;
2. Condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di cui al punto 1), libero da cose e/o persone, con termine dilatorio per l'esecuzione al 20.08.2025;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente liquidate in € 460,95 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Si comunichi.
Genova, 10/07/2025
Il Giudice
Paola Zampieri