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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEI ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Piazza al
Serchio (LU), via Roma 111, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.
473.bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 07.05.2024 con rimando a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.04.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge nonché, trascorso il termine di cui Controparte_1 all'art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GN di LU il 30.12.1993.
Nonostante la regolarità della notifica, parte convenuta non si è costituita.
Con sentenza n. 1084/2024 del 18.10.2024, pubblicata il 22.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente ha dato atto di avere provveduto al deposito telematico della documentazione attestante la regolarità della notifica della sentenza non definitiva e dell'ordinanza di rimessione sul ruolo e ha insistito per la pronuncia del divorzio, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis. 49 c.p.c.
e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale, come attestato in atti, nonché essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla contumacia della convenuta.
Nessun'altra statuizione è da rendere, in assenza di figli minorenni o, comunque, non economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 3 Le spese processuali, data la natura costitutiva della sentenza e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LU così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GN di LU
(LU) il 30/12/1993 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune all'anno 1993, parte 1, atto n. 6;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a LU nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEI ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Piazza al
Serchio (LU), via Roma 111, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art.
473.bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 07.05.2024 con rimando a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.04.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dalla coniuge nonché, trascorso il termine di cui Controparte_1 all'art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GN di LU il 30.12.1993.
Nonostante la regolarità della notifica, parte convenuta non si è costituita.
Con sentenza n. 1084/2024 del 18.10.2024, pubblicata il 22.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 07.05.2025 parte ricorrente ha dato atto di avere provveduto al deposito telematico della documentazione attestante la regolarità della notifica della sentenza non definitiva e dell'ordinanza di rimessione sul ruolo e ha insistito per la pronuncia del divorzio, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis. 49 c.p.c.
e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale, come attestato in atti, nonché essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla contumacia della convenuta.
Nessun'altra statuizione è da rendere, in assenza di figli minorenni o, comunque, non economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 3 Le spese processuali, data la natura costitutiva della sentenza e la non opposizione della convenuta, rimasta contumace, si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di LU così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GN di LU
(LU) il 30/12/1993 tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio di detto Comune all'anno 1993, parte 1, atto n. 6;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a LU nella camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3