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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4460/2023 R.G., avente ad oggetto: “pensione di inabilità”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Parte_1
Piccione;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv. Michela Foti e
Maria Cammaroto;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.08.2020 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'
Esponeva: che, possedendo i requisiti di legge, ai sensi delle leggi n° 18 del 11/02/1980 e n° 508 del 21/11/1988 e successive modificazioni, in data 04.02.2022, presentava domanda presso l' territorialmente competente, per essere sottoposto ad accertamento CP_1
1 sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24/12/1993 n.537 e del relativo regolamento, per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile;
che, con verbale del 28.04.2022, la Commissione Medica per CP_ l'accertamento dell'invalidità civile presso il Centro Medico Legale di Messina riconosceva il sig. : “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1 dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) - Percentuale 70%” (All. 1); che, essendo errata tale valutazione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3568/22, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, affinché venissero accertate le proprie condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento alla pensione di invalidità civile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che, nell'instaurato giudizio, veniva disposta
CTU medico-legale ed il nominato consulente, Dott. , concludeva Persona_1 affermando che le infermità dalle quali risultava essere affetto il ricorrente potessero concretizzare uno stato invalidante utile al conseguimento della pensione di invalidità civile con decorrenza dal novembre 2022; che con decreto del 25.03.2023, il G.L., Dott.ssa omologava le risultanze probatorie indicate nella relazione del Persona_2 consulente tecnico dichiarando: “che il ricorrente in epigrafe indicato si trova a far data da novembre 2022 nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile (l.
118/71)”; che detto decreto veniva notificato, a mezzo pec, all' , in data 29.03.2023, CP_1 sia presso la sede Provinciale di Messina che presso la sede legale in Roma;
che, in data CP_ 12.04.2023, lo stesso trasmetteva alla sede Provinciale di Messina il modello AP 70 debitamente compilato, su modello predisposto dallo stesso Ente, al fine di comprovare il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione assistenziale riconosciuta;
che l' , con comunicazione di liquidazione del CP_1
27.03.2023, provvedeva a liquidare i ratei maturati della prestazione assistenziale riconosciuta (cat. Inv. civ n. 044-480007176113) limitatamente al periodo 0l.11.2022 –
31.12.2022; che, difatti, dall'esame di tale comunicazione si evince che nulla veniva liquidato a titolo di pensione di inabilità civile a decorrere dal 01.01.2023; che tale omesso pagamento risulta assolutamente illegittimo atteso che in capo al ricorrente, sussistevano tutti i requisiti socio-amministrativi necessari per il conseguimento della pensione di inabilità civile anche per il periodo successivo al 31.12.2022; - che è rimasta inesitata la richiesta di liquidazione inviata in data 09.05.2023; che era invano decorso il termine di
120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis c.p.c. per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale.
2 Tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dal 01.11.2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze dei CP_ ratei fino all'effettivo soddisfo, con condanna dell' al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rappresentando che con atto del 27.04.2023 aveva provveduto a liquidare al ricorrente la pensione di invalidità civile n. 044-480007176113, con decorrenza dal 01.11.2022, ponendo in pagamento solo i ratei di novembre e dicembre
2022 (oltre la 13^ mensilità maturata). Ciò significa che, all'esito della notificazione, in data 29.03.2023, del decreto di omologa reso il 23.03.2023, l' , nei termini di cui CP_1 all'art. 445 bis c.p.c. V comma, aveva concluso il procedimento amministrativo, liquidando la prestazione e ponendo in pagamento i ratei maturati per il tempo in cui ha riscontrato la sussistenza anche degli ulteriori requisiti socio-economici di cui alla legge
118/1971, tenuto conto che il ricorrente era già titolare di assegno ordinario di invalidità, cat. , oggetto di trasformazione in pensione di vecchiaia al raggiungimento NumeroDi_1 del relativo requisito anagrafico, con la conseguenza che la pensione di invalidità civile è stata successivamente e d'ufficio oggetto di una ricostituzione dalla quale era derivato un credito di 4.425,40 per il titolo dedotto il cui pagamento era stato già disposto. Eccepiva che in capo all' non sussisteva e non era configurabile alcun inadempimento agli CP_1 obblighi scaturenti dalla legge e segnatamente dall'art. 445 bis c.p.c. a maggior ragione al momento della iscrizione a ruolo del giudizio de quo. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso o, in subordine, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- Sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
-----------------------
4.- Con riguardo alla domanda di pensione di inabilità, riconosciuta con decreto di CP_ omologa del 20 marzo 2023, va dato atto che l' costituendosi in giudizio ha attestato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione in data 27 aprile 2023, con decorrenza dal 01.11.2022, ponendo in pagamento solo i ratei di novembre e dicembre
2022, tenuto conto che il ricorrente era già titolare di assegno ordinario di invalidità, cat.
IO 17012144, oggetto di trasformazione in pensione di vecchiaia al raggiungimento del relativo requisito anagrafico, con la conseguenza che la pensione di invalidità civile è stata successivamente e d'ufficio oggetto di una ricostituzione dalla quale era derivato un credito di 4.425,40.
3 Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
6.- Tanto premesso, si evidenzia che parte ricorrente ha avuto riconosciuto il diritto al CP_ pagamento della prestazione con decreto di omologa del 20 marzo 2023, notificato all' in data 25.03.2025. CP_
Va osservato che l' ha dapprima provveduto al pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2022, con provvedimento del 27 aprile 2023 in cui evidenziava che “tale prestazione viene trasformata in assegno sociale dal 1 ottobre 2023, mese successivo al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011”. Dopo avere provveduto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia per raggiungimento dei limiti di età, in data 5 ottobre
2023, ha quindi provveduto alla ricostituzione della pensione di inabilità del ricorrente e, successivamente, solo con decorrenza marzo 2024 ha provveduto al pagamento del debito risultante dalla stessa a titolo di assegno sociale, pari ad € 4.860,58 €. CP_ Ciò posto, essendo stato notificato all' il decreto di omologa nel marzo 2023, va ritenuto che l' avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro il termine di giorni CP_1
120, e successivamente provvedere a un eventuale ricalcolo del dovuto sulla base della trasformazione dell'assegno ordinario in pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 ottobre CP_ 2023. Ne consegue la soccombenza virtuale dell' che va condannato alle spese, stante il tardivo adempimento della prestazione dovuta.
7.- Le spese vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.310,00, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 04.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4460/2023 R.G., avente ad oggetto: “pensione di inabilità”;
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio Parte_1
Piccione;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv. Michela Foti e
Maria Cammaroto;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.08.2020 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'
Esponeva: che, possedendo i requisiti di legge, ai sensi delle leggi n° 18 del 11/02/1980 e n° 508 del 21/11/1988 e successive modificazioni, in data 04.02.2022, presentava domanda presso l' territorialmente competente, per essere sottoposto ad accertamento CP_1
1 sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24/12/1993 n.537 e del relativo regolamento, per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile;
che, con verbale del 28.04.2022, la Commissione Medica per CP_ l'accertamento dell'invalidità civile presso il Centro Medico Legale di Messina riconosceva il sig. : “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1 dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) - Percentuale 70%” (All. 1); che, essendo errata tale valutazione, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 3568/22, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, affinché venissero accertate le proprie condizioni sanitarie al fine di ottenere il riconoscimento alla pensione di invalidità civile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che, nell'instaurato giudizio, veniva disposta
CTU medico-legale ed il nominato consulente, Dott. , concludeva Persona_1 affermando che le infermità dalle quali risultava essere affetto il ricorrente potessero concretizzare uno stato invalidante utile al conseguimento della pensione di invalidità civile con decorrenza dal novembre 2022; che con decreto del 25.03.2023, il G.L., Dott.ssa omologava le risultanze probatorie indicate nella relazione del Persona_2 consulente tecnico dichiarando: “che il ricorrente in epigrafe indicato si trova a far data da novembre 2022 nelle condizioni sanitarie proprie della pensione di invalidità civile (l.
118/71)”; che detto decreto veniva notificato, a mezzo pec, all' , in data 29.03.2023, CP_1 sia presso la sede Provinciale di Messina che presso la sede legale in Roma;
che, in data CP_ 12.04.2023, lo stesso trasmetteva alla sede Provinciale di Messina il modello AP 70 debitamente compilato, su modello predisposto dallo stesso Ente, al fine di comprovare il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per il conseguimento della prestazione assistenziale riconosciuta;
che l' , con comunicazione di liquidazione del CP_1
27.03.2023, provvedeva a liquidare i ratei maturati della prestazione assistenziale riconosciuta (cat. Inv. civ n. 044-480007176113) limitatamente al periodo 0l.11.2022 –
31.12.2022; che, difatti, dall'esame di tale comunicazione si evince che nulla veniva liquidato a titolo di pensione di inabilità civile a decorrere dal 01.01.2023; che tale omesso pagamento risulta assolutamente illegittimo atteso che in capo al ricorrente, sussistevano tutti i requisiti socio-amministrativi necessari per il conseguimento della pensione di inabilità civile anche per il periodo successivo al 31.12.2022; - che è rimasta inesitata la richiesta di liquidazione inviata in data 09.05.2023; che era invano decorso il termine di
120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis c.p.c. per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale.
2 Tanto premesso chiedeva il riconoscimento del diritto al pagamento della pensione di inabilità con decorrenza dal 01.11.2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze dei CP_ ratei fino all'effettivo soddisfo, con condanna dell' al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_ 2.- Si costituiva in giudizio l' rappresentando che con atto del 27.04.2023 aveva provveduto a liquidare al ricorrente la pensione di invalidità civile n. 044-480007176113, con decorrenza dal 01.11.2022, ponendo in pagamento solo i ratei di novembre e dicembre
2022 (oltre la 13^ mensilità maturata). Ciò significa che, all'esito della notificazione, in data 29.03.2023, del decreto di omologa reso il 23.03.2023, l' , nei termini di cui CP_1 all'art. 445 bis c.p.c. V comma, aveva concluso il procedimento amministrativo, liquidando la prestazione e ponendo in pagamento i ratei maturati per il tempo in cui ha riscontrato la sussistenza anche degli ulteriori requisiti socio-economici di cui alla legge
118/1971, tenuto conto che il ricorrente era già titolare di assegno ordinario di invalidità, cat. , oggetto di trasformazione in pensione di vecchiaia al raggiungimento NumeroDi_1 del relativo requisito anagrafico, con la conseguenza che la pensione di invalidità civile è stata successivamente e d'ufficio oggetto di una ricostituzione dalla quale era derivato un credito di 4.425,40 per il titolo dedotto il cui pagamento era stato già disposto. Eccepiva che in capo all' non sussisteva e non era configurabile alcun inadempimento agli CP_1 obblighi scaturenti dalla legge e segnatamente dall'art. 445 bis c.p.c. a maggior ragione al momento della iscrizione a ruolo del giudizio de quo. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso o, in subordine, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
3.- Sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
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4.- Con riguardo alla domanda di pensione di inabilità, riconosciuta con decreto di CP_ omologa del 20 marzo 2023, va dato atto che l' costituendosi in giudizio ha attestato di avere provveduto alla liquidazione della prestazione in data 27 aprile 2023, con decorrenza dal 01.11.2022, ponendo in pagamento solo i ratei di novembre e dicembre
2022, tenuto conto che il ricorrente era già titolare di assegno ordinario di invalidità, cat.
IO 17012144, oggetto di trasformazione in pensione di vecchiaia al raggiungimento del relativo requisito anagrafico, con la conseguenza che la pensione di invalidità civile è stata successivamente e d'ufficio oggetto di una ricostituzione dalla quale era derivato un credito di 4.425,40.
3 Sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.”
(Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
6.- Tanto premesso, si evidenzia che parte ricorrente ha avuto riconosciuto il diritto al CP_ pagamento della prestazione con decreto di omologa del 20 marzo 2023, notificato all' in data 25.03.2025. CP_
Va osservato che l' ha dapprima provveduto al pagamento delle mensilità di ottobre e novembre 2022, con provvedimento del 27 aprile 2023 in cui evidenziava che “tale prestazione viene trasformata in assegno sociale dal 1 ottobre 2023, mese successivo al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011”. Dopo avere provveduto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia per raggiungimento dei limiti di età, in data 5 ottobre
2023, ha quindi provveduto alla ricostituzione della pensione di inabilità del ricorrente e, successivamente, solo con decorrenza marzo 2024 ha provveduto al pagamento del debito risultante dalla stessa a titolo di assegno sociale, pari ad € 4.860,58 €. CP_ Ciò posto, essendo stato notificato all' il decreto di omologa nel marzo 2023, va ritenuto che l' avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro il termine di giorni CP_1
120, e successivamente provvedere a un eventuale ricalcolo del dovuto sulla base della trasformazione dell'assegno ordinario in pensione di vecchiaia a decorrere dal 1 ottobre CP_ 2023. Ne consegue la soccombenza virtuale dell' che va condannato alle spese, stante il tardivo adempimento della prestazione dovuta.
7.- Le spese vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.310,00, oltre Iva, cpa e spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 04.07.2025
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