CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
SE.TAL Parte_1
in liquidazione, in persona del legale rappresentante il
[...]
liquidatore sig. , P.IVA , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maurizio Curini, C.F. , con C.F._1
domicilio digitale PEC
Email_1
e dall'Avv. Carlo Salvini, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2 - appellante - contro
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, C.F. , con domicilio digitale C.F._3
PEC
t Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.379/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 05 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformare, per i motivi esposti in narrativa, l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso Sez. Lavoro n.
379/2021 del 24.09.2021 depositata in pari data, e per l'effetto disporre
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n.
TV00000/2017 -389-01 del 23.10.17 dell' Controparte_2
di Treviso;
[...]
- in via subordinata istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettere le prove testimoniali dedotte con il ricorso di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi, ivi compreso il ristoro forfetario delle spese previsto dall'art.15 della TPF, con distrazione
a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni per parte appellata : “Rigettarsi l'avverso ricorso in CP_1
appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
pag. 2/12 IN SUBORDINE, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in CP_1
primo grado, che di seguito si riportano:
IN VIA PRINCIPALE: respingere il ricorso;
accertare la legittimità degli addebiti contestati con il verbale di accertamento del 19.10.2017 e di Parte conseguenza condannare la ditta AL
[...]
al pagamento della Parte_1
somma di euro 41.204,00 dovuta a titolo di contributi e somme aggiuntive calcolate alla data del 16.10.2017, oltre a quelle che risulteranno dovute fino all'esito del presente giudizio. Spese ed onorari come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.14 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 la SE.TAL
[...]
ha impugnato la sentenza n.379/21 del giudice del lavoro Parte_4
del Tribunale di Treviso con la quale ha respinto la domanda di accertamento negativo in ordine alla debenza di contributi pretesi dall' CP_1
in forza del verbale di accertamento del 23 ottobre 2017 nella misura complessiva, comprensiva degli accessori, di €.41.204,00.
Con memoria depositata il 2 settembre 2024 si è costituito l chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzativa ed uno successivo per impedimento del giudice relatore, è stata discussa all'odierna udienza e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, sul presupposto che i rapporti lavorativi erano stati disconosciuti in sede accertativa per essere pag. 3/12 stati formalizzati con contratti “a chiamata” ha ritenuto che l'allegazione circa l'esistenza in data anteriore alla loro stipula del DVR con data certa non fosse stata dimostrata.
Ha poi escluso che la previsione del contratto collettivo di riferimento
(trasporto industria) circa il divieto di stipula dei contratti disconosciuti potesse essere contestato: a) la società aveva dimostrato di aderire a tale contratto richiamandolo nella predisposizione delle buste paga
(valorizzando il codice 151); b) l'art.13 del d.l.vo n.81 del 2015 CP_1
rinviava alla contrattazione collettiva con riguardo alla stipulazione dei contratti di lavoro intermittente, derivandone che la scelta di stipulare tale tipo contrattuale non era rimessa alla libera opzione del datore di lavoro, ma dipendeva dalla contrattazione: nel caso di specie ostava la previsione contrattuale;
c) i decreti ministeriali richiamati dalla società non era erano
“pertinenti” in quanto non potevano derogare alla disciplina contrattuale collettiva;
d) “l'abolizione” del divieto nella successiva versione del contratto collettivo del 3 dicembre 2017 di tale divieto non assumeva alcuna valenza al fine di ritenere illegittima la precedente contraria previsione.
Con concorrente ragione il giudice ha ritenuto che la documentazione e le dichiarazioni testimoniali corroborassero la fondatezza dell'accertamento ispettivo. In tale senso ha valorizzato: i) il dato contenuto nelle buste paga relativo ai parametri previsti per il contratto di lavoro subordinato, con remunerazione basata su un rapporto lavorativo a tempo pieno;
ii) il dato anagrafico di alcuni dei lavorativo che deponeva per la carenza del requisito soggettivo anagrafico;
iii) le dichiarazioni testimoniali
“maggiormente attendibili” (testi e , ripseto a Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
pag. 4/12 quelle del teste ) circa lo svolgimento dell'impegno lavorativo Tes_5
in via continuativa e con orario eccedente quelle previsto dalla contrattazione collettiva.
2) Appella la decisione la società sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo lamenta il vizio di extrapetizione in cui è incorso il primo giudice relativo all'esistenza del documento di valutazione dei rischi datato 29 febbraio 2016 (quindi in data anteriore all'assunzione dei lavoratori).
Nel ritenere infondata la deduzione della società il giudice aveva osservato che il documento mancava dell'obbligatoria sottoscrizione del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante territoriale, come contestato dall' in assenza di repliche CP_1
della società. In realtà, lamenta la parte, dalla lettura della memoria di costituzione avversaria, nonché dai verbali d'udienza e dalle note conclusive l' non aveva mai svolto tale contestazione. CP_1
Per altro si tratterebbe di rilievo infondato in quanto il decreto legislativo n.81 del 2015 prevede solo l'obbligo di sottoscrizione del datore di lavoro.
In ogni caso, anche a volere ritenere la circostanza oggetto di controversia, non era stata consentito alla parte di controdedurre con conseguente violazione del diritto al contradittorio.
Col secondo motivo contesta l'affermazione giudiziale circa l'applicazione del CCNL Trasporti industria sul rilievo dell'annotazione in busta paga del codice mai svolta dall' , con le stesse conseguenze processuali CP_1 CP_1
sopra illustrate. Nel merito rileva che si tratta di indicazione del codice relativo ai soli aspetti retributivi.
pag. 5/12 In ogni caso reputa infondata l'affermazione del giudice circa la cogenza del divieto di concludere la tipologia contrattuale disconosciuta. Richiama
a sostegno della propria critica la circolare dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro n. 1 dell'8.2.2021 e un precedente di legittimità (la sentenza n.29423 del 2019).
Col terzo motivo avversa la valutazione giudiziale circa la valenza probatoria della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali.
Rammenta che nessuna disposizione prevede l'obbligo di indicare nella busta paga la natura a chiamata del rapporto, di usare parametri retributivi diversi e di versare l'indennità per il periodo di disponibilità, ove tale disponibilità non sia stata espressamente pattuita fra le parti, cosa nel caso di specie assente.
Quanto alla mancanza di requisiti di età osserva che la formulazione dell'art. 13 del d.l.vo n. 81 del 2015 individua detto requisito soggettivo
(età inferiore a 24 o superiore a 55) quale presupposto alternativo rispetto al requisito oggettivo, individuato dalla contrattazione collettiva ovvero dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Richiama la previsione dei commi 1 e 2 della disposizione dalla cui combinata lettura si ricava che si tratta di due possibilità alternative, espressiva della ragione fondante la norma tesa ad agevolare l'occupazione delle classi anagrafiche indicate, ritenute svantaggiate.
Con riguardo alle testimonianze osserva che sul piano temporale la disciplina del d.l.vo n.81 cit. pone l'unico limite di 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di tre anni solari, senza disciplinare in alcun modo la distribuzione di tali giornate nel periodo indicato. Nel caso di specie tutti i rapporti si sono articolati per periodi inferiori ai tre anni solari (anche pochi pag. 6/12 giorni o settimane), senza superamento del limite legale delle 400 giornate lavorative.
Non è motivato il giudizio di maggiore attendibilità dei testi indicati dal giudice (posto che la società aveva “documentato la cessazione del rapporto in corrispondenza a gravi danni cagionati con risarcimento dei medesimi non contestato dai lavoratori”), rispetto alla testimonianza
, senza spiegazione alcuna circa il disvalore attribuita alla Tes_5
stessa.
Col il quarto motivo lamenta l'omessa motivazione rispetto agli ulteriori accertamenti che avevano determinato l'imposizione contributiva, relativi al lavoro “in nero” di e alle assenze non retribuite di Parte_5 [...]
. Per_1
3) L'appello merita parziale accoglimento.
Precisato che l'accertamento riguarda il periodo gennaio 2016 – luglio
2017, quanto al primo motivo, inerente all'anteriorità del DVR rispetto al momento delle assunzioni, va preliminarmente osservato che della datazione costituisce prova l'apposizione del timbro postale;
non si riscontra alcuna contestazione circa la rilevanza del precedente DVR1; la mancanza di sottoscrizione delle altre figure istituzionali ex art.28 comma
2, d.l.vo n.81 del 2008, invero, non sono funzionali ai fini di causa.
Ciò premesso l'eventuale mancanza di un DVR non determinerebbe la conversione del rapporto a tempo indeterminato quale conseguenza automatica come ritenuto in sede accertativa: pure se riferita alla previgente pag. 7/12 disciplina del d.l.vo n.276 del 2023 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con inciso riguardante anche alla legislazione in esame che “In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in
6assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.” (Sez. L - , Ordinanza n. 378 del 05/01/2024, Rv.
669692 - 01).
Quanto al secondo motivo, relativo al divieto di fonte contrattuale collettiva di stipula del contratto intermittente, soccorre ulteriormente la giurisprudenza di legittimità, già citata dalla difesa appellante, condivisa dal collegio, anch'essa riferita alla previgente disciplina del 2003, ma valevole il principio per il caso di specie, attesa l'omologa ratio della disposizione in commento, secondo la quale “In tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione quanto alcontratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo
pag. 8/12 del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell'istituto.” (Sez. L - , Sentenza n. 29423 del
13/11/2019, Rv. 655710 - 01).
Quanto alla concorrente alternativa motivazione del primo giudice il collegio reputa parzialmente fondate le ragioni di critica, mosse dall'appellante.
Va condivisa l'osservazione in diritto secondo cui i requisiti oggettivi e soggettivi sono tra loro alternativi. In tale senso è la più recente giurisprudenza di legittimità: “ I presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 - età del lavoratore e discontinuità dell'attività - non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l'una giustificata dal requisito, oggettivo, dell'attività discontinua e l'altra da quello, soggettivo, dell'età del lavoratore.” (Sez. L
- , Sentenza n. 22086 del 24/07/2023, Rv. 668492 - 01).
Non va avallata, invece, la tesi datoriale che postula l'irrilevanza dell'impegno lavorativo giornaliero in quanto non superato il limite numerico delle 400 giornate. E' evidente, infatti, che tale limite deve essere necessariamente rapportato al lasso temporale fissato dal legislatore del triennio solare, nel caso di specie pacificamente assente: in altri termini l'indice di anomalia può essere valorizzato solo nel caso in cui per un triennio solare il numero di giornate lavorative superi la soglia delle 400; se manca la possibilità di utilizzare tale parametro perché non sono trascorsi
400 giorni dall'assunzione, il meccanismo antielusivo così concepito dal legislatore non può operare.
pag. 9/12 Ciò premesso non è possibile trarre argomenti risolutivi dal solo esame delle buste paga che si limitano a fornire una documentata rappresentazione dell'impegno lavorativo.
Quanto alle testimonianze le stesse assumono valenza in quanto riferiscono in relazione alla rispettiva presenza lavorativa di talchè non sono tra di loro comparabili al fine di stimare la maggiore o minore attendibilità. Si tratta, in ogni caso, di lavoratori che hanno svolto un numero di ore pari se non superiore al tempo pieno.
Premesso che in ordine al requisito oggettivo non è stata sollevata questione, non essendo stata introdotta alcuna circostanza circa il carattere simulato della stipulazione dei contratti, si deve ritenere che, laddove non risulta rispettato il requisito soggettivo (così anche per il lavoratore
), sussiste quello oggettivo, mai contestato, con conseguente Tes_5
accertamento della regolarità dei contratti intermittenti indipendentemente dall'impegno lavorativo.
Ciò posto solo ove il requisito anagrafico (RA ed RA) non risulta rispettoso del dettato normativo si pone la questione della corretta imposizione.
Quanto alla posizione nessuna circostanza risulta introdotta per Pt_5
giustificare l'imposizione: la prova circa il lavoro in nero è totalmente mancata. Tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva (quattro rispetto alle sei indicate nel verbale di accertamento) non se ne rinviene alcuna riferibile alla posizione , mentre il verbale di accertamento si limita ad Pt_5
affermare che “E' stato anche accertato che il sig. ha Parte_5
iniziato a lavorare il 13/05/2016…”, salvo non indicare alcuna fonte di prova al riguardo.
pag. 10/12 Al contrario, va ritenuto sussiste il presupposto per l'imposizione con riguardo al lavoratore in ordine alle assenze non retribuite. La Per_1
società aveva dedotto che “quanto alle assenze del sig. l'azienda Per_1
faceva presente che l'art. 20 del CCNL Trasporti Industria (cfr doc. 8 allegato al ricorso introduttivo) nel riconoscere la facoltà di concedere brevi permessi non retribuiti non prescriveva la necessità di domande scritte al riguardo.”
In assenza di prova circa la fruizione dei permessi in parola va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989
(conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.” (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021, Rv. 662178 - 01).
Alla luce delle superiori considerazioni e nei limiti in cui la questione della pretesa impositiva è stata devoluta, quindi, va rideterminato l'imponibile in base al dettaglio per singole posizioni lavorativa interessate Per_1 Tes_1
ed ai fogli 18 e ss. del verbale di accertamento in cui viene distinta Tes_2
la misura del differenziale imponibile dovuto per singola posizione, con maggiorazione delle somme accessorie dovute per legge dalla singola maturazione al saldo.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza le spese di lite del doppio grado vanno compensate per la metà considerata la pluralità e diversità di ragioni che hanno determinato detta reciproca soccombenza pag. 11/12 venendo restando a carico dell'opponente per la parte residua liquidata secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta la contribuzione nella misura complessiva di €.5.560,12 oltre alle sanzioni civili ed interessi dalla maturazione al saldo, con conseguente condanna della società al pagamento del complessivo importo così determinato;
- compensa per la metà le spese di lite di spese del doppio grado e condanna la società appellante al pagamento della residua metà in favore dell' frazione liquidata quanto al primo grado €.2.700,00 e quanto al CP_1
presente grado in €.1.950,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di costituzione l' si era limitato ad affermare: “3)la ditta ricorrente ha redatto in data CP_1
7/3/2017 il documento di valutazione rischi;
4)tale documento è stato redatto dopo un anno e due mesi dalla costituzione della società; 4)il documento di valutazione rischi è stato redatto dopo due mesi dell'inizio della verifica ispettiva e precisamente in data 12/1/2017 ; 5)I contratti di lavoro sono stati stipulati prima della redazione del documento di valutazione rischi;
”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
SE.TAL Parte_1
in liquidazione, in persona del legale rappresentante il
[...]
liquidatore sig. , P.IVA , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maurizio Curini, C.F. , con C.F._1
domicilio digitale PEC
Email_1
e dall'Avv. Carlo Salvini, C.F. , con domicilio C.F._2
digitale PEC
Email_2 - appellante - contro
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, C.F. , con domicilio digitale C.F._3
PEC
t Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.379/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 05 giugno 2025.
Conclusioni per parte appellante: “riformare, per i motivi esposti in narrativa, l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso Sez. Lavoro n.
379/2021 del 24.09.2021 depositata in pari data, e per l'effetto disporre
l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n.
TV00000/2017 -389-01 del 23.10.17 dell' Controparte_2
di Treviso;
[...]
- in via subordinata istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettere le prove testimoniali dedotte con il ricorso di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi, ivi compreso il ristoro forfetario delle spese previsto dall'art.15 della TPF, con distrazione
a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Conclusioni per parte appellata : “Rigettarsi l'avverso ricorso in CP_1
appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
pag. 2/12 IN SUBORDINE, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in CP_1
primo grado, che di seguito si riportano:
IN VIA PRINCIPALE: respingere il ricorso;
accertare la legittimità degli addebiti contestati con il verbale di accertamento del 19.10.2017 e di Parte conseguenza condannare la ditta AL
[...]
al pagamento della Parte_1
somma di euro 41.204,00 dovuta a titolo di contributi e somme aggiuntive calcolate alla data del 16.10.2017, oltre a quelle che risulteranno dovute fino all'esito del presente giudizio. Spese ed onorari come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA...(vedasi pag.14 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 la SE.TAL
[...]
ha impugnato la sentenza n.379/21 del giudice del lavoro Parte_4
del Tribunale di Treviso con la quale ha respinto la domanda di accertamento negativo in ordine alla debenza di contributi pretesi dall' CP_1
in forza del verbale di accertamento del 23 ottobre 2017 nella misura complessiva, comprensiva degli accessori, di €.41.204,00.
Con memoria depositata il 2 settembre 2024 si è costituito l chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni organizzativa ed uno successivo per impedimento del giudice relatore, è stata discussa all'odierna udienza e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano, sul presupposto che i rapporti lavorativi erano stati disconosciuti in sede accertativa per essere pag. 3/12 stati formalizzati con contratti “a chiamata” ha ritenuto che l'allegazione circa l'esistenza in data anteriore alla loro stipula del DVR con data certa non fosse stata dimostrata.
Ha poi escluso che la previsione del contratto collettivo di riferimento
(trasporto industria) circa il divieto di stipula dei contratti disconosciuti potesse essere contestato: a) la società aveva dimostrato di aderire a tale contratto richiamandolo nella predisposizione delle buste paga
(valorizzando il codice 151); b) l'art.13 del d.l.vo n.81 del 2015 CP_1
rinviava alla contrattazione collettiva con riguardo alla stipulazione dei contratti di lavoro intermittente, derivandone che la scelta di stipulare tale tipo contrattuale non era rimessa alla libera opzione del datore di lavoro, ma dipendeva dalla contrattazione: nel caso di specie ostava la previsione contrattuale;
c) i decreti ministeriali richiamati dalla società non era erano
“pertinenti” in quanto non potevano derogare alla disciplina contrattuale collettiva;
d) “l'abolizione” del divieto nella successiva versione del contratto collettivo del 3 dicembre 2017 di tale divieto non assumeva alcuna valenza al fine di ritenere illegittima la precedente contraria previsione.
Con concorrente ragione il giudice ha ritenuto che la documentazione e le dichiarazioni testimoniali corroborassero la fondatezza dell'accertamento ispettivo. In tale senso ha valorizzato: i) il dato contenuto nelle buste paga relativo ai parametri previsti per il contratto di lavoro subordinato, con remunerazione basata su un rapporto lavorativo a tempo pieno;
ii) il dato anagrafico di alcuni dei lavorativo che deponeva per la carenza del requisito soggettivo anagrafico;
iii) le dichiarazioni testimoniali
“maggiormente attendibili” (testi e , ripseto a Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
pag. 4/12 quelle del teste ) circa lo svolgimento dell'impegno lavorativo Tes_5
in via continuativa e con orario eccedente quelle previsto dalla contrattazione collettiva.
2) Appella la decisione la società sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo lamenta il vizio di extrapetizione in cui è incorso il primo giudice relativo all'esistenza del documento di valutazione dei rischi datato 29 febbraio 2016 (quindi in data anteriore all'assunzione dei lavoratori).
Nel ritenere infondata la deduzione della società il giudice aveva osservato che il documento mancava dell'obbligatoria sottoscrizione del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante territoriale, come contestato dall' in assenza di repliche CP_1
della società. In realtà, lamenta la parte, dalla lettura della memoria di costituzione avversaria, nonché dai verbali d'udienza e dalle note conclusive l' non aveva mai svolto tale contestazione. CP_1
Per altro si tratterebbe di rilievo infondato in quanto il decreto legislativo n.81 del 2015 prevede solo l'obbligo di sottoscrizione del datore di lavoro.
In ogni caso, anche a volere ritenere la circostanza oggetto di controversia, non era stata consentito alla parte di controdedurre con conseguente violazione del diritto al contradittorio.
Col secondo motivo contesta l'affermazione giudiziale circa l'applicazione del CCNL Trasporti industria sul rilievo dell'annotazione in busta paga del codice mai svolta dall' , con le stesse conseguenze processuali CP_1 CP_1
sopra illustrate. Nel merito rileva che si tratta di indicazione del codice relativo ai soli aspetti retributivi.
pag. 5/12 In ogni caso reputa infondata l'affermazione del giudice circa la cogenza del divieto di concludere la tipologia contrattuale disconosciuta. Richiama
a sostegno della propria critica la circolare dell'Ispettorato Nazionale del
Lavoro n. 1 dell'8.2.2021 e un precedente di legittimità (la sentenza n.29423 del 2019).
Col terzo motivo avversa la valutazione giudiziale circa la valenza probatoria della documentazione e delle dichiarazioni testimoniali.
Rammenta che nessuna disposizione prevede l'obbligo di indicare nella busta paga la natura a chiamata del rapporto, di usare parametri retributivi diversi e di versare l'indennità per il periodo di disponibilità, ove tale disponibilità non sia stata espressamente pattuita fra le parti, cosa nel caso di specie assente.
Quanto alla mancanza di requisiti di età osserva che la formulazione dell'art. 13 del d.l.vo n. 81 del 2015 individua detto requisito soggettivo
(età inferiore a 24 o superiore a 55) quale presupposto alternativo rispetto al requisito oggettivo, individuato dalla contrattazione collettiva ovvero dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Richiama la previsione dei commi 1 e 2 della disposizione dalla cui combinata lettura si ricava che si tratta di due possibilità alternative, espressiva della ragione fondante la norma tesa ad agevolare l'occupazione delle classi anagrafiche indicate, ritenute svantaggiate.
Con riguardo alle testimonianze osserva che sul piano temporale la disciplina del d.l.vo n.81 cit. pone l'unico limite di 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di tre anni solari, senza disciplinare in alcun modo la distribuzione di tali giornate nel periodo indicato. Nel caso di specie tutti i rapporti si sono articolati per periodi inferiori ai tre anni solari (anche pochi pag. 6/12 giorni o settimane), senza superamento del limite legale delle 400 giornate lavorative.
Non è motivato il giudizio di maggiore attendibilità dei testi indicati dal giudice (posto che la società aveva “documentato la cessazione del rapporto in corrispondenza a gravi danni cagionati con risarcimento dei medesimi non contestato dai lavoratori”), rispetto alla testimonianza
, senza spiegazione alcuna circa il disvalore attribuita alla Tes_5
stessa.
Col il quarto motivo lamenta l'omessa motivazione rispetto agli ulteriori accertamenti che avevano determinato l'imposizione contributiva, relativi al lavoro “in nero” di e alle assenze non retribuite di Parte_5 [...]
. Per_1
3) L'appello merita parziale accoglimento.
Precisato che l'accertamento riguarda il periodo gennaio 2016 – luglio
2017, quanto al primo motivo, inerente all'anteriorità del DVR rispetto al momento delle assunzioni, va preliminarmente osservato che della datazione costituisce prova l'apposizione del timbro postale;
non si riscontra alcuna contestazione circa la rilevanza del precedente DVR1; la mancanza di sottoscrizione delle altre figure istituzionali ex art.28 comma
2, d.l.vo n.81 del 2008, invero, non sono funzionali ai fini di causa.
Ciò premesso l'eventuale mancanza di un DVR non determinerebbe la conversione del rapporto a tempo indeterminato quale conseguenza automatica come ritenuto in sede accertativa: pure se riferita alla previgente pag. 7/12 disciplina del d.l.vo n.276 del 2023 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con inciso riguardante anche alla legislazione in esame che “In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in
6assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.” (Sez. L - , Ordinanza n. 378 del 05/01/2024, Rv.
669692 - 01).
Quanto al secondo motivo, relativo al divieto di fonte contrattuale collettiva di stipula del contratto intermittente, soccorre ulteriormente la giurisprudenza di legittimità, già citata dalla difesa appellante, condivisa dal collegio, anch'essa riferita alla previgente disciplina del 2003, ma valevole il principio per il caso di specie, attesa l'omologa ratio della disposizione in commento, secondo la quale “In tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione quanto alcontratto a prestazioni discontinue ma non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo
pag. 8/12 del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell'istituto.” (Sez. L - , Sentenza n. 29423 del
13/11/2019, Rv. 655710 - 01).
Quanto alla concorrente alternativa motivazione del primo giudice il collegio reputa parzialmente fondate le ragioni di critica, mosse dall'appellante.
Va condivisa l'osservazione in diritto secondo cui i requisiti oggettivi e soggettivi sono tra loro alternativi. In tale senso è la più recente giurisprudenza di legittimità: “ I presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 - età del lavoratore e discontinuità dell'attività - non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l'una giustificata dal requisito, oggettivo, dell'attività discontinua e l'altra da quello, soggettivo, dell'età del lavoratore.” (Sez. L
- , Sentenza n. 22086 del 24/07/2023, Rv. 668492 - 01).
Non va avallata, invece, la tesi datoriale che postula l'irrilevanza dell'impegno lavorativo giornaliero in quanto non superato il limite numerico delle 400 giornate. E' evidente, infatti, che tale limite deve essere necessariamente rapportato al lasso temporale fissato dal legislatore del triennio solare, nel caso di specie pacificamente assente: in altri termini l'indice di anomalia può essere valorizzato solo nel caso in cui per un triennio solare il numero di giornate lavorative superi la soglia delle 400; se manca la possibilità di utilizzare tale parametro perché non sono trascorsi
400 giorni dall'assunzione, il meccanismo antielusivo così concepito dal legislatore non può operare.
pag. 9/12 Ciò premesso non è possibile trarre argomenti risolutivi dal solo esame delle buste paga che si limitano a fornire una documentata rappresentazione dell'impegno lavorativo.
Quanto alle testimonianze le stesse assumono valenza in quanto riferiscono in relazione alla rispettiva presenza lavorativa di talchè non sono tra di loro comparabili al fine di stimare la maggiore o minore attendibilità. Si tratta, in ogni caso, di lavoratori che hanno svolto un numero di ore pari se non superiore al tempo pieno.
Premesso che in ordine al requisito oggettivo non è stata sollevata questione, non essendo stata introdotta alcuna circostanza circa il carattere simulato della stipulazione dei contratti, si deve ritenere che, laddove non risulta rispettato il requisito soggettivo (così anche per il lavoratore
), sussiste quello oggettivo, mai contestato, con conseguente Tes_5
accertamento della regolarità dei contratti intermittenti indipendentemente dall'impegno lavorativo.
Ciò posto solo ove il requisito anagrafico (RA ed RA) non risulta rispettoso del dettato normativo si pone la questione della corretta imposizione.
Quanto alla posizione nessuna circostanza risulta introdotta per Pt_5
giustificare l'imposizione: la prova circa il lavoro in nero è totalmente mancata. Tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva (quattro rispetto alle sei indicate nel verbale di accertamento) non se ne rinviene alcuna riferibile alla posizione , mentre il verbale di accertamento si limita ad Pt_5
affermare che “E' stato anche accertato che il sig. ha Parte_5
iniziato a lavorare il 13/05/2016…”, salvo non indicare alcuna fonte di prova al riguardo.
pag. 10/12 Al contrario, va ritenuto sussiste il presupposto per l'imposizione con riguardo al lavoratore in ordine alle assenze non retribuite. La Per_1
società aveva dedotto che “quanto alle assenze del sig. l'azienda Per_1
faceva presente che l'art. 20 del CCNL Trasporti Industria (cfr doc. 8 allegato al ricorso introduttivo) nel riconoscere la facoltà di concedere brevi permessi non retribuiti non prescriveva la necessità di domande scritte al riguardo.”
In assenza di prova circa la fruizione dei permessi in parola va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989
(conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.” (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021, Rv. 662178 - 01).
Alla luce delle superiori considerazioni e nei limiti in cui la questione della pretesa impositiva è stata devoluta, quindi, va rideterminato l'imponibile in base al dettaglio per singole posizioni lavorativa interessate Per_1 Tes_1
ed ai fogli 18 e ss. del verbale di accertamento in cui viene distinta Tes_2
la misura del differenziale imponibile dovuto per singola posizione, con maggiorazione delle somme accessorie dovute per legge dalla singola maturazione al saldo.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza le spese di lite del doppio grado vanno compensate per la metà considerata la pluralità e diversità di ragioni che hanno determinato detta reciproca soccombenza pag. 11/12 venendo restando a carico dell'opponente per la parte residua liquidata secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa, nei medi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta la contribuzione nella misura complessiva di €.5.560,12 oltre alle sanzioni civili ed interessi dalla maturazione al saldo, con conseguente condanna della società al pagamento del complessivo importo così determinato;
- compensa per la metà le spese di lite di spese del doppio grado e condanna la società appellante al pagamento della residua metà in favore dell' frazione liquidata quanto al primo grado €.2.700,00 e quanto al CP_1
presente grado in €.1.950,00 oltre al rimborso forfetario ex lege.
Venezia, 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di costituzione l' si era limitato ad affermare: “3)la ditta ricorrente ha redatto in data CP_1
7/3/2017 il documento di valutazione rischi;
4)tale documento è stato redatto dopo un anno e due mesi dalla costituzione della società; 4)il documento di valutazione rischi è stato redatto dopo due mesi dell'inizio della verifica ispettiva e precisamente in data 12/1/2017 ; 5)I contratti di lavoro sono stati stipulati prima della redazione del documento di valutazione rischi;
”