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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
7655/2024
Parte_1
Ass. avv. BOSSO CARLO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv.ta CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto in corso di causa l'ente resistente ha annullato l'indebito contestato da parte ricorrente;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1 del riconoscimento della fondatezza della pretesa del ricorrente
(annullamento dell'indebito) in data successiva al ricorso introduttivo del presente giudizio ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' ; CP_1
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 4638, oltre al 15% CP_1 per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 8/7/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
7655/2024
Parte_1
Ass. avv. BOSSO CARLO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv.ta CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto in corso di causa l'ente resistente ha annullato l'indebito contestato da parte ricorrente;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1 del riconoscimento della fondatezza della pretesa del ricorrente
(annullamento dell'indebito) in data successiva al ricorso introduttivo del presente giudizio ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite vanno poste a carico dell' ; CP_1
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 4638, oltre al 15% CP_1 per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 8/7/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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