Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2024, n. 33854
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Sentenza 30 aprile 2024

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Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2024, n. 33854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33854
    Data del deposito : 30 aprile 2024

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