Articolo 3 della Legge 1 luglio 1966, n. 597
Articolo 2
Versione
17 agosto 1966
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 895 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 agosto 1966