Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 3/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. DD NO nato a [...] il [...], ivi residente in [...], piano 1, interno 1, C.F. [...].
Visto l’atto di citazione depositato il 27 dicembre 2023, iscritto al n. 26083 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 27 dicembre 2023, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. DD per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Erario e segnatamente del Comune di Portoscuso di euro 100.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
A seguito della comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con nota del 19/4/2012, dell’esercizio dell’azione penale a carico di DD NO, già sindaco del Comune di Portoscuso, per reati di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro II del c.p., è stato aperto un procedimento per danno all’immagine da definire successivamente al passaggio in giudicato di un’eventuale sentenza di condanna.
Con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3888/2016 del 21/11/2016, depositata il 19/10/2017, il prevenuto è stato condannato anche per il reato di induzione indebita di cui all’art. 319 quater del c.p. alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione e all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
In particolare, il sig. DD è stato ritenuto colpevole di avere abusato della propria autorità e dei propri poteri inducendo tre donne che versavano in uno stato di bisogno ad avere con lui, ripetutamente e per un lungo periodo, rapporti sessuali in cambio dell’influenza esercitata sugli uffici comunali al fine di far loro ottenere provvidenze economiche di vario tipo previste per il contrasto delle situazioni di estrema povertà. I fatti in questione sono stati accertati fino al mese di luglio 2011.
La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 782/2019 del 25/9/2019, depositata il 30/10/2019, ha confermato gli addebiti di cui sopra, ritenendo che le prestazioni sessuali siano state fortemente condizionate dalle stringenti necessità economiche in cui le persone offese versavano, di cui il sig. DD, essendo pienamente consapevole, ha approfittato facendo leva proprio su tale condizione limitativa delle scelte volitive per esercitare sulle stesse l’indebita prevaricazione in modo da indurle a sottostare alle proprie pretese sessuali. Ha anche confermato la provvisionale concessa in favore del Comune di Portoscuso, costituitosi parte civile, nella misura di euro 25.000,00.
Avverso la detta sentenza il sig. DD ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Con sentenza del 14/7/2020 il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riguardo a capi che rilevano in questa sede, rispetto ai quali la sentenza d’appello è divenuta, quindi, definitiva. La medesima sentenza della Cassazione ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.
La Corte d’Appello I Sezione Penale, in sede di rinvio per la sola determinazione della pena, si è pronunciata con la sentenza n. 112/2022 dell’8/2/2022, depositata il 9/5/2022, divenuta irrevocabile il 23/6/2022.
Ritenendo che nella vicenda in esame DD NO abbia arrecato anche un grave danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, la Procura gli ha notificato in data 2/9/2023 l’invito a dedurre rimasto, tuttavia, privo di riscontro, di conseguenza ha emesso l’atto di citazione nel quale contesta il danno all’immagine causato dal convenuto al Comune di Portoscuso per effetto delle condotte sopra descritte.
Secondo l’Ufficio requirente, i fatti in esame sono stati appurati e valutati in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile in data 14/7/2020 che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato anche nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La vicenda ha avuto un notevole risalto sulla stampa locale, ma, indipendentemente dalla diffusione della notizia sui mass-media, la Procura ritiene che la lesione del bene immagine sia avvenuta per i connotati della vicenda, oggettivamente gravi, sia per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti dal sig. DD, sia per le modalità che hanno contraddistinto le condotte illecite realizzate.
Il convenuto ha agito nell’ambito di un rapporto di servizio, in quanto all’epoca dei fatti ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Portoscuso, ed è stato destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto ai danni della Pubblica Amministrazione riconducibile al Capo I, del Titolo II, del Libro II del c.p.
Riguardo all’elemento soggettivo, secondo la prospettazione accusatoria sussisterebbe il dolo, come acclarato in sede penale.
Per quel che concerne la quantificazione del danno all’immagine occorrerebbe procedere in via equitativa utilizzando i seguenti parametri: l’elevato clamore che la vicenda ha avuto, anche per la carica ricoperta dal sig. DD, confermato dagli innumerevoli articoli di stampa che hanno dato risalto alla vicenda; la gravità oggettiva delle condotte illecite poste in essere dal convenuto, che avrebbe abitualmente strumentalizzato i poteri connessi alla carica ricoperta per finalità del tutto personali; l’intensità del dolo, desunta dall’assoluta indifferenza dimostrata dal sig. DD al rispetto dei doveri del proprio ufficio e dalla circostanza che lo stesso non si è fatto alcuno scrupolo di approfittare dello stato di bisogno in cui versavano le persone offese, pur di realizzare i propri fini personali; la circostanza che le condotte illecite in questione si sono interrotte solo perché casualmente venute alla luce grazie alle intercettazioni telefoniche autorizzate nell’ambito di indagini avviate per altre vicende aventi rilevanza penale.
Ritenendo sussistere, quindi, tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, la Procura ha quantificato il danno all’immagine patito dal Comune di Portoscuso per effetto delle condotte illecite poste in essere da DD NO nell’importo di euro 100.000,00 e ha precisato che la provvisionale di euro 25.000,00 disposta in favore del Comune di Portoscuso in primo grado e confermata in appello non è stata portata a esecuzione.
All’udienza del 18 dicembre 2025, il P.M. ha evidenziato che la notifica dell’atto di citazione con il decreto di fissazione dell’udienza è regolare e ha chiesto che venga dichiarata la contumacia del convenuto, richiamando la citazione e le conclusioni ivi formulate.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l’atto di citazione è stato notificato al convenuto il 2 febbraio 2024, deve essere dichiarata la contumacia del signor NO DD, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.
Nel merito, la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale per il danno all’immagine è fondata.
Come emerge dalla ricostruzione dei fatti riportata nella parte in fatto, e non oggetto di contestazione in questa sede, è indubbio che dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto è derivato un grave vulnus al prestigio dell’Amministrazione.
Il convenuto, infatti, ha approfittato ripetutamente della sua posizione all’interno dell’Amministrazione per esigere prestazioni sessuali da persone in evidenti difficoltà economiche che si erano rivolte all’Ente che avrebbe potuto sostenerle per fare fronte alle esigenze della vita.
La vicenda, per la sua riprovevolezza, ha avuto un’ampia diffusione mediatica, gettando discredito sul Comune di cui NO DD era Sindaco.
Come accertato in sede penale ed evidente dalla mera ricostruzione dei fatti, la condotta era connotata da dolo.
Con riferimento alla quantificazione del danno, considerata la gravità del fatto, le modalità di realizzazione dell’illecito, la reiterazione della condotta, interrotta solo per l’intervento di fattori estranei alla vicenda, e il ruolo di Sindaco ricoperto dal convenuto nell’ambito dell’Amministrazione danneggiata, nonché il rilevante impatto mediatico, il Collegio accoglie la richiesta di condanna del sig. DD per il danno all’immagine, reputando equa la sua liquidazione nella misura di euro 100.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.
Conclusivamente, il danno erariale, nella voce del danno all’immagine, come sopra quantificato, va ascritto al signor NO DD.
Dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo pagamento sono altresì dovuti gli interessi nella misura del saggio legale.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna NO DD a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del comune di Portoscuso, la somma di euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00), per danno all’immagine, oltre agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;
-condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 233,91 (diconsi euro duecentotrentatre/91).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 07/01/2026 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus