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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3195/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. REG. PART 331 - REG. GEN 2713 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3966/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'iscrizione di ipoteca datata 07/04/2022 Registro Particolare 756 – Registro Generale
5595 iscritta dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione a garanzia di credito, sugli immobili di proprietà del ricorrente sig. Ricorrente_1.
Il ricorrente affermando di essere venuto a conoscenza dell'atto impugnato in seguito ad una ispezione ipotecaria, solleva plurime eccezioni quali il mancato invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mancata notifica della intimazione ad adempiere, prevista dall'art. 50 DPR n. 602/1973, eccepisce la
Illegittimità dell'iscrizione di ipoteca di Agenzia delle Entrate - Riscossione non preceduta nei 6 mesi precedenti, dalla comunicazione al contribuente che il Concessionario della riscossione avrebbe proceduto alla predetta iscrizione, e conclude chiedendo, previa sospensione, ordinarsi la cancellazione integrale, ovvero la riduzione per quanto di competenza, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Agenzia Entrate Riscossione rilevando la inammissibilità del ricorso, in quanto la ipoteca non è stata iscritta nei confronti del ricorrente, bensì di altro soggetto, come da visura che allega.
Conclude chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
Il ricorrente depositava poi memoria nella quale, appurato che l'ipoteca esattoriale iscritta in data 24/02/2022, non è contro il sig. Ricorrente_1, ma contro suo nipote Nominativo_1, residente in provincia di Pescara, dichiara di rinunciare al ricorso a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, prende atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente.
Dichiara pertanto la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3195/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. REG. PART 331 - REG. GEN 2713 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3966/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'iscrizione di ipoteca datata 07/04/2022 Registro Particolare 756 – Registro Generale
5595 iscritta dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione a garanzia di credito, sugli immobili di proprietà del ricorrente sig. Ricorrente_1.
Il ricorrente affermando di essere venuto a conoscenza dell'atto impugnato in seguito ad una ispezione ipotecaria, solleva plurime eccezioni quali il mancato invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mancata notifica della intimazione ad adempiere, prevista dall'art. 50 DPR n. 602/1973, eccepisce la
Illegittimità dell'iscrizione di ipoteca di Agenzia delle Entrate - Riscossione non preceduta nei 6 mesi precedenti, dalla comunicazione al contribuente che il Concessionario della riscossione avrebbe proceduto alla predetta iscrizione, e conclude chiedendo, previa sospensione, ordinarsi la cancellazione integrale, ovvero la riduzione per quanto di competenza, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la Agenzia Entrate Riscossione rilevando la inammissibilità del ricorso, in quanto la ipoteca non è stata iscritta nei confronti del ricorrente, bensì di altro soggetto, come da visura che allega.
Conclude chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
Il ricorrente depositava poi memoria nella quale, appurato che l'ipoteca esattoriale iscritta in data 24/02/2022, non è contro il sig. Ricorrente_1, ma contro suo nipote Nominativo_1, residente in provincia di Pescara, dichiara di rinunciare al ricorso a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, prende atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente.
Dichiara pertanto la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.