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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1125/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa MA Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1125/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a CP_1 C.F._1
Martellago, Via Troso dei Agi, n. 21/7;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Controparte_2 C.F._2
Martellago, Via Liguria, n. 13; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria MAno del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Dolo, via Cairoli, n. 83 – sono Email_1
elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 6.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 4.06.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 30.09.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”. R.G. 1125/2025 V.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.03.2025, e – premesso di aver contratto CP_1 Controparte_2
matrimonio in data 30.10.1999, a Martellago, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Martellago dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 53 e che dall'unione sono nati i figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
9.11.2004)– hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniug autorizzando CP_1 Controparte_2
gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto ordinandone la trascrizione ai competenti Uffici di Stato Civile;
- Per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Martellago (VE) Via Troso dei Agi n. 21/7 identificata in premesse, adibita a casa familiare e di proprietà pari quota di entrambi i sig.r al CP_1 CP_2
fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, i coniugi concordano di eseguire avanti al Notaio che verrà individuato da parte del sig , la seguente attribuzione patrimoniale: la signora CP_1
, si impegna a trasferire al sig , che accetta, la propria quota di piena Controparte_2 CP_1
proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale adibito ad uso di civile abitazione e relative aree di manovra e autorimesse, unitamente alle parti comuni dell'edificio, identificati come segue:
Catasto Fabbricati Comune di Martellago (VE) Via Troso dei Agi n. 21/7
Piano 2-3, Foglio 11, part. 1200, sub. 27, categoria A/2 – b, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 108 mq, r.c. euro 451,90
Piano T, Foglio 11, part. 1200, sub. 12, categoria C/6, classe 9, consistenza 16 mq, superficie catastale
17 mq, r.c. euro 52,89
-Appartamento distinto con il civico n. 21 interno 7, posto al piano secondo sull'angolo sud-est del fabbricato composto da: ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, bagno, camera e due poggioli, con annesso sottotetto non abitabile al piano sottotetto;
millesimi di proprietà attribuiti alle parti comuni: 55,551 confinante con: quanto al piano secondo, a nord subb 2 e 26 e distacco su sub. 1, ad est sub 26 e distacco su sub 1, a sud distacco su subb. 1 e 17 e ad ovest sub 28 quanto al piano sottotetto a nord sub. 2, ad est distacco su sub. 1, a sud distacco su subb 1 e 17 e ad ovest sub. 28 R.G. 1125/2025 V.G.
-locale garage posto al piano terra sul lato est del fabbricato, il quinto a partire da sud con accesso da est;
millesimi di proprietà attribuiti delle parti comuni: 3,592; confinante con:
a nord con sub 11, ad est sub. 1, a sud e ad ovest sub. 2
-Il trasferimento della quota di piena proprietà dell'immobile identificato viene effettuato rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi avanti al Notaio che verrà individuato da parte del sig al fine di riequilibrare i rispettivi patrimoni;
CP_1
-in conseguenza del predetto trasferimento il sig. diverrà pieno proprietario in via CP_1
esclusiva delle consistenze immobiliari sopra descritte;
-Il predetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di separazione tra i coniugi, avanti al Notaio che verrà successivamente individuato da parte del sig. , nella cui sede lo stesso sig. CP_1 [...]
si obbliga a corrispondere alla signora la somma di Euro 69.000,00 CP_1 Controparte_2
(sessantanove/00) a mezzo assegno circolare a titolo di prezzo del predetto trasferimento;
-La signor si impegna a presenziare all'appuntamento avanti al Notaio ai fini del Controparte_2
trasferimento immobiliare;
-Le parti convengono che il sig. si accolli totalmente ed in via esclusiva il debito CP_1
residuo nei confronti di filiale di EL (VE) del 29.01.2006, liberando Controparte_3
integramente la signor da qualsiasi obbligo nei confronti dell'istituto di credito, Controparte_2
giusta domanda di estinzione del mutuo per accollo che il sig. dichiara di aver già CP_1
presentato presso il predetto istituto di credito e lo stesso istituto ha già dichiarato la fattibilità dell' operazione;
il mutuo residuo sottoscritto ai fini dell'acquisto della casa familiare ad oggi ammonta ad
€ 33.102,70; per il quale viene attualmente versata una rata mensile di circa € 510,00 circa con ultima rata al 31.08.2030. A tali effetti il sig si impegna ed obbliga a pagare puntualmente le CP_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
-Il sig. dichiara altresì di onerarsi nel pagamento di ogni onere (ivi compreso il CP_1
compenso del Notaio) relativo al trasferimento immobiliare sopra identificato;
R.G. 1125/2025 V.G.
-unitamente alla proprietà delle unità immobiliari sopra descritte, la signora Controparte_2
trasferirà al sig. per la relativa quota altresì la comproprietà sulle parti comuni del CP_1
fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ss.;
-in conseguenza del predetto trasferimento immobiliare che si svolgerà avanti al Notaio da individuarsi, il sig. diverrà pieno proprietario delle consistenze immobiliari sopra CP_1
descritte;
-i coniugi dichiarano di rinunciare all'ipoteca volontaria sull'immobile sopra descritto posta a garanzia dell'esatto adempimento del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto co filiale di EL in data 29.01.2006; Controparte_3
-ai fini dell'esatta individuazione dell'unità immobiliare succitata ed oggetto di cessione, le parti fanno riferimento alla planimetria catastale ed alla visura in allegato;
-le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c. 14 del D.L. 78/2010 (che modifica l'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, aggiungendo il comma 1-bis) che tutte le indicazioni dei dati catastali riportati riguardano l'unità immobiliare di cui alle planimetrie e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- il sig. , atteso che sta procedendo all'acquisto di ulteriore quota del medesimo CP_1
immobile, chiede le agevolazioni fiscali di cui alla nota 2 bis della tariffa parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro e a tal fine dichiara che le unità immobiliari in oggetto hanno le caratteristiche di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M 2.8.69;
i coniugi chiedono, ai sensi dell'art 19 l. 6 marzo 1987 n° 74 e della sentenza della Corte Costituzionale
154/1999, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e dalla tassa di bollo;
-il sig e la sig.r , così avendo disciplinato le questioni patrimoniali CP_1 Controparte_2
ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro;
- nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
- Considerata l'età anagrafica del figlio , i coniugi si onerano altresì a contribuire al Persona_2
mantenimento del figlio mediante mantenimento diretto nei periodi in cui egli si trova presso l'uno e l'altro genitore oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Venezia.” R.G. 1125/2025 V.G.
Dopo alcuni rinvii delle udienze del 5.06.2025 e del 19.06.2025, all'udienza cartolare del 30.09.2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 2.10.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in CP_1 Controparte_2
matrimonio in Martellago in data 30.10.1999, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio R.G. 1125/2025 V.G.
del Comune di Martellago dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 53 alle condizioni riportate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa MA Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1125/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a CP_1 C.F._1
Martellago, Via Troso dei Agi, n. 21/7;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Controparte_2 C.F._2
Martellago, Via Liguria, n. 13; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria MAno del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Dolo, via Cairoli, n. 83 – sono Email_1
elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 6.03.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 4.06.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 30.09.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”. R.G. 1125/2025 V.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.03.2025, e – premesso di aver contratto CP_1 Controparte_2
matrimonio in data 30.10.1999, a Martellago, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Martellago dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 53 e che dall'unione sono nati i figli (nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Persona_1 Persona_2
9.11.2004)– hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniug autorizzando CP_1 Controparte_2
gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto ordinandone la trascrizione ai competenti Uffici di Stato Civile;
- Per quanto riguarda l'unità immobiliare sita in Martellago (VE) Via Troso dei Agi n. 21/7 identificata in premesse, adibita a casa familiare e di proprietà pari quota di entrambi i sig.r al CP_1 CP_2
fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, i coniugi concordano di eseguire avanti al Notaio che verrà individuato da parte del sig , la seguente attribuzione patrimoniale: la signora CP_1
, si impegna a trasferire al sig , che accetta, la propria quota di piena Controparte_2 CP_1
proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale adibito ad uso di civile abitazione e relative aree di manovra e autorimesse, unitamente alle parti comuni dell'edificio, identificati come segue:
Catasto Fabbricati Comune di Martellago (VE) Via Troso dei Agi n. 21/7
Piano 2-3, Foglio 11, part. 1200, sub. 27, categoria A/2 – b, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 108 mq, r.c. euro 451,90
Piano T, Foglio 11, part. 1200, sub. 12, categoria C/6, classe 9, consistenza 16 mq, superficie catastale
17 mq, r.c. euro 52,89
-Appartamento distinto con il civico n. 21 interno 7, posto al piano secondo sull'angolo sud-est del fabbricato composto da: ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, bagno, camera e due poggioli, con annesso sottotetto non abitabile al piano sottotetto;
millesimi di proprietà attribuiti alle parti comuni: 55,551 confinante con: quanto al piano secondo, a nord subb 2 e 26 e distacco su sub. 1, ad est sub 26 e distacco su sub 1, a sud distacco su subb. 1 e 17 e ad ovest sub 28 quanto al piano sottotetto a nord sub. 2, ad est distacco su sub. 1, a sud distacco su subb 1 e 17 e ad ovest sub. 28 R.G. 1125/2025 V.G.
-locale garage posto al piano terra sul lato est del fabbricato, il quinto a partire da sud con accesso da est;
millesimi di proprietà attribuiti delle parti comuni: 3,592; confinante con:
a nord con sub 11, ad est sub. 1, a sud e ad ovest sub. 2
-Il trasferimento della quota di piena proprietà dell'immobile identificato viene effettuato rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi avanti al Notaio che verrà individuato da parte del sig al fine di riequilibrare i rispettivi patrimoni;
CP_1
-in conseguenza del predetto trasferimento il sig. diverrà pieno proprietario in via CP_1
esclusiva delle consistenze immobiliari sopra descritte;
-Il predetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di separazione tra i coniugi, avanti al Notaio che verrà successivamente individuato da parte del sig. , nella cui sede lo stesso sig. CP_1 [...]
si obbliga a corrispondere alla signora la somma di Euro 69.000,00 CP_1 Controparte_2
(sessantanove/00) a mezzo assegno circolare a titolo di prezzo del predetto trasferimento;
-La signor si impegna a presenziare all'appuntamento avanti al Notaio ai fini del Controparte_2
trasferimento immobiliare;
-Le parti convengono che il sig. si accolli totalmente ed in via esclusiva il debito CP_1
residuo nei confronti di filiale di EL (VE) del 29.01.2006, liberando Controparte_3
integramente la signor da qualsiasi obbligo nei confronti dell'istituto di credito, Controparte_2
giusta domanda di estinzione del mutuo per accollo che il sig. dichiara di aver già CP_1
presentato presso il predetto istituto di credito e lo stesso istituto ha già dichiarato la fattibilità dell' operazione;
il mutuo residuo sottoscritto ai fini dell'acquisto della casa familiare ad oggi ammonta ad
€ 33.102,70; per il quale viene attualmente versata una rata mensile di circa € 510,00 circa con ultima rata al 31.08.2030. A tali effetti il sig si impegna ed obbliga a pagare puntualmente le CP_1
singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
-Il sig. dichiara altresì di onerarsi nel pagamento di ogni onere (ivi compreso il CP_1
compenso del Notaio) relativo al trasferimento immobiliare sopra identificato;
R.G. 1125/2025 V.G.
-unitamente alla proprietà delle unità immobiliari sopra descritte, la signora Controparte_2
trasferirà al sig. per la relativa quota altresì la comproprietà sulle parti comuni del CP_1
fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ss.;
-in conseguenza del predetto trasferimento immobiliare che si svolgerà avanti al Notaio da individuarsi, il sig. diverrà pieno proprietario delle consistenze immobiliari sopra CP_1
descritte;
-i coniugi dichiarano di rinunciare all'ipoteca volontaria sull'immobile sopra descritto posta a garanzia dell'esatto adempimento del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto co filiale di EL in data 29.01.2006; Controparte_3
-ai fini dell'esatta individuazione dell'unità immobiliare succitata ed oggetto di cessione, le parti fanno riferimento alla planimetria catastale ed alla visura in allegato;
-le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c. 14 del D.L. 78/2010 (che modifica l'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, aggiungendo il comma 1-bis) che tutte le indicazioni dei dati catastali riportati riguardano l'unità immobiliare di cui alle planimetrie e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- il sig. , atteso che sta procedendo all'acquisto di ulteriore quota del medesimo CP_1
immobile, chiede le agevolazioni fiscali di cui alla nota 2 bis della tariffa parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernente l'imposta di registro e a tal fine dichiara che le unità immobiliari in oggetto hanno le caratteristiche di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M 2.8.69;
i coniugi chiedono, ai sensi dell'art 19 l. 6 marzo 1987 n° 74 e della sentenza della Corte Costituzionale
154/1999, l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e dalla tassa di bollo;
-il sig e la sig.r , così avendo disciplinato le questioni patrimoniali CP_1 Controparte_2
ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro;
- nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
- Considerata l'età anagrafica del figlio , i coniugi si onerano altresì a contribuire al Persona_2
mantenimento del figlio mediante mantenimento diretto nei periodi in cui egli si trova presso l'uno e l'altro genitore oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Venezia.” R.G. 1125/2025 V.G.
Dopo alcuni rinvii delle udienze del 5.06.2025 e del 19.06.2025, all'udienza cartolare del 30.09.2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa.
Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 2.10.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare
è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in CP_1 Controparte_2
matrimonio in Martellago in data 30.10.1999, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio R.G. 1125/2025 V.G.
del Comune di Martellago dell'anno 1999, parte II, serie A, atto n. 53 alle condizioni riportate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca