TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9103 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9520/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 anagraficamente residente in [...] con gli Avv.ti Prof.ssa Emidia Zanetti Vitali e Francesco Valagussa presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 anagraficamente residente in [...] con gli Avv.ti Prof. Pier Filippo Giuggioli e Federica Messina presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Certaldo (FI), il 28 luglio 2001 (anno 2001 – atto n. 44 – parte II – serie C), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: (Cod. Fisc.: ), nato a [...], il Persona_1 C.F._3
16 luglio 2013, anagraficamente residente in [...] (cittadino italiano)
FATTO
Il Signor , con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 15 aprile 2025, ha Parte_1 instaurato nei confronti della Signora il procedimento di separazione personale, giudiziale, CP_1 con contestuale istanza di scioglimento del matrimonio civile. Quest'ultima si è ritualmente costituita nel predetto procedimento con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 settembre
2025. Nel corso dell'udienza di comparizione personale delle parti celebratasi in data 28 ottobre 2025,
a seguito del deposito delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., le parti sono addivenute ad un accordo inerente alla separazione personale, all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del figlio minore, , nonché alle modalità di mantenimento di quest'ultimo, sulla Persona_1 base delle condizioni integralmente indicate a seguire:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore, , resta affidato congiuntamente al padre e alla madre, Persona_1 con collocamento presso quest'ultima, a Bruxelles (Regno del Belgio), e con residenza anagrafica a Milano, Via Sarfatti n. 7.
3. Il Signor – salvo diverso e migliore accordo tra i genitori – potrà vedere e tenere Parte_1 con sé il figlio minore, , sulla base del calendario che segue: Persona_1
- a fine settimana alternati, una volta a Milano e una volta a Bruxelles. Nello specifico, in uno dei fine settimana di spettanza paterna la madre (il venerdì pomeriggio, dopo l'uscita da scuola o comunque dopo l'ultima attività scolastica e/o extra-scolastica) accompagnerà – o farà accompagnare – a Milano, cosicché il padre possa tenere con sé il Persona_1 figlio minore dal venerdì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva
(allorquando la madre riaccompagnerà – o farà accompagnare – a Persona_1
Bruxelles), mentre, nell'altro fine settimana di spettanza paterna, il padre si recherà personalmente a Bruxelles (il venerdì pomeriggio) cosicché possa tenere con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio (dall'uscita da scuola) fino al pomeriggio della domenica successiva (allorquando il padre riaccompagnerà presso il domicilio Persona_1 materno); - per un periodo pari alla metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica corrispondente alla festività di Pasqua. Resta fermo che i periodi di spettanza dell'uno e dell'altro genitore, nel corso di tale festività, saranno soggetti ad alternanza annuale e che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà accompagnato a Milano, Persona_1 dalla madre o da persona di sua fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- per un periodo pari alla metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica corrispondente alle festività Natalizie e di fine anno. Resta fermo che Persona_1 trascorrerà, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, il periodo compreso tra il giorno di inizio delle vacanze scolastiche e il 31 dicembre, oppure il periodo compreso tra il 31 dicembre e il giorno precedente alla ripresa delle attività scolastiche. Resta fermo, altresì, che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà accompagnato a Persona_1
Milano, dalla madre o da persona di sua fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- per un periodo pari alla metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica corrispondente alle vacanze estive, previo accordo dei genitori sull'esatto periodo entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. Resta fermo che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà accompagnato a Milano, dalla madre o da persona di sua Persona_1 fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- nel corso degli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario dell'istituto frequentato da (corrispondenti alla festività di Ognissanti, Persona_1 alla festività di Carnevale e alla festività dell'Ascensione), in alternanza con la madre. Resta fermo che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà Persona_1 accompagnato a Milano, dalla madre o da persona di sua fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- nel corso degli eventuali ed ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario dell'istituto frequentato da , allorquando gli stessi siano Persona_1 immediatamente anteriori e/o successivi ad uno dei fine settimana di spettanza paterna, ferme restando le medesime modalità di accompagnamento sopra indicate.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore secondo le modalità che seguono: - corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, un importo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- facendosi carico, in via diretta (oppure, in caso di anticipazione da parte della madre, mediante rimborso) e in misura pari al 60%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, sulla base di quanto stabilito dalle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” adottate, in data 10 giugno 2025, dalla Corte d'Appello, dal
Tribunale, dal Consiglio dell'Ordine e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano;
- facendosi carico, in via diretta (oppure, in caso di anticipazione da parte della madre, mediante rimborso) e in misura pari al 60% dei costi per le vacanze del figlio, fino al massimo di € 5.000,00 annui (resterà, invece, a carico della madre il 40% dei medesimi costi, fino al massimo di € 3.000,00 annui);
- corrispondendo alla madre il 50% dell'assegno unico, con decorrenza dal mese di dicembre
2024.
5. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti per l'espatrio, anche per il figlio minore.
6. I coniugi si riservano di verificare la posizione di dare/avere per il periodo antecedente al mese di dicembre 2024.
7. Le spese e i compensi professionali della presente fase di separazione personale sono da intendersi integralmente compensate fra i coniugi.
8. I coniugi dichiarano fin da ora che le condizioni riportate ai nn.
1-7 che precedono sono da intendersi confermate anche per la successiva fase di scioglimento del matrimonio civile.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare, di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza con cui verrà definita la presente fase di separazione personale e hanno chiesto di procedersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., mediante il deposito di note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 19 novembre 2025.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con le note congiunte in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 19 novembre 2025, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28 luglio 2001, a Certaldo
(FI), dichiarando, fin da ora, che le condizioni sulla cui base si è addivenuti alla separazione personale sono confermate anche per la successiva fase di scioglimento del matrimonio civile, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato il 28 luglio 2001, a Certaldo (FI), alle condizioni già concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile il 28 luglio 2001, a Certaldo (FI).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese di lite al definitivo. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certaldo, del Comune di Rieti e del
Comune di Empoli perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 anagraficamente residente in [...] con gli Avv.ti Prof.ssa Emidia Zanetti Vitali e Francesco Valagussa presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 anagraficamente residente in [...] con gli Avv.ti Prof. Pier Filippo Giuggioli e Federica Messina presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Certaldo (FI), il 28 luglio 2001 (anno 2001 – atto n. 44 – parte II – serie C), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: (Cod. Fisc.: ), nato a [...], il Persona_1 C.F._3
16 luglio 2013, anagraficamente residente in [...] (cittadino italiano)
FATTO
Il Signor , con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 15 aprile 2025, ha Parte_1 instaurato nei confronti della Signora il procedimento di separazione personale, giudiziale, CP_1 con contestuale istanza di scioglimento del matrimonio civile. Quest'ultima si è ritualmente costituita nel predetto procedimento con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 settembre
2025. Nel corso dell'udienza di comparizione personale delle parti celebratasi in data 28 ottobre 2025,
a seguito del deposito delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c., le parti sono addivenute ad un accordo inerente alla separazione personale, all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del figlio minore, , nonché alle modalità di mantenimento di quest'ultimo, sulla Persona_1 base delle condizioni integralmente indicate a seguire:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore, , resta affidato congiuntamente al padre e alla madre, Persona_1 con collocamento presso quest'ultima, a Bruxelles (Regno del Belgio), e con residenza anagrafica a Milano, Via Sarfatti n. 7.
3. Il Signor – salvo diverso e migliore accordo tra i genitori – potrà vedere e tenere Parte_1 con sé il figlio minore, , sulla base del calendario che segue: Persona_1
- a fine settimana alternati, una volta a Milano e una volta a Bruxelles. Nello specifico, in uno dei fine settimana di spettanza paterna la madre (il venerdì pomeriggio, dopo l'uscita da scuola o comunque dopo l'ultima attività scolastica e/o extra-scolastica) accompagnerà – o farà accompagnare – a Milano, cosicché il padre possa tenere con sé il Persona_1 figlio minore dal venerdì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva
(allorquando la madre riaccompagnerà – o farà accompagnare – a Persona_1
Bruxelles), mentre, nell'altro fine settimana di spettanza paterna, il padre si recherà personalmente a Bruxelles (il venerdì pomeriggio) cosicché possa tenere con sé il figlio minore dal venerdì pomeriggio (dall'uscita da scuola) fino al pomeriggio della domenica successiva (allorquando il padre riaccompagnerà presso il domicilio Persona_1 materno); - per un periodo pari alla metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica corrispondente alla festività di Pasqua. Resta fermo che i periodi di spettanza dell'uno e dell'altro genitore, nel corso di tale festività, saranno soggetti ad alternanza annuale e che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà accompagnato a Milano, Persona_1 dalla madre o da persona di sua fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- per un periodo pari alla metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica corrispondente alle festività Natalizie e di fine anno. Resta fermo che Persona_1 trascorrerà, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, il periodo compreso tra il giorno di inizio delle vacanze scolastiche e il 31 dicembre, oppure il periodo compreso tra il 31 dicembre e il giorno precedente alla ripresa delle attività scolastiche. Resta fermo, altresì, che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà accompagnato a Persona_1
Milano, dalla madre o da persona di sua fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- per un periodo pari alla metà del periodo di sospensione dell'attività scolastica corrispondente alle vacanze estive, previo accordo dei genitori sull'esatto periodo entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. Resta fermo che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà accompagnato a Milano, dalla madre o da persona di sua Persona_1 fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- nel corso degli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario dell'istituto frequentato da (corrispondenti alla festività di Ognissanti, Persona_1 alla festività di Carnevale e alla festività dell'Ascensione), in alternanza con la madre. Resta fermo che, nel corso del periodo di spettanza paterna, sarà Persona_1 accompagnato a Milano, dalla madre o da persona di sua fiducia, all'inizio del periodo stesso, per poi essere riaccompagnato a Bruxelles, dal padre o da persona di sua fiducia, al termine del medesimo periodo;
- nel corso degli eventuali ed ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario dell'istituto frequentato da , allorquando gli stessi siano Persona_1 immediatamente anteriori e/o successivi ad uno dei fine settimana di spettanza paterna, ferme restando le medesime modalità di accompagnamento sopra indicate.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore secondo le modalità che seguono: - corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, un importo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
- facendosi carico, in via diretta (oppure, in caso di anticipazione da parte della madre, mediante rimborso) e in misura pari al 60%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, sulla base di quanto stabilito dalle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” adottate, in data 10 giugno 2025, dalla Corte d'Appello, dal
Tribunale, dal Consiglio dell'Ordine e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano;
- facendosi carico, in via diretta (oppure, in caso di anticipazione da parte della madre, mediante rimborso) e in misura pari al 60% dei costi per le vacanze del figlio, fino al massimo di € 5.000,00 annui (resterà, invece, a carico della madre il 40% dei medesimi costi, fino al massimo di € 3.000,00 annui);
- corrispondendo alla madre il 50% dell'assegno unico, con decorrenza dal mese di dicembre
2024.
5. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti per l'espatrio, anche per il figlio minore.
6. I coniugi si riservano di verificare la posizione di dare/avere per il periodo antecedente al mese di dicembre 2024.
7. Le spese e i compensi professionali della presente fase di separazione personale sono da intendersi integralmente compensate fra i coniugi.
8. I coniugi dichiarano fin da ora che le condizioni riportate ai nn.
1-7 che precedono sono da intendersi confermate anche per la successiva fase di scioglimento del matrimonio civile.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare, di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza con cui verrà definita la presente fase di separazione personale e hanno chiesto di procedersi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., mediante il deposito di note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 19 novembre 2025.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con le note congiunte in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 19 novembre 2025, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28 luglio 2001, a Certaldo
(FI), dichiarando, fin da ora, che le condizioni sulla cui base si è addivenuti alla separazione personale sono confermate anche per la successiva fase di scioglimento del matrimonio civile, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile celebrato il 28 luglio 2001, a Certaldo (FI), alle condizioni già concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile il 28 luglio 2001, a Certaldo (FI).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese di lite al definitivo. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certaldo, del Comune di Rieti e del
Comune di Empoli perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG