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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 647/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VINCENZO D'Isidoro , giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO CP_1
GIUSEPPE MONEA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, si opponeva al decreto con il CP_1 quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di € 56.616,66 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese del procedimento, per contributi per annualità decorrenti dall'anno 1998 e fino al 31/12/2016 con interessi ed accessori calcolati al 7/10/2018.
Nella resistenza della , il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione e, Pt_1 per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando il alla corresponsione “delle CP_1 somme a titolo di contributi e sanzioni oggetto di maturazione successiva alla data del luglio 2013, il tutto oltre interessi e sanzioni calcolati a norma del Regolamento di Previdenza, sino all'effettivo soddisfo;
dichiara prescritta la pretesa della C.n.p.r. per il resto” e compensava le spese di lite.
Ha interposto appello parziale la eccependo che erroneamente il Giudice di prime cure : Pt_2
1) aveva dato atto di un solo atto interruttivo e cioè della diffida del 4.7.2018, mentre la stessa “era stata preceduta dalle diffide del 22.12.2013 (all. 3 e 3.1 – fasc. opposizione), del 15.9.2011, relativa alla seconda rata dei contributi minimi dovuti per l'annualità 2010 (all. 4 e 4.1 – fasc. opposizione), del 12.9.2011, relativa alla terza e quarta rata dei contributi minimi 2010 (all. 5 e 5.1
– fasc. opposizione), dell'1.9.2011 (all. 6 e 6.1 – fasc. opposizione) e del 15.11.2010 (all. 7 – fasc. opposizione), relative alla prima rata dei contributi minimi 2010.”, per cui era stata dimostrata l'interruzione del decorso del termine di prescrizione almeno sino all'anno 2008; 2) aveva ritenuto che il mancato inoltro delle dichiarazioni reddituali è sanzionabile solo con pene pecuniarie, ma non impedisce il decorrere della prescrizione, mentre per le casse private vale il principio in base al quale la mancata produzione dei dati reddituali da parte dell'iscritto, che costituisce inadempimento di un obbligo normativo (art. 21 L. n. 414/91), determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta, con la conseguenza che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la sospensione del termine prescrizione per le annualità 2006 e 2007, stante l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'ingiunto.
Si è costituito il che ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del CP_1 contendere facendo presente che “la a seguito di propria determinazione approvata dagli Pt_1
Organi competenti di vigilanza, determinava un provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva 2022.
Comunicava lo stesso ai propri iscritti ai quali è stato indicato il termine per la presentazione della domanda fino alla data del 20/10/2022. seguito di tale comunicazione l'odierno appellato
Rag. ha aderito all'incentivazione presentando la relativa domanda in data CP_1
13/10/2022 protocollo CNPR.GEN.13/10/2022.490842.U, aderendo, in ogni caso, alla incentivazione e sanatoria di tutti i debiti contributivi compresi quelli relativi al periodo antecedente il mese di Luglio 2013 che sono stati dichiarati non dovuti, per intervenuta prescrizione, con la sentenza oggetto del presente appello.
Era inviata, inizialmente, una comunicazione che la domanda era in stato di elaborazione e successivamente una scheda di riepilogo del dovuto con sanzioni ed interessi per un totale di €
76.095,14. Successivamente è stata comunicata la modalità di versamento rateale con la subordinazione della sanatoria al pagamento della prima rata pari al 10% del dovuto (€ 7.609,51).
Tale importo è stato regolarmente corrisposto con pagamento telematico secondo le modalità indicate. La domanda di adesione al provvedimento straordinario di regolarità contributiva, nella quale sono state riconosciute, dall'odierno appellato, anche le somme relative al debito contributivo anteriore al luglio 2013, che sono state dichiarate prescritte con la sentenza impugnata parzialmente e proprio su tale punto, determina la cessazione della materia del contendere.”
Con note dell'11 aprile 2023, la si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia Pt_1 del contendere rappresentando che l'istanza di adesione al condono costituirebbe riconoscimento del debito delle somme oggetto del decreto opposto e che comunque la stessa prevedeva, come condizione necessaria, il pagamento delle spese e competenze legali a carico dell'iscritto (all. 6 pag.
8 – fasc. appello).
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 7 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La domanda di adesione alla sanatoria di tutti i debiti contributivi accettata dal CNPR, cui è seguita la corresponsione del primo versamento, condizione alla quale la subordinava la Pt_2 conclusione “dell'iter di adesione” , determina il venir meno della stessa materia del contendere.
Come noto “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” ( Cass. civ.8034/20)
In ordine alle spese di lite si rileva che così come allegato e documentato dalla e non Pt_2 contestato dal nella “guida al provvedimento straordinario di incentivazione alla CP_1 regolarita' contributiva istruzioni e chiarimenti” era esplicitato che “Possono rientrare nella sanatoria anche i debiti contributivi già oggetto di procedimento monitorio e/o esecutivo, anche in caso di giudizi di opposizione non passati in giudicato, a condizione che siano corrisposte per intero le spese legali già sostenute dall' e/o le competenze dovute ai legali in ragione Parte_3 delle attività svolte fino alla data di adesione al provvedimento.”
Le spese del primo grado di giudizio e del monitorio, dunque, oltre alle spese relative alla fase introduttiva del presente grado di giudizio - essendo l'iter di adesione conclusosi in data 18 ottobre
2022( ricevuta di pagamento) dunque in data successiva alla proposizione dell'appello avvenuta in data 9 settembre 2022 - devono essere poste a carico del che si è assunto il relativo obbligo CP_1
e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese delle altre fasi di giudizio, devono essere decise in base al principio della soccombenza virtuale. I motivi di appello proposti dalla sono fondati. Pt_2
In effetti vi è in atti la prova della notifica telematica della diffida del 22.12.2013, che riguardava tutti i contributi antecedenti e sul punto non si è registrata alcuna contestazione.
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, sicché trova applicazione nella specie la legge 30 dicembre 1991 n. 414, il cui art. 21, comma 2 espressamente prevede che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19, ossia dalla comunicazione reddituale nelle specie pacificamente omessa. L'art. 21, comma 2 l. 414/1991, a differenza dell'art. 2941 n. 8 c.c., non individua un'ipotesi di sospensione di un termine prescrizionale già in corso, ma disciplina lo stesso dies a quo del termine estintivo, sicché la prescrizione non inizia a decorrere fino a quando l'obbligato non ottemperi al precetto di cui all'art. 19.
In definitiva, in base alla soccombenza virtuale, le spese delle restanti fasi del giudizio d'appello sono poste a carico dell'appellato, nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM
n. 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 472/2022 del Pt_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 10/03/2022 , dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del procedimento monitorio e del primo grado di giudizio, che liquida in complessive € 7.236,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessive € 2.906,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 647/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VINCENZO D'Isidoro , giusta Pt_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO CP_1
GIUSEPPE MONEA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, si opponeva al decreto con il CP_1 quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo di € 56.616,66 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese del procedimento, per contributi per annualità decorrenti dall'anno 1998 e fino al 31/12/2016 con interessi ed accessori calcolati al 7/10/2018.
Nella resistenza della , il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione e, Pt_1 per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando il alla corresponsione “delle CP_1 somme a titolo di contributi e sanzioni oggetto di maturazione successiva alla data del luglio 2013, il tutto oltre interessi e sanzioni calcolati a norma del Regolamento di Previdenza, sino all'effettivo soddisfo;
dichiara prescritta la pretesa della C.n.p.r. per il resto” e compensava le spese di lite.
Ha interposto appello parziale la eccependo che erroneamente il Giudice di prime cure : Pt_2
1) aveva dato atto di un solo atto interruttivo e cioè della diffida del 4.7.2018, mentre la stessa “era stata preceduta dalle diffide del 22.12.2013 (all. 3 e 3.1 – fasc. opposizione), del 15.9.2011, relativa alla seconda rata dei contributi minimi dovuti per l'annualità 2010 (all. 4 e 4.1 – fasc. opposizione), del 12.9.2011, relativa alla terza e quarta rata dei contributi minimi 2010 (all. 5 e 5.1
– fasc. opposizione), dell'1.9.2011 (all. 6 e 6.1 – fasc. opposizione) e del 15.11.2010 (all. 7 – fasc. opposizione), relative alla prima rata dei contributi minimi 2010.”, per cui era stata dimostrata l'interruzione del decorso del termine di prescrizione almeno sino all'anno 2008; 2) aveva ritenuto che il mancato inoltro delle dichiarazioni reddituali è sanzionabile solo con pene pecuniarie, ma non impedisce il decorrere della prescrizione, mentre per le casse private vale il principio in base al quale la mancata produzione dei dati reddituali da parte dell'iscritto, che costituisce inadempimento di un obbligo normativo (art. 21 L. n. 414/91), determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta, con la conseguenza che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere la sospensione del termine prescrizione per le annualità 2006 e 2007, stante l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'ingiunto.
Si è costituito il che ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del CP_1 contendere facendo presente che “la a seguito di propria determinazione approvata dagli Pt_1
Organi competenti di vigilanza, determinava un provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva 2022.
Comunicava lo stesso ai propri iscritti ai quali è stato indicato il termine per la presentazione della domanda fino alla data del 20/10/2022. seguito di tale comunicazione l'odierno appellato
Rag. ha aderito all'incentivazione presentando la relativa domanda in data CP_1
13/10/2022 protocollo CNPR.GEN.13/10/2022.490842.U, aderendo, in ogni caso, alla incentivazione e sanatoria di tutti i debiti contributivi compresi quelli relativi al periodo antecedente il mese di Luglio 2013 che sono stati dichiarati non dovuti, per intervenuta prescrizione, con la sentenza oggetto del presente appello.
Era inviata, inizialmente, una comunicazione che la domanda era in stato di elaborazione e successivamente una scheda di riepilogo del dovuto con sanzioni ed interessi per un totale di €
76.095,14. Successivamente è stata comunicata la modalità di versamento rateale con la subordinazione della sanatoria al pagamento della prima rata pari al 10% del dovuto (€ 7.609,51).
Tale importo è stato regolarmente corrisposto con pagamento telematico secondo le modalità indicate. La domanda di adesione al provvedimento straordinario di regolarità contributiva, nella quale sono state riconosciute, dall'odierno appellato, anche le somme relative al debito contributivo anteriore al luglio 2013, che sono state dichiarate prescritte con la sentenza impugnata parzialmente e proprio su tale punto, determina la cessazione della materia del contendere.”
Con note dell'11 aprile 2023, la si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia Pt_1 del contendere rappresentando che l'istanza di adesione al condono costituirebbe riconoscimento del debito delle somme oggetto del decreto opposto e che comunque la stessa prevedeva, come condizione necessaria, il pagamento delle spese e competenze legali a carico dell'iscritto (all. 6 pag.
8 – fasc. appello).
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 7 luglio 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La domanda di adesione alla sanatoria di tutti i debiti contributivi accettata dal CNPR, cui è seguita la corresponsione del primo versamento, condizione alla quale la subordinava la Pt_2 conclusione “dell'iter di adesione” , determina il venir meno della stessa materia del contendere.
Come noto “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” ( Cass. civ.8034/20)
In ordine alle spese di lite si rileva che così come allegato e documentato dalla e non Pt_2 contestato dal nella “guida al provvedimento straordinario di incentivazione alla CP_1 regolarita' contributiva istruzioni e chiarimenti” era esplicitato che “Possono rientrare nella sanatoria anche i debiti contributivi già oggetto di procedimento monitorio e/o esecutivo, anche in caso di giudizi di opposizione non passati in giudicato, a condizione che siano corrisposte per intero le spese legali già sostenute dall' e/o le competenze dovute ai legali in ragione Parte_3 delle attività svolte fino alla data di adesione al provvedimento.”
Le spese del primo grado di giudizio e del monitorio, dunque, oltre alle spese relative alla fase introduttiva del presente grado di giudizio - essendo l'iter di adesione conclusosi in data 18 ottobre
2022( ricevuta di pagamento) dunque in data successiva alla proposizione dell'appello avvenuta in data 9 settembre 2022 - devono essere poste a carico del che si è assunto il relativo obbligo CP_1
e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM. n. 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Le spese delle altre fasi di giudizio, devono essere decise in base al principio della soccombenza virtuale. I motivi di appello proposti dalla sono fondati. Pt_2
In effetti vi è in atti la prova della notifica telematica della diffida del 22.12.2013, che riguardava tutti i contributi antecedenti e sul punto non si è registrata alcuna contestazione.
Anche il secondo motivo di appello è fondato.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, sicché trova applicazione nella specie la legge 30 dicembre 1991 n. 414, il cui art. 21, comma 2 espressamente prevede che per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 19, ossia dalla comunicazione reddituale nelle specie pacificamente omessa. L'art. 21, comma 2 l. 414/1991, a differenza dell'art. 2941 n. 8 c.c., non individua un'ipotesi di sospensione di un termine prescrizionale già in corso, ma disciplina lo stesso dies a quo del termine estintivo, sicché la prescrizione non inizia a decorrere fino a quando l'obbligato non ottemperi al precetto di cui all'art. 19.
In definitiva, in base alla soccombenza virtuale, le spese delle restanti fasi del giudizio d'appello sono poste a carico dell'appellato, nella misura indicata in dispositivo sulla base del DM
n. 147/22, III scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 472/2022 del Pt_1
Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 10/03/2022 , dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del procedimento monitorio e del primo grado di giudizio, che liquida in complessive € 7.236,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessive € 2.906,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)