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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2926/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE RA CE, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20221/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259049762155000 IRPEF-ALTRO contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016480306000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230037995776000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2662/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate IS. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente a due cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi, deducendo l'omessa notifica delle cartelle medesime, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
L'Agenzia delle Entrate IS osserva che le cartelle sottese sono state ritualmente notificate e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)". Ebbene, nel caso di specie l'Agente della Riscosisone deduce che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate a mezzo pec, ma non produce prova alcuna di tali notifiche.
Pertanto, difettando la prova delle notifiche degli atti sottesi, si impone l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
IS al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato) da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IL IS AN SO de ME
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE RA CE, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20221/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259049762155000 IRPEF-ALTRO contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190016480306000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230037995776000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2662/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate IS. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, limitatamente a due cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi, deducendo l'omessa notifica delle cartelle medesime, la prescrizione del tributo e la decadenza dalla pretesa.
L'Agenzia delle Entrate IS osserva che le cartelle sottese sono state ritualmente notificate e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso è fondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)". Ebbene, nel caso di specie l'Agente della Riscosisone deduce che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate a mezzo pec, ma non produce prova alcuna di tali notifiche.
Pertanto, difettando la prova delle notifiche degli atti sottesi, si impone l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate
IS al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato) da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IL IS AN SO de ME