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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3448/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giacinto Carini n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giacinto Carini n. 1, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO MANLIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio 2025 e sottoscritto il 4 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 3 gennaio 1984).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con il reciproco obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza;
2) I separandi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, più precisamente, la sig.ra continuerà ad abitare la casa CP_1 coniugale di via Polara n. 19 a Palermo, e il sig. abiterà l'appartamento Pt_1 già ricavato dalla divisione della casa coniugale, dove già vi abita.
3) Il figlio maggiorenne, autosufficiente ed economicamente indipendente, risiederà nella propria abitazione insieme al proprio nucleo familiare, e governerà in piena autonomia i rapporti con i genitori;
4) La sig.ra , pensionata, verserà alla sig.ra , inoccupato non CP_1 Pt_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le parti dichiarano di aver visionato la documentazione economica della controparte e prestano il relativo consenso a non depositare la predetta documentazione”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 6, P. II, S. A, Anno 1984) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
2 Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3448/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giacinto Carini n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giacinto Carini n. 1, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO MANLIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 luglio 2025 e sottoscritto il 4 luglio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 3 gennaio 1984).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con il reciproco obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza;
2) I separandi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, più precisamente, la sig.ra continuerà ad abitare la casa CP_1 coniugale di via Polara n. 19 a Palermo, e il sig. abiterà l'appartamento Pt_1 già ricavato dalla divisione della casa coniugale, dove già vi abita.
3) Il figlio maggiorenne, autosufficiente ed economicamente indipendente, risiederà nella propria abitazione insieme al proprio nucleo familiare, e governerà in piena autonomia i rapporti con i genitori;
4) La sig.ra , pensionata, verserà alla sig.ra , inoccupato non CP_1 Pt_1 economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le parti dichiarano di aver visionato la documentazione economica della controparte e prestano il relativo consenso a non depositare la predetta documentazione”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 6, P. II, S. A, Anno 1984) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
2 Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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