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31 marzo 1981
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20 marzo 1982
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17 agosto 1984
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Art. 31.
Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.
Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, sempreche' il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.
Nel caso in cui i proprietari, gia' ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.
((Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.
I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.
I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari))
Qualora lo richiedano ragioni tecniche, urbanistiche, di minor costo o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di edifici o gruppi di edifici dei quali occorre provvedere al ripristino.
Ove i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito rivolto dal sindaco anche a mezzo di pubblici proclami, non depositino presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire, il comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione, sempreche' il comune stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.
Nel caso in cui i proprietari, gia' ammessi ai benefici del contributo statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi dalla data dello specifico invito rivolto dal sindaco nella forma della citazione, il comune procede all'occupazione temporanea degli immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.
((Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.
I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.
I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari))
Commentario • 1
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