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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE CONI ZUGNA Parte_1 P.IVA_1
5, 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. MINNECI MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
PIAZZA DEL POPOLO N. 14, 20010 ARLUNO presso lo studio dell'avv. OMAZZI
LUCIA CARLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 24, 29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. BORGONI GABRIELE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BORGONI CLAUDIO ( ) VIA C.F._3
CAVOUR 24/C 29121 PIACENZA;
APPELLATA
Revocatoria ordinaria
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 190/2024 del Tribunale di
Lodi emessa in data 28/02/2024 e pubblicata il 29/02/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
Nel merito:
respinta ogni contraria eccezione e deduzione, data la fondatezza dello spiegato gravame per tutte le motivazioni dedotte, in riforma della Sentenza n. 190/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 28/02/24 e pubblicata in data 29/02/24, nella causa rubricata al n. R.G. 1209/2022, notificata in data 01/03/24, accogliere le domande nel merito formulate in primo grado e di conseguenza respingendo la domanda di revocatoria avversaria , dichiarare che l'atto di cessione dell'80% delle quote sociali della società a rogitato dal Notaio il Controparte_2 Persona_1
19/11/2020, stipulato tra il IG. e la società è valido, Parte_2 Parte_1
efficace ed opponibile anche nei confronti della IG.ra , Controparte_1
con ogni conseguenza di legge.
pagina 2 di 12 In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
CONCLUSIONI PER Email_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in totale adesione all'appello promosso da in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, così provvedere:
Nel merito:
- respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per tutte le motivazioni dedotte, nonché per le ulteriori gravi e fondate motivazioni indicate, in totale riforma della sentenza n.
190/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 29 febbraio 2024, accogliere l'appello promosso da e, per Parte_2
l'effetto, respingere tutte le domande formulate da in Controparte_1
primo grado con atto di citazione poiché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il primo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettare le impugnazioni proposte ex adverso, in quanto infondate, e per l'effetto confermare la sentenza n. 190/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 28/02/2024.
pagina 3 di 12 Con vittoria di spese e competenze legali, relative al doppio grado di giudizio, oltre a spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, cosi disponeva:
- revocava e dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della
IG.ra , l'atto rogitato in data 19/11/2020 avente ad Controparte_1
oggetto la cessione dell'80 % delle quote relative alla società Controparte_2
posto in essere dal IG. a favore di
[...] Parte_2 Parte_1
- condannava il sig. e alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore di . Controparte_1
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
In data 01/03/2019 dinanzi al Tribunale di Piacenza, la Sra. Controparte_1
(di seguito: IG.ra incardinava un procedimento di separazione
[...] CP_1
personale nei confronti del coniuge (di seguito: IG. . Parte_2 Pt_2
Il 06/09/2019 il Presidente del Tribunale poneva a carico del IG. in via Pt_2
provvisoria, un assegno a titolo di mantenimento da corrispondere alla IG.ra CP_1
per un importo pari a euro 2.000,00 mensili, nonché a favore del figlio
[...]
, per un importo pari a euro 1.000,00 mensili (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di Persona_2
primo grado della IG.ra . CP_1
Il IG. ometteva fin da subito di adempiere agli obblighi di mantenimento e così Pt_2
nel corso del 2020 la IG. agiva in via esecutiva, ottenendo solamente il CP_1
pagamento di quattro mensilità (cfr. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado della
IG.ra . CP_1
pagina 4 di 12 Il 09/10/2020 il IG. concedeva ipoteca volontaria su tutti i suoi beni immobili Pt_2
siti in Guardamiglio (LO) per un valore pari a euro 52.000,00, e sulla quota del 50 % dell'immobile sito in Piacenza, Via del Castello n. 39.
Il mese successivo, vale a dire in data 19/11/2020, il IG. cedeva ad Pt_2 Parte_1
- il cui amministratore unico è la IG.ra (di seguito: IG.ra che è CP_3 CP_3
anche compagna del IG. - l'80% della sua partecipazione societaria nella Pt_2 [...]
(di seguito: per un valore nominale di euro 37.440,00. Controparte_2 CP_2
Tale circostanza avveniva senza previamente informare la IG. che nella CP_1 [...]
ha una quota pari al 20 %. CP_2
L'atto di cessione di cui sopra veniva posto in essere quale forma di pagamento di una clausola penale pari a euro 43.000,00, a favore di contenuta in un contratto Parte_1
preliminare di vendita immobiliare stipulato tra e il IG. in data Parte_1 Pt_2
14/03/2019.
La IG.ra tuttavia, sosteneva che le quote del IG. avessero un valore CP_1 Pt_2
pari a euro 729.897,00, ben superiore rispetto al prezzo di cessione corrisposto;
tale stima faceva perno sul fatto che la ha una serie di immobili di proprietà di alto CP_2
valore economico (cfr. doc n. 14 del fascicolo di primo grado della IG.ra . CP_1
Oltretutto, l'attuale compagna del IG. ricopre il ruolo di socia di maggioranza Pt_2
della e di legale rappresentante della società parzialmente ceduta. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, la IG. riteneva che l'atto di cessione fosse CP_1
finalizzato a sottrarre la partecipazione societaria dalle sue eventuali azioni esecutive.
Pertanto, in data 22/05/2022, la IG.ra avendo maturato un credito di euro CP_1
87.702,00, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Lodi di:
-In via principale, dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione delle quote posto in essere da e dal IG. Parte_1 Pt_2
-Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
pagina 5 di 12 Seguivano istanze istruttorie.
Il IG. e si costituivano in giudizio, in via preliminare domandavano Pt_2 Parte_1
all'Ill. Tribunale la conversione del rito in ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 702 ter, comma 3 c.p.c., nel merito chiedevano il rigetto di ogni domanda avversaria e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il giudice di prime cure disponeva la conversione del rito all'esito della prima udienza e in data 28/02/2024 con sentenza n. 190/2024 accoglieva la domanda attorea ritenendo che fossero presenti gli elementi fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c.
Avverso la summenzionata sentenza e (d'ora in avanti anche Parte_2 Parte_1
appellanti) propongono appello con due atti distinti poi riuniti all'udienza del
24/10/2024.
Gli argomenti degli appellanti possono essere ricondotti a 3 motivi di appello.
1. Mancanza dei requisiti dell'azione revocatoria, violazione dell'art. 2901 c.c.
a. del credito. Gli appellanti sostengono che manchi un credito CP_4
ab origine posto che alla IG. (d'ora in avanti anche appellata) è stato CP_1
concesso un assegno di mantenimento sulla base di un provvedimento provvisorio ex. art. 708 c.p.c., soggetto ad eventuali modifiche, e non sulla base di un provvedimento definitivo quale è la sentenza di separazione personale ex art. 156 c.c. In ogni caso essi ritengono che il credito si sia estinto in corso di causa poiché l'appellata, nelle more del giudizio, ha incardinato un'azione di pignoramento presso terzi ottenendo una somma pari a euro
134.918,84.
b. Carenza dell'eventus damni. Gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non provata la capienza del patrimonio del debitore, in particolare, il IG. evidenzia che già in comparsa di Pt_2
costituzione e risposta sono stati specificati gli altri beni sui quali l'appellata pagina 6 di 12 avrebbe potuto agire esecutivamente, vale a dire proprietà immobiliari ipotecate e quote societarie relative ad Parte_3
c. Carenza dell'elemento psicologico. Secondo gli appellanti, ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico, il giudice non avrebbe dovuto far riferimento all'atto dispositivo del 19/11/2020 ma al contratto preliminare del
14/03/2024, di conseguenza l'appellata - data l'anteriorità del preliminare rispetto al suo credito sorto il 6/09/2019 – avrebbe dovuto provare che l'atto di cessione fosse stato dolosamente preordinato al fine di ledere le sue ragioni creditorie, in conformità all'art. 2901 comma 1 n. 1 e 2 c.c.
2. Omesso riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 2901 comma 3 c.c.
3. Errata valutazione del valore delle quote societarie. In maniera difforme rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, il IG. sostiene che Pt_2
la perizia prodotta dalla IG.ra (v. doc. n. 14 del fascicolo di primo grado CP_1
della , avente ad oggetto la quantificazione del valore di mercato delle CP_1
quote cedute, sia stata contestata nelle note scritte di udienza. Secondo gli appellanti il giudice avrebbe dovuto disporre un accertamento tecnico d'ufficio ai fini della corretta e imparziale determinazione del valore di mercato delle quote oggetto di cessione, e non invece attribuire rilevanza alla sola perizia della IG.ra che peraltro non ha tenuto conto dei debiti pari quasi a euro 500.000,00 CP_1
della società parzialmente ceduta (cfr. doc n. 16 del fascicolo di primo grado della
. CP_1
Si costituisce in appello la IG.ra (d'ora in avanti anche appellata) la quale CP_1
contesta tutto quanto dedotto ex adverso.
All'udienza del 20/02/2024 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e pertanto va rigettato.
pagina 7 di 12 Innanzitutto, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di appello, si ritengono soddisfatti i requisiti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria.
Il primo tra questi è l'esistenza di un credito da tutelare - corrispondente alla somma dovuta dal IG. al figlio e alla IG. a titolo di mantenimento - e tale Pt_2 CP_1
circostanza non viene meno per il fatto che il credito sorga dal provvedimento del
06/09/2019 reso in via provvisoria;
aderendo alle statuizioni del giudice di prime cure, si ritiene meritevole di tutela anche il credito non definitivamente accertato (cfr. Cass. Civ.
n. 5618/2017 e Cass. Civ. n. 25857/2020).
Per quanto riguarda invece la non attualità del credito vantato dall'appellata, occorre evidenziare che il diritto al mantenimento implica la corresponsione di contributi mensili che si protraggono nel tempo, dunque è irrilevante che il 03/03/2023 essa avesse ottenuto il pagamento di una somma pari a euro 134.918,84, posto che si trattava solo di un soddisfacimento parziale del debito maturato sino a tale data.
Il secondo elemento che si riscontra è l'eventus damni, che secondo la giurisprudenza sussiste: “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficolta nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass., Sez. III, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
Nel caso di specie è evidente che l'atto di cessione dell'80% del capitale sociale a un valore nominale di euro 37.440,00, a fronte di un valore di mercato verosimilmente corrispondente a euro 729.897,00, abbia comportato per l'appellata una maggiore difficoltà nel recupero delle somme a lei dovute posto che il patrimonio del IG.
come da lui stesso affermato anche in questa sede, comprende solo beni Pt_2
immobili ipotecati, non facilmente aggredibili, e la titolarità di quote societarie relative ad il cui valore non è stato tuttavia dimostrato. Parte_3
pagina 8 di 12 Sempre a questo proposito, deve anche evidenziarsi che all'incirca un mese prima dell'atto dispositivo di cui sopra, ovverosia il 09/10/2020, il IG. ha provveduto Pt_2
a registrare il contratto preliminare stipulato ben più di un anno prima e in pari data ha concesso ipoteca volontaria su tutti i suoi beni siti in Guardamiglio per un valore pari a euro 52.000,00 e sulla quota del 50% dell'immobile sito in Piacenza.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo questo deve essere accertato con riferimento all'atto di cessione delle quote e non con riguardo al contratto preliminare.
Date queste premesse, non occorre provare la dolosa preordinazione dell'atto di cessione al fine di ledere le pretese creditorie della IG.ra ma solo la scientia fraudis in CP_1
capo al IG. che risulta provata alla luce di una serie di indici presuntivi Pt_2
correttamente individuati dal giudice di prime cure, quali:
- il fatto che già al momento dell'atto dispositivo il IG. risultava non aver Pt_2
pagato molte rate di mantenimento;
- l'ipoteca volontaria di cui sopra;
- la crisi di liquidità.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, soc. anche a non Pt_1
condividere quanto affermato dal giudice di prime cure circa la natura di atto gratuito della cessione delle quote ( posto che comunque è stato corrisposto un prezzo, seppur modesto rispetto all'esuberanza del valore delle quote societarie) non potrebbe revocarsi in dubbio la sussistenza in capo alla soc. della partecipatio fraudis. Pt_1
Nella fattispecie in questione tale elemento è sussistente, vista la relazione sentimentale e la convivenza tra la sig.ra amministratore unico e socia di maggioranza della CP_3
soc. e il IG. Appare evidente che la compagna convivente del sig. Pt_1 Pt_2
non potesse certo ignorare il debito di costui verso la moglie, sig.ra Pt_2 CP_1
Con il secondo motivo di appello, il IG. ribadisce il fatto che l'atto dispositivo Pt_2
fosse necessario per poter pagare la penale da lui dovuta in forza del contratto preliminare del 14/03/2019, posto che versava in crisi di liquidità (v. doc. n. 9 del pagina 9 di 12 fascicolo di primo grado dell'appellante – relazione della Guardia di Finanza); pertanto, secondo gli appellanti il giudice avrebbe dovuto applicare il comma 3 dell'art. 2901 c.c. il quale prevede che: “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
A tal proposito la Corte di cassazione, con Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023, ha affermato che: “l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti, non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito”.
Nella fattispecie di cui si tratta, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della strumentalità dell'atto dispositivo e ciò in ragione delle medesime allegazione dell'appellante, che risultano essere contraddittorie.
In particolare, il IG. esclude la configurabilità dell'eventus damni in ragione Pt_2
degli ulteriori beni presenti nel suo patrimonio quali ad esempio: proprietà immobiliari ipotecate e quote societarie nell ma contestualmente, Parte_3 Pt_2
afferma che il giudice non avrebbe dovuto revocare l'atto di cessione dato che, in assenza di disponibilità liquide, costituiva l'unico modo per poter saldare la penale dovuta ad Non è chi non veda come, secondo lo stesso assunto di Parte_1 Pt_2
costui potesse vendere altri beni per soddisfare il debito: in alternativa, avrebbe potuto vendere le altre quote societarie di cui era proprietario.
In ogni caso la cessione dell'80% delle sue quote societarie al prezzo concordato di euro
37.400,00 a fronte di un valore reale di euro 729.897,00, travalica in modo macroscopico il mero adempimento di un debito scaduto.
Infine, in ogni caso, a tutto concedere, ricorrerebbe una datio in solutum ( Pt_2
alienerebbe le quote alla soc. in adempimento dell'obbligo di pagare alla stessa Pt_1
la penale reveniente dal pregresso preliminare inadempiuto). In tale prospettiva, Pt_1
troverebbe comunque applicazione il principio secondo cui la datio in solutum costituisce pagina 10 di 12 modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (cfr. Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017).
Per questi motivi
non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 2901 comma 3 c.c.
In tema, con riferimento al valore delle quote, gli appellanti censurano il primo giudice laddove ha ritenuto verosimile il valore di mercato delle quote cedute indicato dalla perizia dell'appellata, perizia che, a dire del non avrebbe considerato Pt_2
l'ammontare dei debiti presenti in capo alla che sulla base del Controparte_2
bilancio risultava pari a quasi euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
La doglianza è senza pregio posto che, in base al bilancio, la somma derivante dalle immobilizzazioni materiali, pari a euro 1.015.565 e dalle riserve di rivalutazione, pari a euro 551.483, risulta comunque superiore rispetto ai debiti lamentati.
Per il resto, le contestazioni alla perizia di parte sul valore delle quote si connotano in termini di genericità e vaghezza.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e Parte_2
da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 190/2024, Parte_1
pubblicata in data 29/02/2024, cosi dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e a Parte_2 Parte_1
rimborsare a , appellata, le spese di Controparte_1
pagina 11 di 12 lite del grado d'appello, liquidate in euro 6.946,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti Pt_2
e a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
[...] Parte_1
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 26/02/2024
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE CONI ZUGNA Parte_1 P.IVA_1
5, 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. MINNECI MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
PIAZZA DEL POPOLO N. 14, 20010 ARLUNO presso lo studio dell'avv. OMAZZI
LUCIA CARLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 24, 29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. BORGONI GABRIELE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BORGONI CLAUDIO ( ) VIA C.F._3
CAVOUR 24/C 29121 PIACENZA;
APPELLATA
Revocatoria ordinaria
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 190/2024 del Tribunale di
Lodi emessa in data 28/02/2024 e pubblicata il 29/02/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
Nel merito:
respinta ogni contraria eccezione e deduzione, data la fondatezza dello spiegato gravame per tutte le motivazioni dedotte, in riforma della Sentenza n. 190/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 28/02/24 e pubblicata in data 29/02/24, nella causa rubricata al n. R.G. 1209/2022, notificata in data 01/03/24, accogliere le domande nel merito formulate in primo grado e di conseguenza respingendo la domanda di revocatoria avversaria , dichiarare che l'atto di cessione dell'80% delle quote sociali della società a rogitato dal Notaio il Controparte_2 Persona_1
19/11/2020, stipulato tra il IG. e la società è valido, Parte_2 Parte_1
efficace ed opponibile anche nei confronti della IG.ra , Controparte_1
con ogni conseguenza di legge.
pagina 2 di 12 In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
CONCLUSIONI PER Email_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in totale adesione all'appello promosso da in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, così provvedere:
Nel merito:
- respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per tutte le motivazioni dedotte, nonché per le ulteriori gravi e fondate motivazioni indicate, in totale riforma della sentenza n.
190/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 29 febbraio 2024, accogliere l'appello promosso da e, per Parte_2
l'effetto, respingere tutte le domande formulate da in Controparte_1
primo grado con atto di citazione poiché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il primo grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, rigettare le impugnazioni proposte ex adverso, in quanto infondate, e per l'effetto confermare la sentenza n. 190/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 28/02/2024.
pagina 3 di 12 Con vittoria di spese e competenze legali, relative al doppio grado di giudizio, oltre a spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, cosi disponeva:
- revocava e dichiarava inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della
IG.ra , l'atto rogitato in data 19/11/2020 avente ad Controparte_1
oggetto la cessione dell'80 % delle quote relative alla società Controparte_2
posto in essere dal IG. a favore di
[...] Parte_2 Parte_1
- condannava il sig. e alla rifusione delle spese di lite in Parte_2 Parte_1
favore di . Controparte_1
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
In data 01/03/2019 dinanzi al Tribunale di Piacenza, la Sra. Controparte_1
(di seguito: IG.ra incardinava un procedimento di separazione
[...] CP_1
personale nei confronti del coniuge (di seguito: IG. . Parte_2 Pt_2
Il 06/09/2019 il Presidente del Tribunale poneva a carico del IG. in via Pt_2
provvisoria, un assegno a titolo di mantenimento da corrispondere alla IG.ra CP_1
per un importo pari a euro 2.000,00 mensili, nonché a favore del figlio
[...]
, per un importo pari a euro 1.000,00 mensili (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di Persona_2
primo grado della IG.ra . CP_1
Il IG. ometteva fin da subito di adempiere agli obblighi di mantenimento e così Pt_2
nel corso del 2020 la IG. agiva in via esecutiva, ottenendo solamente il CP_1
pagamento di quattro mensilità (cfr. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di primo grado della
IG.ra . CP_1
pagina 4 di 12 Il 09/10/2020 il IG. concedeva ipoteca volontaria su tutti i suoi beni immobili Pt_2
siti in Guardamiglio (LO) per un valore pari a euro 52.000,00, e sulla quota del 50 % dell'immobile sito in Piacenza, Via del Castello n. 39.
Il mese successivo, vale a dire in data 19/11/2020, il IG. cedeva ad Pt_2 Parte_1
- il cui amministratore unico è la IG.ra (di seguito: IG.ra che è CP_3 CP_3
anche compagna del IG. - l'80% della sua partecipazione societaria nella Pt_2 [...]
(di seguito: per un valore nominale di euro 37.440,00. Controparte_2 CP_2
Tale circostanza avveniva senza previamente informare la IG. che nella CP_1 [...]
ha una quota pari al 20 %. CP_2
L'atto di cessione di cui sopra veniva posto in essere quale forma di pagamento di una clausola penale pari a euro 43.000,00, a favore di contenuta in un contratto Parte_1
preliminare di vendita immobiliare stipulato tra e il IG. in data Parte_1 Pt_2
14/03/2019.
La IG.ra tuttavia, sosteneva che le quote del IG. avessero un valore CP_1 Pt_2
pari a euro 729.897,00, ben superiore rispetto al prezzo di cessione corrisposto;
tale stima faceva perno sul fatto che la ha una serie di immobili di proprietà di alto CP_2
valore economico (cfr. doc n. 14 del fascicolo di primo grado della IG.ra . CP_1
Oltretutto, l'attuale compagna del IG. ricopre il ruolo di socia di maggioranza Pt_2
della e di legale rappresentante della società parzialmente ceduta. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, la IG. riteneva che l'atto di cessione fosse CP_1
finalizzato a sottrarre la partecipazione societaria dalle sue eventuali azioni esecutive.
Pertanto, in data 22/05/2022, la IG.ra avendo maturato un credito di euro CP_1
87.702,00, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Lodi di:
-In via principale, dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di cessione delle quote posto in essere da e dal IG. Parte_1 Pt_2
-Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
pagina 5 di 12 Seguivano istanze istruttorie.
Il IG. e si costituivano in giudizio, in via preliminare domandavano Pt_2 Parte_1
all'Ill. Tribunale la conversione del rito in ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 702 ter, comma 3 c.p.c., nel merito chiedevano il rigetto di ogni domanda avversaria e la condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il giudice di prime cure disponeva la conversione del rito all'esito della prima udienza e in data 28/02/2024 con sentenza n. 190/2024 accoglieva la domanda attorea ritenendo che fossero presenti gli elementi fondanti l'actio pauliana ex art. 2901 c.c.
Avverso la summenzionata sentenza e (d'ora in avanti anche Parte_2 Parte_1
appellanti) propongono appello con due atti distinti poi riuniti all'udienza del
24/10/2024.
Gli argomenti degli appellanti possono essere ricondotti a 3 motivi di appello.
1. Mancanza dei requisiti dell'azione revocatoria, violazione dell'art. 2901 c.c.
a. del credito. Gli appellanti sostengono che manchi un credito CP_4
ab origine posto che alla IG. (d'ora in avanti anche appellata) è stato CP_1
concesso un assegno di mantenimento sulla base di un provvedimento provvisorio ex. art. 708 c.p.c., soggetto ad eventuali modifiche, e non sulla base di un provvedimento definitivo quale è la sentenza di separazione personale ex art. 156 c.c. In ogni caso essi ritengono che il credito si sia estinto in corso di causa poiché l'appellata, nelle more del giudizio, ha incardinato un'azione di pignoramento presso terzi ottenendo una somma pari a euro
134.918,84.
b. Carenza dell'eventus damni. Gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non provata la capienza del patrimonio del debitore, in particolare, il IG. evidenzia che già in comparsa di Pt_2
costituzione e risposta sono stati specificati gli altri beni sui quali l'appellata pagina 6 di 12 avrebbe potuto agire esecutivamente, vale a dire proprietà immobiliari ipotecate e quote societarie relative ad Parte_3
c. Carenza dell'elemento psicologico. Secondo gli appellanti, ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico, il giudice non avrebbe dovuto far riferimento all'atto dispositivo del 19/11/2020 ma al contratto preliminare del
14/03/2024, di conseguenza l'appellata - data l'anteriorità del preliminare rispetto al suo credito sorto il 6/09/2019 – avrebbe dovuto provare che l'atto di cessione fosse stato dolosamente preordinato al fine di ledere le sue ragioni creditorie, in conformità all'art. 2901 comma 1 n. 1 e 2 c.c.
2. Omesso riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 2901 comma 3 c.c.
3. Errata valutazione del valore delle quote societarie. In maniera difforme rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, il IG. sostiene che Pt_2
la perizia prodotta dalla IG.ra (v. doc. n. 14 del fascicolo di primo grado CP_1
della , avente ad oggetto la quantificazione del valore di mercato delle CP_1
quote cedute, sia stata contestata nelle note scritte di udienza. Secondo gli appellanti il giudice avrebbe dovuto disporre un accertamento tecnico d'ufficio ai fini della corretta e imparziale determinazione del valore di mercato delle quote oggetto di cessione, e non invece attribuire rilevanza alla sola perizia della IG.ra che peraltro non ha tenuto conto dei debiti pari quasi a euro 500.000,00 CP_1
della società parzialmente ceduta (cfr. doc n. 16 del fascicolo di primo grado della
. CP_1
Si costituisce in appello la IG.ra (d'ora in avanti anche appellata) la quale CP_1
contesta tutto quanto dedotto ex adverso.
All'udienza del 20/02/2024 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e pertanto va rigettato.
pagina 7 di 12 Innanzitutto, contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo di appello, si ritengono soddisfatti i requisiti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria.
Il primo tra questi è l'esistenza di un credito da tutelare - corrispondente alla somma dovuta dal IG. al figlio e alla IG. a titolo di mantenimento - e tale Pt_2 CP_1
circostanza non viene meno per il fatto che il credito sorga dal provvedimento del
06/09/2019 reso in via provvisoria;
aderendo alle statuizioni del giudice di prime cure, si ritiene meritevole di tutela anche il credito non definitivamente accertato (cfr. Cass. Civ.
n. 5618/2017 e Cass. Civ. n. 25857/2020).
Per quanto riguarda invece la non attualità del credito vantato dall'appellata, occorre evidenziare che il diritto al mantenimento implica la corresponsione di contributi mensili che si protraggono nel tempo, dunque è irrilevante che il 03/03/2023 essa avesse ottenuto il pagamento di una somma pari a euro 134.918,84, posto che si trattava solo di un soddisfacimento parziale del debito maturato sino a tale data.
Il secondo elemento che si riscontra è l'eventus damni, che secondo la giurisprudenza sussiste: “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficolta nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. Cass., Sez. III, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
Nel caso di specie è evidente che l'atto di cessione dell'80% del capitale sociale a un valore nominale di euro 37.440,00, a fronte di un valore di mercato verosimilmente corrispondente a euro 729.897,00, abbia comportato per l'appellata una maggiore difficoltà nel recupero delle somme a lei dovute posto che il patrimonio del IG.
come da lui stesso affermato anche in questa sede, comprende solo beni Pt_2
immobili ipotecati, non facilmente aggredibili, e la titolarità di quote societarie relative ad il cui valore non è stato tuttavia dimostrato. Parte_3
pagina 8 di 12 Sempre a questo proposito, deve anche evidenziarsi che all'incirca un mese prima dell'atto dispositivo di cui sopra, ovverosia il 09/10/2020, il IG. ha provveduto Pt_2
a registrare il contratto preliminare stipulato ben più di un anno prima e in pari data ha concesso ipoteca volontaria su tutti i suoi beni siti in Guardamiglio per un valore pari a euro 52.000,00 e sulla quota del 50% dell'immobile sito in Piacenza.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo questo deve essere accertato con riferimento all'atto di cessione delle quote e non con riguardo al contratto preliminare.
Date queste premesse, non occorre provare la dolosa preordinazione dell'atto di cessione al fine di ledere le pretese creditorie della IG.ra ma solo la scientia fraudis in CP_1
capo al IG. che risulta provata alla luce di una serie di indici presuntivi Pt_2
correttamente individuati dal giudice di prime cure, quali:
- il fatto che già al momento dell'atto dispositivo il IG. risultava non aver Pt_2
pagato molte rate di mantenimento;
- l'ipoteca volontaria di cui sopra;
- la crisi di liquidità.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, soc. anche a non Pt_1
condividere quanto affermato dal giudice di prime cure circa la natura di atto gratuito della cessione delle quote ( posto che comunque è stato corrisposto un prezzo, seppur modesto rispetto all'esuberanza del valore delle quote societarie) non potrebbe revocarsi in dubbio la sussistenza in capo alla soc. della partecipatio fraudis. Pt_1
Nella fattispecie in questione tale elemento è sussistente, vista la relazione sentimentale e la convivenza tra la sig.ra amministratore unico e socia di maggioranza della CP_3
soc. e il IG. Appare evidente che la compagna convivente del sig. Pt_1 Pt_2
non potesse certo ignorare il debito di costui verso la moglie, sig.ra Pt_2 CP_1
Con il secondo motivo di appello, il IG. ribadisce il fatto che l'atto dispositivo Pt_2
fosse necessario per poter pagare la penale da lui dovuta in forza del contratto preliminare del 14/03/2019, posto che versava in crisi di liquidità (v. doc. n. 9 del pagina 9 di 12 fascicolo di primo grado dell'appellante – relazione della Guardia di Finanza); pertanto, secondo gli appellanti il giudice avrebbe dovuto applicare il comma 3 dell'art. 2901 c.c. il quale prevede che: “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”.
A tal proposito la Corte di cassazione, con Ordinanza n. 31941 del 16/11/2023, ha affermato che: “l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti, non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3,
c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito”.
Nella fattispecie di cui si tratta, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della strumentalità dell'atto dispositivo e ciò in ragione delle medesime allegazione dell'appellante, che risultano essere contraddittorie.
In particolare, il IG. esclude la configurabilità dell'eventus damni in ragione Pt_2
degli ulteriori beni presenti nel suo patrimonio quali ad esempio: proprietà immobiliari ipotecate e quote societarie nell ma contestualmente, Parte_3 Pt_2
afferma che il giudice non avrebbe dovuto revocare l'atto di cessione dato che, in assenza di disponibilità liquide, costituiva l'unico modo per poter saldare la penale dovuta ad Non è chi non veda come, secondo lo stesso assunto di Parte_1 Pt_2
costui potesse vendere altri beni per soddisfare il debito: in alternativa, avrebbe potuto vendere le altre quote societarie di cui era proprietario.
In ogni caso la cessione dell'80% delle sue quote societarie al prezzo concordato di euro
37.400,00 a fronte di un valore reale di euro 729.897,00, travalica in modo macroscopico il mero adempimento di un debito scaduto.
Infine, in ogni caso, a tutto concedere, ricorrerebbe una datio in solutum ( Pt_2
alienerebbe le quote alla soc. in adempimento dell'obbligo di pagare alla stessa Pt_1
la penale reveniente dal pregresso preliminare inadempiuto). In tale prospettiva, Pt_1
troverebbe comunque applicazione il principio secondo cui la datio in solutum costituisce pagina 10 di 12 modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (cfr. Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017).
Per questi motivi
non può essere applicata l'esimente di cui all'art. 2901 comma 3 c.c.
In tema, con riferimento al valore delle quote, gli appellanti censurano il primo giudice laddove ha ritenuto verosimile il valore di mercato delle quote cedute indicato dalla perizia dell'appellata, perizia che, a dire del non avrebbe considerato Pt_2
l'ammontare dei debiti presenti in capo alla che sulla base del Controparte_2
bilancio risultava pari a quasi euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di primo grado dell'appellata).
La doglianza è senza pregio posto che, in base al bilancio, la somma derivante dalle immobilizzazioni materiali, pari a euro 1.015.565 e dalle riserve di rivalutazione, pari a euro 551.483, risulta comunque superiore rispetto ai debiti lamentati.
Per il resto, le contestazioni alla perizia di parte sul valore delle quote si connotano in termini di genericità e vaghezza.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e Parte_2
da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 190/2024, Parte_1
pubblicata in data 29/02/2024, cosi dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e a Parte_2 Parte_1
rimborsare a , appellata, le spese di Controparte_1
pagina 11 di 12 lite del grado d'appello, liquidate in euro 6.946,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti Pt_2
e a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
[...] Parte_1
DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano in camera di consiglio in data 26/02/2024
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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