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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2194/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Gaetano Buscemi;
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
e , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Vincenza Immacolata
Zagarella;
appellati
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo,
contrariis rejectis;
nel merito accogliere l'appello e riformata parzialmente la
sentenza n. 2368/2023, resa dal Tribunale di Palermo il 17.05.2023, nella
persona del Dott. Fabrizio ZAGARELLA, nel procedimento R.G. n. 8113/2022,
depositata in cancelleria il 17.05.2023; condannare Controparte_1 CP_2
al pagamento delle indennità di occupazione relative al periodo gennaio
[...]
2022 – luglio 2022, per un totale di € 4.900,00, oltre interessi al saggio legale
dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari,
oltre rimborso per spese forfettarie e C.P.A. come per legge, di entrambi i gradi
del giudizio”.
Conclusioni degli appellati: “In via istruttoria, ritenere ammissibili i documenti
elencati dal n. 2 ad 11 dell'indice, di formazione successiva alla pubblicazione
della sentenza impugnata, e decisivi ai fini della valutazione sulla domanda
dell'appellante. Nel merito, per le ragioni dedotte e per quanto documentato con
la presente memoria: 1) dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al
capo della sentenza impugnato dall'appellante avente ad oggetto la richiesta di
condanna dei signori e al pagamento della somma di € CP_2 CP_1
4.900,00, non essendo controverso il diritto di controparte a ricevere la somma;
2) confermare la sentenza di primo grado n. 2368/2023 del 17/05/2023 in ordine
al capo della sentenza che ha statuito la compensazione delle spese;
o in
subordine compensare le spese del primo grado di giudizio R.G.N. 8113/2022
per diversa motivazione, anche tenuto conto del frazionamento del credito. 3) 3
Compensare tra le parti le spese del presente giudizio. In via ulteriormente
subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ci si
rimette all'apprezzamento della Corte per valutare entità e congruità di una
condanna.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 665 c.p.c, il Tribunale di Palermo -
investito del procedimento sorto a seguito della opposizione allo sfratto per morosità che era stato intimato, con atto di citazione notificato il 18.2.2022, da nei confronti di in relazione Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
alla locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Palermo, via Tommaso
Angelini n. 6, dispose il rilascio dell'immobile locato, fissando il 31.07.2022 quale termine per l'esecuzione, disponendo contestualmente il mutamento di rito.
Con memoria integrativa ex articolo 426 c.p.c chiese la Parte_1
conferma dell'ordinanza di rilascio insistendo per la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori in ragione del mancato pagamento, oltre che delle mensilità intimate (gennaio e febbraio 2022) anche di quelle successive sino alla data del rilascio (luglio 2022), per un totale di euro
4.900,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
I conduttori e nella fase di cognizione ordinaria eccepirono ai CP_1 CP_2
sensi dell'articolo 1460 c.c. che il mancato pagamento dei canoni era dipeso dal comportamento della controparte – più precisamente il contratto era stato stipulato in data 31.5.2019, in veste di locatrice, da tale la quale Persona_1
aveva però poi perso il possesso del bene, giudizialmente riconosciuto in capo 4
alla intimante e ad altri due comproprietari –la quale aveva omesso di realizzare gli interventi manutentivi necessari a risolvere un fenomeno di infiltrazioni d'acqua presente in tre delle stanze dell'appartamento. Chiesero, in ogni caso, la restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto.
Il Tribunale di Palermo, istruita la causa documentalmente, con sentenza n.
2368/2023 del 17.5.2023, dispose il rilascio dell'immobile locato “a far data dal 31
maggio 2023”, dichiarò compensati tra le parti integralmente i rispettivi crediti e debiti e dispose la compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
parziale riforma.
Hanno resistito gli appellati nei termini che si diranno.
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa, all'esito della discussione delle parti, è
stata decisa mediante pronuncia del dispositivo sotto trascritto, con riserva di deposito delle presenti motivazioni.
***
La sentenza di primo grado, in sintesi: ha rilevato che era intervenuto un accordo transattivo, consacrato in una scrittura privata prodotta in giudizio dai resistenti, in forza del quale i tre soggetti subentrati nella proprietà/possesso dell'immobile locato (tra cui la ricorrente), pur disconoscendo il rapporto locatizio attivato da
, avevano accordato ai conduttori la facoltà di rimanere nell'immobile CP_4
sino alla data del 31.5.2023 dietro il pagamento di una indennità di occupazione corrispondente all'ammontare del canone stabilito nel contratto;
ha considerato 5
che, alla luce di ciò, la difesa svolta dai resistenti si presentasse “superflua” e che si potesse provvedere a disporre il rilascio dell'appartamento in conformità al suddetto accordo;
ha ritenuto che il credito della per i due canoni Parte_1
intimati, per un ammontare complessivo di euro 1.400,00, potesse essere compensato con il
contro
-credito dei conduttori afferente alla restituzione del deposito cauzionale, avente pari importo;
ha giudicato “equo” disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda di condanna delle controparti al pagamento anche dei canoni insoluti maturati dopo l'intimazione,
ossia da marzo a luglio 2022 (per un totale, in relazione al periodo compreso da gennaio a luglio 2022, di euro 4.900,00). Con il secondo motivo ha censurato la operata compensazione di tale complessivo credito con l'ammontare del deposito cauzionale rimarcando come la stessa decisione impugnata avesse riconosciuto che non era parte dell'originario contratto di locazione e non era Parte_1
subentrata in esso. Una terza censura si è incentrata sulla statuizione di compensazione delle spese del giudizio le quali, alla luce della fondatezza dei precedenti motivi, avrebbero dovuto essere poste a carico dei ricorrenti.
Sui primi due motivi va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' vero che, dall'esame degli atti di causa, emerge che il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento dei canoni (rectius: indennità di occupazione, secondo la prospettazione recepita dal 6
giudicante) a scadere nelle more del giudizio ritualmente formulata dalla Parte_1
(v. pag 11 memoria ex art. 426 c.p.c).
[...]
Ciò posto, va però dato atto che la debenza integrale della suddetta somma,
senza compensazione col deposito cauzionale, è stata da subito riconosciuta dagli odierni appellati i quali hanno ribadito la propria volontà di pagare quanto richiesto, rimarcando la difficoltà di provvedervi a causa dei vincoli apposti ai loro conti bancari dai pignoramenti immediatamente eseguiti dalla controparte. Il
pagamento è stato poi effettuato, come riconosciuto dal difensore della appellante (v. verbale della udienza odierna).
Rimane da affrontare, pertanto, solo la questione della regolamentazione delle spese di lite.
A tale riguardo, ritiene la Corte che possano condividersi le argomentazioni articolate dagli appellati al fine di confermare la validità della compensazione delle spese disposta nella sentenza impugnata.
E' incontestato, infatti, che aveva già promosso innanzi al Parte_1
Tribunale di Palermo un analogo giudizio nei confronti dei in Controparte_5
relazione al mancato pagamento dei canoni da ottobre a dicembre 2021 e che in quel processo, con ordinanza del 21.1.2022, il giudice adito aveva rigettato la richiesta di emissione del provvedimento provvisorio di rilascio dell'immobile.
Alla luce di ciò, la immediata proposizione – a distanza di meno di un mese - di una nuova intimazione per i canoni nelle more scaduti e che ben avrebbero potuti essere chiesti in quello stesso processo - così come la ha fatto nel Pt_1
presente e come previsto dall'art.664 c.p.c. - si presenta come una condotta di 7
abusivo utilizzo del rimedio processuale in relazione ad un frazionamento del credito non suffragato da un interesse oggettivamente valutabile, condotta stigmatizzata in più occasioni dalla Suprema Corte (v., inter alia: Cass. S.U.
23726/2007, Cass. 26493/23) e posta in essere con l'evidente fine di aggirare, in quanto accompagnata da una nuova richiesta di rilascio dell'unità immobiliare,
l'ordinanza del 21.1.2022.
Si ravvisano, pertanto, ragioni, alla luce della sentenza n.77/2018 della Corte
Costituzionale, per confermare la compensazione delle spese del primo grado.
Per quanto riguarda il presente grado, la soccombenza reciproca (dovendosi gli appellati ritenere soccombenti “virtualmente” in relazione ai primi due motivi di gravame ma vittoriosi rispetto al terzo) giustifica anche in questo caso la loro compensazione integrale, vieppiù avuto riguardo alla condotta complessiva delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
in parziale riforma della sentenza n. 2368/2023 emessa dal Tribunale di Palermo
il 17.5.2023, appellata da , Parte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di condanna a carico di e all'integrale Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle indennità di occupazione in relazione all'immobile oggetto di causa, confermando la statuizione di compensazione tra le parti delle spese di lite.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite anche del presente grado. 8
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Palermo, 21 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo