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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 250/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCIPIO GIOIA MARIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 250 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Orologio Vecchio, 29, presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
[...]
Controparte_2
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , CP_2 sito in Viterbo, via del Paradiso, 4. RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento servizio preruolo, ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.02.2025 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “condannare il
[...]
ad effettuare la ricostruzione della carriera del docente per l'effetto, Controparte_2 Parte_1 riconoscere il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di docente di scuola superiore di II grado, con anzianità di servizio complessiva di 4 anni di preruolo, 25 anni di ruolo nella scuola secondaria di I grado e 8 anni di ruolo nella scuola secondaria di II grado (anzianità di servizio superiore ad anni 35); conseguentemente condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 dovute al ricorrente il quale, a tutt'oggi, risulta inquadrato quale docente di scuola superiore di I grado;
precisamente condannare il al pagamento della somma complessiva di €15.218,44, CP_1 oltre interessi e somme ulteriori fino all'effettivo saldo, a titolo di differenze stipendiali dovute in esito alla ricostruzione della carriera, salva diversa somma che emerga dai conteggi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Il ricorrente ha esposto di essere dipendente del convenuto in qualità di docente CP_1 di scuola secondaria di II grado;
di essere entrato nel ruolo del personale docente della scuola secondaria di I grado quale vincitore di concorso per l'insegnamento di educazione fisica classe di concorso A036; di essere stato immesso in ruolo, con efficacia retroattiva, su posto di sostegno con decorrenza giuridica dal 01.09.1991 e assegnazione alla allora Scuola Media Statale “Rovere” di Rignano Flaminio;
che, con decorrenza 01.09.2016, è passato di ruolo alla scuola secondaria di II grado su posto normale presso il Liceo Scientifico “Colasanti” di Civita Castellana;
che ha tempestivamente richiesto al CP_1 il riconoscimento del servizio pre-ruolo; che, nonostante le reiterate richieste inviate sia alla Scuola di primo incarico, sia all'allora Provveditorato agli studi di Roma, sia alla
[...]
, sia poi agli Uffici neo istituiti, l'Amministrazione non è stata in Parte_2 grado di procedere alla ricostruzione della carriera del docente;
che, a causa dell'inadempimento dell'Amministrazione il ricorrente, ad oggi, si trova inquadrato giuridicamente come insegnante di scuola secondaria di I grado. Ciò premesso in fatto, in diritto ha rivendicato il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, comprensiva dei servizi pre-ruolo, del servizio prestato nel ruolo della scuola secondaria di I grado e nel ruolo della scuola secondaria di II grado ex artt. 485 e ss. D.Lgs. n. 297/1994, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Il si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_2 quinquennale del diritto alle differenze retributive e chiedendo il rigetto del ricorso comunque infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La domanda è fondata e va pertanto accolta. La questione è stata più volte affrontata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In merito si è sostenuto che per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo") e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - fossero in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999. Tale clausola stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, la clausola in esame è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha chiarito che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO AN); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò premesso, la ricostruzione della carriera dei docenti prevista dall'ordinamento interno presenta sia svantaggi che vantaggi rispetto ad una valutazione dell'anzianità che tenga conto di tutto il servizio effettivamente prestato. Da un lato, infatti, non è riconosciuto integralmente il pre-ruolo, dall'altro si opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Inoltre, nell'ambito di un bilanciamento discrezionale degli interessi in gioco, sono previste ulteriori norme di favore, come la valutazione del servizio militare, di servizi svolti alle dipendenze di altre p.a., di alcuni altri soggetti, etc. Va anche rammentato che, ferma la legittimità dei contratti a termine che non sono in discussione e l'insussistenza di un unico ininterrotto periodo lavorativo, essendo comunque inibita anche in ipotesi nel pubblico impiego la conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, nessuna norma statale impone al datore di lavoro di riconoscere l'anzianità maturata dal dipendente in esecuzione di pregressi rapporti a termine che abbiano cessato di produrre i loro effetti;
sicché l'assunzione a tempo indeterminato determina l'instaurarsi di un rapporto di impiego del tutto nuovo. Mentre il datore di lavoro privato può a sua discrezione individuare una anzianità convenzionale diversa da quella determinata dalla data di assunzione, il datore pubblico è chiamato a riconoscere l'anzianità pregressa nei limiti fissati dal legislatore. Alla luce delle considerazioni che precedono deve allora ritenersi che a priori e in astratto, non sia possibile stabilire se il sistema di determinazione dell'anzianità sia più o meno favorevole ed abbia dunque carattere discriminatorio nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia: soltanto ex post, considerando la singola posizione, le peculiarità e tutte le variabili che possono presentarsi nel caso concreto, può stabilirsi quale sia il trattamento più favorevole. Ad esempio per un docente che abbia effettuato il servizio militare e/o abbia lavorato in precedenza in scuole materne comunali e/o abbia stipulato diversi contratti a termine a partire dal 1 febbraio fino al termine dell'attività didattica, potrebbe essere senz'altro più favorevole la ricostruzione di carriera ministeriale. Sull'argomento si è di seguito pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019 del 28.11.2019 affermando i seguenti principi di diritto: "a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. In motivazione, con riguardo alla determinazione del servizio da valutare ai fini dell'anzianità, la Corte ha altresì precisato che "un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. … Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile". Quanto poi al riconoscimento del servizio reso in ruolo diversi, giova osservare quanto segue. Il D.L. 370/1970, conv. in L. n. 576/70, agli artt. 1 e 2 dispone che: "1) Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono. Agli stessi fini e' riconosciuto per metà il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non siastata attribuita la qualifica"; "2) Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente". La predetta normativa prevede in favore dei docenti della scuola secondaria il riconoscimento del servizio pre-ruolo reso nelle scuole secondarie statali (e pareggiate comprese quelle all'estero) e nelle scuole elementari statali (o negli educandati femminili statali o parificati, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie). Con riferimento, invece, alla diversa ipotesi del riconoscimento in favore di docente di scuola secondaria del servizio in ruolo reso presso la scuola dell'infanzia, vengono in rilievo l'art. 83 del D.P.R. n. 417/1974, ai sensi del quale: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" e l'art. 57 della Legge n. 312/1980, in forza del quale: "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto". Quanto all'interpretazione di tale normativa, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: "In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo" (cfr. Cass. n. 2037/2013). Più di recente la Corte ha poi precisato ulteriormente che: "In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione" (così, Cass. n. 9144/2016). Da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria " (così, Cass., Sez. Un., n. 22726/2022). La Corte di Cassazione, quindi, è giunta a riconoscere integralmente in favore del docente di scuola secondaria l'anzianità maturata durante il periodo di servizio in ruolo e pre-ruolo presso la scuola dell'infanzia. Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che l'anzianità effettiva di servizio del ricorrente (diversa da quella virtuale ex art. 489 D. L.gs n. 297/1994) è superiore rispetto a quella riconosciuta dall'Amministrazione. Risulta, infatti, provato lo svolgimento da parte del ricorrente - attualmente docente di scuola secondaria di II grado - di servizio pre-ruolo nella scuola secondaria di I grado e di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado. La predetta anzianità va dunque computata in sede di ricostruzione di carriera con tutti gli effetti, anche economici, che ne conseguono. Il convenuto, quindi, è tenuto alla collocazione del ricorrente nel corrispondente CP_1 scaglione stipendiale ed alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle differenze tra quanto effettivamente percepito dalla stessa e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra determinata, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al Controparte_2 riconoscimento, agli effetti giuridici ed economici, del servizio prestato in qualità di insegnante pre-ruolo dal 09.09.1987 al 31.08.1991, del servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di I grado dal 01.09.1991 al 31.08.2016 e del servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di II grado dal 01.09.2016 ad oggi;
- per l'effetto condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., a computare la CP_1 relativa anzianità, ai fini giuridici ed economici, nella ricostruzione della carriera del ricorrente, a provvedere al collocamento del ricorrente nella corrispondente fascia stipendiale ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna il resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 118,50), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 18 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 250/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SCIPIO GIOIA MARIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
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Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 18/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 250 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via Orologio Vecchio, 29, presso lo studio dell'Avv. Gioia Maria Scipio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
[...]
Controparte_2
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , CP_2 sito in Viterbo, via del Paradiso, 4. RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento servizio preruolo, ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.02.2025 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “condannare il
[...]
ad effettuare la ricostruzione della carriera del docente per l'effetto, Controparte_2 Parte_1 riconoscere il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica di docente di scuola superiore di II grado, con anzianità di servizio complessiva di 4 anni di preruolo, 25 anni di ruolo nella scuola secondaria di I grado e 8 anni di ruolo nella scuola secondaria di II grado (anzianità di servizio superiore ad anni 35); conseguentemente condannare il al pagamento delle differenze retributive Controparte_2 dovute al ricorrente il quale, a tutt'oggi, risulta inquadrato quale docente di scuola superiore di I grado;
precisamente condannare il al pagamento della somma complessiva di €15.218,44, CP_1 oltre interessi e somme ulteriori fino all'effettivo saldo, a titolo di differenze stipendiali dovute in esito alla ricostruzione della carriera, salva diversa somma che emerga dai conteggi. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Il ricorrente ha esposto di essere dipendente del convenuto in qualità di docente CP_1 di scuola secondaria di II grado;
di essere entrato nel ruolo del personale docente della scuola secondaria di I grado quale vincitore di concorso per l'insegnamento di educazione fisica classe di concorso A036; di essere stato immesso in ruolo, con efficacia retroattiva, su posto di sostegno con decorrenza giuridica dal 01.09.1991 e assegnazione alla allora Scuola Media Statale “Rovere” di Rignano Flaminio;
che, con decorrenza 01.09.2016, è passato di ruolo alla scuola secondaria di II grado su posto normale presso il Liceo Scientifico “Colasanti” di Civita Castellana;
che ha tempestivamente richiesto al CP_1 il riconoscimento del servizio pre-ruolo; che, nonostante le reiterate richieste inviate sia alla Scuola di primo incarico, sia all'allora Provveditorato agli studi di Roma, sia alla
[...]
, sia poi agli Uffici neo istituiti, l'Amministrazione non è stata in Parte_2 grado di procedere alla ricostruzione della carriera del docente;
che, a causa dell'inadempimento dell'Amministrazione il ricorrente, ad oggi, si trova inquadrato giuridicamente come insegnante di scuola secondaria di I grado. Ciò premesso in fatto, in diritto ha rivendicato il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, comprensiva dei servizi pre-ruolo, del servizio prestato nel ruolo della scuola secondaria di I grado e nel ruolo della scuola secondaria di II grado ex artt. 485 e ss. D.Lgs. n. 297/1994, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Il si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione Controparte_2 quinquennale del diritto alle differenze retributive e chiedendo il rigetto del ricorso comunque infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La domanda è fondata e va pertanto accolta. La questione è stata più volte affrontata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In merito si è sostenuto che per i docenti l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo") e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - fossero in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999. Tale clausola stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, la clausola in esame è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha chiarito che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO AN); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò premesso, la ricostruzione della carriera dei docenti prevista dall'ordinamento interno presenta sia svantaggi che vantaggi rispetto ad una valutazione dell'anzianità che tenga conto di tutto il servizio effettivamente prestato. Da un lato, infatti, non è riconosciuto integralmente il pre-ruolo, dall'altro si opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Inoltre, nell'ambito di un bilanciamento discrezionale degli interessi in gioco, sono previste ulteriori norme di favore, come la valutazione del servizio militare, di servizi svolti alle dipendenze di altre p.a., di alcuni altri soggetti, etc. Va anche rammentato che, ferma la legittimità dei contratti a termine che non sono in discussione e l'insussistenza di un unico ininterrotto periodo lavorativo, essendo comunque inibita anche in ipotesi nel pubblico impiego la conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, nessuna norma statale impone al datore di lavoro di riconoscere l'anzianità maturata dal dipendente in esecuzione di pregressi rapporti a termine che abbiano cessato di produrre i loro effetti;
sicché l'assunzione a tempo indeterminato determina l'instaurarsi di un rapporto di impiego del tutto nuovo. Mentre il datore di lavoro privato può a sua discrezione individuare una anzianità convenzionale diversa da quella determinata dalla data di assunzione, il datore pubblico è chiamato a riconoscere l'anzianità pregressa nei limiti fissati dal legislatore. Alla luce delle considerazioni che precedono deve allora ritenersi che a priori e in astratto, non sia possibile stabilire se il sistema di determinazione dell'anzianità sia più o meno favorevole ed abbia dunque carattere discriminatorio nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia: soltanto ex post, considerando la singola posizione, le peculiarità e tutte le variabili che possono presentarsi nel caso concreto, può stabilirsi quale sia il trattamento più favorevole. Ad esempio per un docente che abbia effettuato il servizio militare e/o abbia lavorato in precedenza in scuole materne comunali e/o abbia stipulato diversi contratti a termine a partire dal 1 febbraio fino al termine dell'attività didattica, potrebbe essere senz'altro più favorevole la ricostruzione di carriera ministeriale. Sull'argomento si è di seguito pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019 del 28.11.2019 affermando i seguenti principi di diritto: "a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. In motivazione, con riguardo alla determinazione del servizio da valutare ai fini dell'anzianità, la Corte ha altresì precisato che "un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. … Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile". Quanto poi al riconoscimento del servizio reso in ruolo diversi, giova osservare quanto segue. Il D.L. 370/1970, conv. in L. n. 576/70, agli artt. 1 e 2 dispone che: "1) Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono. Agli stessi fini e' riconosciuto per metà il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non siastata attribuita la qualifica"; "2) Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente". La predetta normativa prevede in favore dei docenti della scuola secondaria il riconoscimento del servizio pre-ruolo reso nelle scuole secondarie statali (e pareggiate comprese quelle all'estero) e nelle scuole elementari statali (o negli educandati femminili statali o parificati, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie). Con riferimento, invece, alla diversa ipotesi del riconoscimento in favore di docente di scuola secondaria del servizio in ruolo reso presso la scuola dell'infanzia, vengono in rilievo l'art. 83 del D.P.R. n. 417/1974, ai sensi del quale: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" e l'art. 57 della Legge n. 312/1980, in forza del quale: "I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto". Quanto all'interpretazione di tale normativa, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: "In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, D.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo" (cfr. Cass. n. 2037/2013). Più di recente la Corte ha poi precisato ulteriormente che: "In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione" (così, Cass. n. 9144/2016). Da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria " (così, Cass., Sez. Un., n. 22726/2022). La Corte di Cassazione, quindi, è giunta a riconoscere integralmente in favore del docente di scuola secondaria l'anzianità maturata durante il periodo di servizio in ruolo e pre-ruolo presso la scuola dell'infanzia. Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che l'anzianità effettiva di servizio del ricorrente (diversa da quella virtuale ex art. 489 D. L.gs n. 297/1994) è superiore rispetto a quella riconosciuta dall'Amministrazione. Risulta, infatti, provato lo svolgimento da parte del ricorrente - attualmente docente di scuola secondaria di II grado - di servizio pre-ruolo nella scuola secondaria di I grado e di ruolo nella scuola secondaria di I e II grado. La predetta anzianità va dunque computata in sede di ricostruzione di carriera con tutti gli effetti, anche economici, che ne conseguono. Il convenuto, quindi, è tenuto alla collocazione del ricorrente nel corrispondente CP_1 scaglione stipendiale ed alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle differenze tra quanto effettivamente percepito dalla stessa e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra determinata, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al Controparte_2 riconoscimento, agli effetti giuridici ed economici, del servizio prestato in qualità di insegnante pre-ruolo dal 09.09.1987 al 31.08.1991, del servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di I grado dal 01.09.1991 al 31.08.2016 e del servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di II grado dal 01.09.2016 ad oggi;
- per l'effetto condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., a computare la CP_1 relativa anzianità, ai fini giuridici ed economici, nella ricostruzione della carriera del ricorrente, a provvedere al collocamento del ricorrente nella corrispondente fascia stipendiale ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna il resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 118,50), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 18 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Michela Mignucci