Art. 21. Finanziamento opere portuali 1. All' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente:
«2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di cui al comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 , e successive modificazioni».
«2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di cui al comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 , e successive modificazioni».