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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1228/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Savina Dal Canto e Saverio Dal Canto.
e
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Savina Dal Canto e Saverio Dal Canto.
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti il giorno 15/10/1994 in Piombino (LI), sentenza del Tribunale di Livorno n. 767/2013 depositata in data 4.7.2013
(procedimento n. 791/2013), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dalle figlie dei ricorrenti e , quale circostanza sopravvenuta Persona_1 Persona_2 rispetto al tempo del divorzio, unitamente al rilascio della casa familiare da parte della signora a lei assegnata in sede di divorzio Controparte_1 nell'interesse delle figlie illo tempore minorenni, con conseguente necessaria modifica delle condizioni previste nei in loro favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da Parte_1
1 corrispondere in favore delle figlie e dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del assegnata alla moglie nell'interesse di Parte_1 quest'ultime, con ricorso congiunto depositato in data 7/4/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] - revocare con decorrenza dal mese di febbraio 2025 l'obbligo del signor di corrispondere alla signora l'assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie di € 538,95, come rivalutatosi, e la somma di € 250,00 per la vacanza della figlia con la madre, nonché l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere le Per_2 spese straordinarie necessarie per le figlie;
- stante l'avvenuto rilascio in data
30/4/2025 da parte della signora della casa familiare, revocare con decorrenza CP_1 dal 30/4/2025 l'assegnazione alla signora della casa familiare, sita in Piombino CP_1
(LI), Frazione Riotorto, Via Livorno n.3/c, di proprietà del signor spese Parte_1 legali a carico del signor ”. Parte_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese a carico del signor . Parte_1
P.Q.M.
A modifica della sentenza n.767/2013 depositata in data 4/7/2013, emessa dal
Tribunale di Livorno (procedimento n. 791/2013), il Tribunale così statuisce:
a) revoca, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, l'obbligo del signor di corrispondere alla signora l'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore delle figlie pari ad € 538,95, come rivalutatosi, nonché la somma di € 250,00 per la vacanza della figlia con la madre, nonché Per_2
l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere le spese straordinarie necessarie per le figlie;
b) revoca con decorrenza dal 30/4/2025 l'assegnazione della casa coniugale alla signora , sita in Piombino (LI), Frazione Riotorto, Via Livorno Controparte_1
n.3/c, di proprietà del signor . Parte_1
b) Fermo il resto c) spese legali a carico del signor . Parte_1
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025
2 Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1228/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Savina Dal Canto e Saverio Dal Canto.
e
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Savina Dal Canto e Saverio Dal Canto.
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. – Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Premessa la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti il giorno 15/10/1994 in Piombino (LI), sentenza del Tribunale di Livorno n. 767/2013 depositata in data 4.7.2013
(procedimento n. 791/2013), rilevato il raggiungimento della maggiore età nonché dell'indipendenza economica ottenuta dalle figlie dei ricorrenti e , quale circostanza sopravvenuta Persona_1 Persona_2 rispetto al tempo del divorzio, unitamente al rilascio della casa familiare da parte della signora a lei assegnata in sede di divorzio Controparte_1 nell'interesse delle figlie illo tempore minorenni, con conseguente necessaria modifica delle condizioni previste nei in loro favore, in particolare quanto al contributo di mantenimento posto a carico del signor da Parte_1
1 corrispondere in favore delle figlie e dell'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del assegnata alla moglie nell'interesse di Parte_1 quest'ultime, con ricorso congiunto depositato in data 7/4/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni che si riportano “[…] - revocare con decorrenza dal mese di febbraio 2025 l'obbligo del signor di corrispondere alla signora l'assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 delle figlie di € 538,95, come rivalutatosi, e la somma di € 250,00 per la vacanza della figlia con la madre, nonché l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere le Per_2 spese straordinarie necessarie per le figlie;
- stante l'avvenuto rilascio in data
30/4/2025 da parte della signora della casa familiare, revocare con decorrenza CP_1 dal 30/4/2025 l'assegnazione alla signora della casa familiare, sita in Piombino CP_1
(LI), Frazione Riotorto, Via Livorno n.3/c, di proprietà del signor spese Parte_1 legali a carico del signor ”. Parte_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
Il suddetto accordo può dunque essere recepito come da dispositivo.
Spese a carico del signor . Parte_1
P.Q.M.
A modifica della sentenza n.767/2013 depositata in data 4/7/2013, emessa dal
Tribunale di Livorno (procedimento n. 791/2013), il Tribunale così statuisce:
a) revoca, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, l'obbligo del signor di corrispondere alla signora l'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore delle figlie pari ad € 538,95, come rivalutatosi, nonché la somma di € 250,00 per la vacanza della figlia con la madre, nonché Per_2
l'obbligo di entrambi i genitori di corrispondere le spese straordinarie necessarie per le figlie;
b) revoca con decorrenza dal 30/4/2025 l'assegnazione della casa coniugale alla signora , sita in Piombino (LI), Frazione Riotorto, Via Livorno Controparte_1
n.3/c, di proprietà del signor . Parte_1
b) Fermo il resto c) spese legali a carico del signor . Parte_1
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19.6.2025
2 Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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