Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2023, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Venezia, piazza S. Marco 63;
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 411338 dell’8 agosto 2023 recante « Diniego istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria »;
- del parere contrario della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot. n. 14103 del 2 agosto 2023, come richiamato nel suddetto provvedimento del Comune di Venezia prot. n. 411338 dell’8 agosto 2023;
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot. n. 354469 del 10 luglio 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e il Comune di Venezia hanno negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto di telefonia mobile nel territorio del Comune di Venezia, nell’area catastalmente censita al foglio 144, mappale 480.
Nelle more della decisione, in data 20 dicembre 2024 la società ha presentato una nuova istanza ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telefonia, avente caratteristiche differenti da quelle dell’impianto per cui è causa, ma anche con riferimento a tale istanza la Soprintendenza in data 7 marzo 2025 ha comunicato il proprio parere negativo e il Comune in data 27 marzo 2025 ha definitivamente negato il rilascio dell’autorizzazione.
Avverso questi ultimi provvedimenti, la società ha proposto un separato ricorso, iscritto al n. 566/2025 di R.G..
2. In vista dell’udienza pubblica il Comune ha depositato una memoria con cui – nel dare conto del predetto, separato ricorso – ha chiesto al Tribunale di dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Anche la società ricorrente, con memoria depositata 2 ottobre 2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
3. Tenuto conto delle concordi richieste formulate dalla società ricorrente e dal Comune di Venezia, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
4. Tenuto conto dell’accordo intervenuto tra la società ricorrente e dal Comune di Venezia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite in quanto il Ministero della Cultura, dopo la formale costituzione in giudizio, non ha svolto ulteriori attività difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR ID, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | AR ID |
IL SEGRETARIO