Articolo 42 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 41Articolo 43
Versione
21 dicembre 1961
Art. 42.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica, contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del dell' art. 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato ai sensi del precedente art. 24, verra' a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961