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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere dott.ssa Valentina Rascioni consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. GIOSTRA IGOR elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. MAROZZI SERGIO elett.te dom.to in VIA RUBICONE 3 PORTO SAN GIORGIO
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI LANCIOTTI,
[...] elettivamente domiciliato in presso e nel suo Studio Legale, sito in C.so CP_1
Cefalonia n. 46 APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti M O T I V A Z I O N E
– dirigente medico in servizio presso l'AST di - impugna la Parte_2 CP_1 sentenza n° 176/2023 emessa in data 19/12/2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale pagina 1 di 8 di Fermo, Sezione Lavoro che ha respinto il proprio ricorso volto ad ottenre la dichiarazione di illegittimità dell'atto di accertamento prot. n. 49845/15/09/2021/AURAV4/FMSISP/P del 18.09.2021, emesso dall Controparte_3
nei suoi confronti attestante l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-
[...]
CoV-2 ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.L. n. 44 dell'01.04.2021; del conseguente provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria ex art. 4 comma 7 del D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito nella Legge 76/2021 emesso dall'
[...]
Prot. n. 003118P del 29.09.2021; con richiesta di condanna dell' Controparte_2 [...]
Generale alla restituzione degli stipendi sospesi relativi al mese di Controparte_4
Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 e Gennaio e Febbraio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre il risarcimento dei danni morali, professionali ed economici subiti a seguito della ingiusta e illegittima sospensione. Nello specifico, il lavoratore lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione/interpretazione della circolare del ministero di giustizia del 21 luglio 202132884-21/07/2021 dgpre dgpre-p “Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars- Cov- 2” Prot. N. 10573/2021 del 27-07-2021; 2) erroneo riconoscimento dell'obbligo vaccinale quale unica misura idonea ad evitare il contagio e tutelare la salute dei terzi, erroneo bilanciamento degli interessi contrapposti;
3) errata valutazione della correttezza della procedura di sospensione;
4) errata valutazione della procedura di sospensione. Si sono costituiti in giudizio gli appellati e Controparte_1
l' , richiamando Controparte_2 tutto quanto allegato ed argomentato nei precedenti atti di causa e contestando quanto ex adverso dedotto. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. A giudizio del Collegio l'appello è infondato. 1.- Con il primo motivo, l'appellante deduce, in sostanza, che, essendo guarito dal Covid-19, l'obbligo vaccinale avrebbe dovuto essere differito per 12 mesi dall'avvenuta guarigione e ciò sulla base di quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21/07/2021. Ebbene, è pacifico che l'originario ricorrente, quale medico in servizio, fosse sottoposto all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4, co. 1, D.L. 01.04.2021, n. 44 che, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che, “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate pagina 2 di 8 condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”; il successivo comma 6 disponeva inoltre che, “L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Il medesimo, avendo contratto l'infezione SARS-CoV-2 nel periodo 16 Marzo/5 Aprile 2021 pretenderebbe di essere legittimato a differire la vaccinazione di 12 mesi, in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 32884 del 21.07.2021, recante “Aggiornamento delle indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2”, secondo cui “si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV- 2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”. Ebbene, il richiamo a tale circolare appare inconferente, essendo indubbio come la legge che imponeva l'obbligo vaccinale quale condizione per l'esercizio della professione, non potesse essere derogata da una circolare ministeriale. Tale circolare, infatti, non riguardava evidentemente il personale soggetto ad obbligo vaccinale ma era volta a fornire indicazioni generali ai c.d. medici vaccinatori, in ordine alla somministrazione del vaccino alla generalità dei cittadini con pregressa infezione da SARS-CoV-2, consigliando di somministrare il vaccino a distanza di 3 mesi ma non oltre 12 mesi dal contagio. Rimaneva, dunque, fermo, per il personale soggetto ad obbligo vaccinale la necessità, ove si ritenesse di poter procrastinare la vaccinazione in presenza di pregresso contagio, di ottenere dal medico l'apposita certificazione, così come previsto dal comma 2 del citato art. 4 D.L. 44/2021: “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Nel caso in esame, non risulta che l'appellante abbia mai ottenuto dal proprio pagina 3 di 8 medico curante, né dal medico vaccinatore, una tale attestazione, sicché egli non si può appellare ad una generica circolare al fine di ritenersi esentato da un obbligo imposto per legge. 2.- Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il primo giudice avrebbe ritenuto l'obbligo vaccinale quale unica misura idonea ad evitare il contagio e tutelare la salute dei terzi, rilevando, altresì, come la sospensione dal lavoro e della retribuzione per inadempimento all'obbligo vaccinale violerebbe l'art. 3 Cost., dato che per evitare la diffusione del virus, impone al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost. III comma, nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost.. Si tratta, in sostanza, di doglianze che sottintendono questioni di illegittimità costituzionale dell'art.4 D.L. 44/2021 che, tuttavia, come noto, in riferimento, in particolare, agli artt.3 e 32 Cost., sono state oramai risolte, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 2023 (v. anche n. 15/2023) che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. La Corte ha, infatti, ritenuto verificata, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus, funzionale al duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso. Sotto il profilo dell'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, la Corte ha ritenuto la misura non sproporzionata, “in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in àmbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente pagina 4 di 8 disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati”. Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, la Corte ha, poi, rilevato che “la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”. Né, d'altronde, rilevano in proposito, gli studi scientifici menzionati nell'atto di appello risalenti al 2022 ed oltre, fondati su conoscenze più evolute rispetto ai tempi di esordio della pandemia, che rivelerebbero l'inefficacia dei vaccini in parola (rispetto ad esempio all'immunità da contagio), in quanto la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione e della malattia da Sars-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari, va valutata alla luce della situazione pandemica esistente e delle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore. Il motivo è, dunque, infondato. 3.- L'appellante ritiene, poi, errata la sentenza per non avere rilevato la sproporzione della misura della totale sospensione retributiva e per non avere, quanto meno, riconosciuto l'erogazione dell'assegno alimentare. Anche in tal caso, la questione è stata ormai risolta dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 15/2023 la quale ha affermato che “poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio pagina 5 di 8 generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”. Impropria è, d'altronde, ogni comparazione con le ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva prevedono la corresponsione di un assegno alimentare, ossia nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare (v. art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In tali casi, infatti, come osservato dal Giudice delle leggi, la sospensione si configura come “misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. 4.- L'appellante ritiene, poi, viziata la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del lavoratore al c.d. repechage. Il motivo è infondato. Dal 27 novembre 2021 l'art. 4 del D.L. 44/2021 veniva, infatti, modificato, prevedendosi che “L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale”. Dunque, da tale data, dall'omessa vaccinazione derivava sic et simpliciter la pagina 6 di 8 sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione. Solo nel caso in cui la vaccinazione fosse omessa o differita, ai sensi del comma 7
“il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Si tratta, dunque, dei casi di omissione o differimento previsti dal comma 2 che prevedeva (con vigenza fino al 25.1.2022) che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione puo' essere omessa o differita”. Nel caso in esame, il ricorrente non disponeva di alcun certificato medico attestante la necessità di differimento della vaccinazione, sicché non vi era alcun obbligo per la parte datoriale di ricercare una occupazione alternativa, sicché pienamente efficace e legittima è stata la sospensione disposta dall'Ordine professionale ed attuata dall'azienda sanitaria. Un problema si potrebbe porre solo in relazione alla sospensione disposta per il periodo dall'8 ottobre (data della prima assenza per sospensione) al 26 novembre 2021, allorquando la normativa prevedeva che (art. 4 citato comma 8) “8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”. Ebbene, si deve ritenere che la parte convenuta oggi appellata abbia dato dimostrazione dell'impossibilità di adibire il ricorrente, dirigente medico, a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio. Risulta, infatti, dagli atti che l'Azienda sanitaria appellata ha provveduto ad istituire la Commissione per la valutazione delle posizioni dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale Sars Cov-2 risultati inadempienti ex art. 4 DL 44/2021 la quale ha vagliato la situazione del nel corso della seduta del 28/10/2021(v. doc. 5 fascicolo primo Pt_2 grado Ast), senza che siano stati rinvenuti posti disponibili. D'altro canto, la peculiarità delle mansioni svolte dal medico mal si presta all'adattamento ad altre funzioni che non implichino contatti umani. Lo stesso ricorrente si è limitato ad individuare, quale possibile riutilizzo, il suo collocamento presso un generico front office, ruolo che, tuttavia, comporta necessariamente contatti con gli utenti, il che costituisce un'ulteriore indiretta conferma dell'impossibilità del repechage. Anche tale motivo di appello va, di conseguenza, respinto. pagina 7 di 8 L'appello, in definitiva, va respinto con conferma della sentenza gravata. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante. Si dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, così provvede: A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B. Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in 3.500,00 per onorario, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere dott.ssa Valentina Rascioni consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 214/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. GIOSTRA IGOR elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. MAROZZI SERGIO elett.te dom.to in VIA RUBICONE 3 PORTO SAN GIORGIO
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI LANCIOTTI,
[...] elettivamente domiciliato in presso e nel suo Studio Legale, sito in C.so CP_1
Cefalonia n. 46 APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti M O T I V A Z I O N E
– dirigente medico in servizio presso l'AST di - impugna la Parte_2 CP_1 sentenza n° 176/2023 emessa in data 19/12/2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale pagina 1 di 8 di Fermo, Sezione Lavoro che ha respinto il proprio ricorso volto ad ottenre la dichiarazione di illegittimità dell'atto di accertamento prot. n. 49845/15/09/2021/AURAV4/FMSISP/P del 18.09.2021, emesso dall Controparte_3
nei suoi confronti attestante l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-
[...]
CoV-2 ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.L. n. 44 dell'01.04.2021; del conseguente provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria ex art. 4 comma 7 del D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito nella Legge 76/2021 emesso dall'
[...]
Prot. n. 003118P del 29.09.2021; con richiesta di condanna dell' Controparte_2 [...]
Generale alla restituzione degli stipendi sospesi relativi al mese di Controparte_4
Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 e Gennaio e Febbraio 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre il risarcimento dei danni morali, professionali ed economici subiti a seguito della ingiusta e illegittima sospensione. Nello specifico, il lavoratore lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione/interpretazione della circolare del ministero di giustizia del 21 luglio 202132884-21/07/2021 dgpre dgpre-p “Aggiornamento indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da Sars- Cov- 2” Prot. N. 10573/2021 del 27-07-2021; 2) erroneo riconoscimento dell'obbligo vaccinale quale unica misura idonea ad evitare il contagio e tutelare la salute dei terzi, erroneo bilanciamento degli interessi contrapposti;
3) errata valutazione della correttezza della procedura di sospensione;
4) errata valutazione della procedura di sospensione. Si sono costituiti in giudizio gli appellati e Controparte_1
l' , richiamando Controparte_2 tutto quanto allegato ed argomentato nei precedenti atti di causa e contestando quanto ex adverso dedotto. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. A giudizio del Collegio l'appello è infondato. 1.- Con il primo motivo, l'appellante deduce, in sostanza, che, essendo guarito dal Covid-19, l'obbligo vaccinale avrebbe dovuto essere differito per 12 mesi dall'avvenuta guarigione e ciò sulla base di quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 32884 del 21/07/2021. Ebbene, è pacifico che l'originario ricorrente, quale medico in servizio, fosse sottoposto all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4, co. 1, D.L. 01.04.2021, n. 44 che, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che, “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate pagina 2 di 8 condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”; il successivo comma 6 disponeva inoltre che, “L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Il medesimo, avendo contratto l'infezione SARS-CoV-2 nel periodo 16 Marzo/5 Aprile 2021 pretenderebbe di essere legittimato a differire la vaccinazione di 12 mesi, in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 32884 del 21.07.2021, recante “Aggiornamento delle indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-Cov-2”, secondo cui “si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV- 2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”. Ebbene, il richiamo a tale circolare appare inconferente, essendo indubbio come la legge che imponeva l'obbligo vaccinale quale condizione per l'esercizio della professione, non potesse essere derogata da una circolare ministeriale. Tale circolare, infatti, non riguardava evidentemente il personale soggetto ad obbligo vaccinale ma era volta a fornire indicazioni generali ai c.d. medici vaccinatori, in ordine alla somministrazione del vaccino alla generalità dei cittadini con pregressa infezione da SARS-CoV-2, consigliando di somministrare il vaccino a distanza di 3 mesi ma non oltre 12 mesi dal contagio. Rimaneva, dunque, fermo, per il personale soggetto ad obbligo vaccinale la necessità, ove si ritenesse di poter procrastinare la vaccinazione in presenza di pregresso contagio, di ottenere dal medico l'apposita certificazione, così come previsto dal comma 2 del citato art. 4 D.L. 44/2021: “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Nel caso in esame, non risulta che l'appellante abbia mai ottenuto dal proprio pagina 3 di 8 medico curante, né dal medico vaccinatore, una tale attestazione, sicché egli non si può appellare ad una generica circolare al fine di ritenersi esentato da un obbligo imposto per legge. 2.- Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il primo giudice avrebbe ritenuto l'obbligo vaccinale quale unica misura idonea ad evitare il contagio e tutelare la salute dei terzi, rilevando, altresì, come la sospensione dal lavoro e della retribuzione per inadempimento all'obbligo vaccinale violerebbe l'art. 3 Cost., dato che per evitare la diffusione del virus, impone al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost. III comma, nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost.. Si tratta, in sostanza, di doglianze che sottintendono questioni di illegittimità costituzionale dell'art.4 D.L. 44/2021 che, tuttavia, come noto, in riferimento, in particolare, agli artt.3 e 32 Cost., sono state oramai risolte, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 2023 (v. anche n. 15/2023) che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. La Corte ha, infatti, ritenuto verificata, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus, funzionale al duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso. Sotto il profilo dell'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, la Corte ha ritenuto la misura non sproporzionata, “in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in àmbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente pagina 4 di 8 disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati”. Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, la Corte ha, poi, rilevato che “la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”. Né, d'altronde, rilevano in proposito, gli studi scientifici menzionati nell'atto di appello risalenti al 2022 ed oltre, fondati su conoscenze più evolute rispetto ai tempi di esordio della pandemia, che rivelerebbero l'inefficacia dei vaccini in parola (rispetto ad esempio all'immunità da contagio), in quanto la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione e della malattia da Sars-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori sanitari, va valutata alla luce della situazione pandemica esistente e delle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore. Il motivo è, dunque, infondato. 3.- L'appellante ritiene, poi, errata la sentenza per non avere rilevato la sproporzione della misura della totale sospensione retributiva e per non avere, quanto meno, riconosciuto l'erogazione dell'assegno alimentare. Anche in tal caso, la questione è stata ormai risolta dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 15/2023 la quale ha affermato che “poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio pagina 5 di 8 generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”. Impropria è, d'altronde, ogni comparazione con le ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva prevedono la corresponsione di un assegno alimentare, ossia nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare (v. art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In tali casi, infatti, come osservato dal Giudice delle leggi, la sospensione si configura come “misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. 4.- L'appellante ritiene, poi, viziata la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del lavoratore al c.d. repechage. Il motivo è infondato. Dal 27 novembre 2021 l'art. 4 del D.L. 44/2021 veniva, infatti, modificato, prevedendosi che “L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale”. Dunque, da tale data, dall'omessa vaccinazione derivava sic et simpliciter la pagina 6 di 8 sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione. Solo nel caso in cui la vaccinazione fosse omessa o differita, ai sensi del comma 7
“il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Si tratta, dunque, dei casi di omissione o differimento previsti dal comma 2 che prevedeva (con vigenza fino al 25.1.2022) che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione puo' essere omessa o differita”. Nel caso in esame, il ricorrente non disponeva di alcun certificato medico attestante la necessità di differimento della vaccinazione, sicché non vi era alcun obbligo per la parte datoriale di ricercare una occupazione alternativa, sicché pienamente efficace e legittima è stata la sospensione disposta dall'Ordine professionale ed attuata dall'azienda sanitaria. Un problema si potrebbe porre solo in relazione alla sospensione disposta per il periodo dall'8 ottobre (data della prima assenza per sospensione) al 26 novembre 2021, allorquando la normativa prevedeva che (art. 4 citato comma 8) “8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”. Ebbene, si deve ritenere che la parte convenuta oggi appellata abbia dato dimostrazione dell'impossibilità di adibire il ricorrente, dirigente medico, a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio. Risulta, infatti, dagli atti che l'Azienda sanitaria appellata ha provveduto ad istituire la Commissione per la valutazione delle posizioni dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale Sars Cov-2 risultati inadempienti ex art. 4 DL 44/2021 la quale ha vagliato la situazione del nel corso della seduta del 28/10/2021(v. doc. 5 fascicolo primo Pt_2 grado Ast), senza che siano stati rinvenuti posti disponibili. D'altro canto, la peculiarità delle mansioni svolte dal medico mal si presta all'adattamento ad altre funzioni che non implichino contatti umani. Lo stesso ricorrente si è limitato ad individuare, quale possibile riutilizzo, il suo collocamento presso un generico front office, ruolo che, tuttavia, comporta necessariamente contatti con gli utenti, il che costituisce un'ulteriore indiretta conferma dell'impossibilità del repechage. Anche tale motivo di appello va, di conseguenza, respinto. pagina 7 di 8 L'appello, in definitiva, va respinto con conferma della sentenza gravata. Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante. Si dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, così provvede: A. Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B. Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in 3.500,00 per onorario, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott.ssa Angela Quitadamo
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