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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 116/2025 R.G. V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Giudice,
Letto il ricorso presentato dall'avv. Elena Marcella Lepori nell'interesse della sig.ra quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
Considerato che l'istante ha accettato con beneficio d'inventario, in nome e per conto della minore, l'eredità morendo dismessa dal sig. ; Persona_2
Esaminati gli atti e i documenti depositati, ivi compreso il verbale d'inventario, dal quale si evince che nell'asse ereditario è compresa la quota totalitaria di partecipazione alla società a responsabilità limitata denominata M.F. S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro al n. 01626430910 (R.E.A. n. NU - 116415),
P.IVA: e C.F.: ; P.IVA_1 P.IVA_1
Rilevato che la ricorrente chiede di essere autorizzata a stipulare il contratto avente ad oggetto l'alienazione al coerede della quota di Persona_3 partecipazione della minore, pari a 2/15 alla società M.F. S.r.l., per un corrispettivo di euro 15.016,40;
Ritenuto che l'operazione negoziale avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso della quota societaria in capo alla minore appare conveniente e utile per la stessa;
Visti gli artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.;
P.Q.M.
Autorizzare la sig.ra a stipulare davanti a Notaio, in nome e per conto Parte_1 della minore , il contratto avente ad oggetto l'alienazione al coerede Persona_1
della quota di partecipazione posseduta dalla minore, pari a Persona_3
2/15, presso la società M.F. S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro al n.
01626430910 (R.E.A. n. NU - 116415), P.IVA: e C.F.: P.IVA_1
, per un corrispettivo di euro 15.016,40; P.IVA_1
DISPONE
Che la somma di spettanza della minore sia depositata in un conto corrente o in un libretto di risparmio intestato esclusivamente alla stessa, con obbligo di rendiconto e vincolati previamente alla soddisfazione dei debiti ereditari;
La trasmissione degli atti al Collegio per la necessaria deliberazione ai sensi dell'art. 747 c.p.c.;
Si comunichi.
Lanusei, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili TRIBUNALE DI LANUSEI
DECRETO
Il Tribunale, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili presidente
Dott.ssa Nicole Serra giudice
Dott.ssa Giada Rutili giudice vista l'istanza; preso atto che il bene di cui è chiesta la vendita costituisce un bene ereditario in quanto rientra nell'eredità beneficiata;
visto l'art. 747 c.p.c., che attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la cessione dei beni ereditari a tutela dei creditori della massa ereditaria;
visto il parere del giudice tutelare;
rilevato che l'istanza indica il valore di vendita del bene equivalente al valore accertato dal perito con l'elaborato in atti;
ritenuto che
le modalità di conservazione e di reimpiego delle somme ricavate dalla vendita della quota dell'amministrato verranno impartite dal giudice tutelare e che tali modalità, finalizzate alla conservazione del patrimonio dell'amministrato, sono altresì sufficienti ad assicurare gli eventuali creditori dell'eredità,
PQM
Visto l'art. 747 c.p.c., autorizza a disporre della quota sociale al prezzo non inferiore ad € 15.016,40.
Si comunichi
Lanusei, 25.3.2025.
Il presidente
Nicola Caschili
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Giudice,
Letto il ricorso presentato dall'avv. Elena Marcella Lepori nell'interesse della sig.ra quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sulla minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
Considerato che l'istante ha accettato con beneficio d'inventario, in nome e per conto della minore, l'eredità morendo dismessa dal sig. ; Persona_2
Esaminati gli atti e i documenti depositati, ivi compreso il verbale d'inventario, dal quale si evince che nell'asse ereditario è compresa la quota totalitaria di partecipazione alla società a responsabilità limitata denominata M.F. S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro al n. 01626430910 (R.E.A. n. NU - 116415),
P.IVA: e C.F.: ; P.IVA_1 P.IVA_1
Rilevato che la ricorrente chiede di essere autorizzata a stipulare il contratto avente ad oggetto l'alienazione al coerede della quota di Persona_3 partecipazione della minore, pari a 2/15 alla società M.F. S.r.l., per un corrispettivo di euro 15.016,40;
Ritenuto che l'operazione negoziale avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso della quota societaria in capo alla minore appare conveniente e utile per la stessa;
Visti gli artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.;
P.Q.M.
Autorizzare la sig.ra a stipulare davanti a Notaio, in nome e per conto Parte_1 della minore , il contratto avente ad oggetto l'alienazione al coerede Persona_1
della quota di partecipazione posseduta dalla minore, pari a Persona_3
2/15, presso la società M.F. S.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro al n.
01626430910 (R.E.A. n. NU - 116415), P.IVA: e C.F.: P.IVA_1
, per un corrispettivo di euro 15.016,40; P.IVA_1
DISPONE
Che la somma di spettanza della minore sia depositata in un conto corrente o in un libretto di risparmio intestato esclusivamente alla stessa, con obbligo di rendiconto e vincolati previamente alla soddisfazione dei debiti ereditari;
La trasmissione degli atti al Collegio per la necessaria deliberazione ai sensi dell'art. 747 c.p.c.;
Si comunichi.
Lanusei, 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili TRIBUNALE DI LANUSEI
DECRETO
Il Tribunale, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili presidente
Dott.ssa Nicole Serra giudice
Dott.ssa Giada Rutili giudice vista l'istanza; preso atto che il bene di cui è chiesta la vendita costituisce un bene ereditario in quanto rientra nell'eredità beneficiata;
visto l'art. 747 c.p.c., che attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la cessione dei beni ereditari a tutela dei creditori della massa ereditaria;
visto il parere del giudice tutelare;
rilevato che l'istanza indica il valore di vendita del bene equivalente al valore accertato dal perito con l'elaborato in atti;
ritenuto che
le modalità di conservazione e di reimpiego delle somme ricavate dalla vendita della quota dell'amministrato verranno impartite dal giudice tutelare e che tali modalità, finalizzate alla conservazione del patrimonio dell'amministrato, sono altresì sufficienti ad assicurare gli eventuali creditori dell'eredità,
PQM
Visto l'art. 747 c.p.c., autorizza a disporre della quota sociale al prezzo non inferiore ad € 15.016,40.
Si comunichi
Lanusei, 25.3.2025.
Il presidente
Nicola Caschili