Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1908, n. 752
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 gennaio 1909
Art. 4.

L'Ospedale di Copparo verra' con apposito decreto Reale eretto in ente autonomo, attribuendogli a titolo patrimoniale lo stabile, i mobili, le suppellettili ora di proprieta' comunale formanti dotazione dell'Istituto, nonche' le somme elargite o comunque raccolte a suo favore e gia' capitalizzate.

L'esistenza del Nosocomio sara' assicurata facendo obbligatorio per i nuovi comuni il mantenimento di un tetto gratuito per ogni mille abitanti.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1909