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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott. Vincenza Totaro Presidente
2. dott. Rosa Del Prete Consigliere
3. dott. Raffaella Della Vista Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del giorno 8 Gennaio
2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 695/2016 R.G. Sez. Lav.
TRA
(8.2.1943), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Francescco de Beaumont e Mari Ludovica de Beaumont e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 33 presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Galli
– Appellante
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro-tempore -, rappresentata e difesa, in virtù
[...]
di mandato in atti, dall'Avvocato Giacinto Pelosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Fratelli Bisogno n. 5 CP_1
- Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del
Lavoro, n. 170 pubblicata il 19.2.2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.4.2014 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere stato dipendente della Parte_1 [...]
per due distinti periodi, dall'1.7.1969 al Controparte_2
16.12.1997 e dall'1.12.2001 al 28.2.2008, e di aver lavorato nel biennio antecedente la prima assunzione, cioè da gennaio 1967 al giugno 1969, alle dipendenze del patronato e della CP_3
dell' , deduceva di aver Organizzazione_1 CP_4
1 presentato in data 21.1.1992 istanza alla Camera di commercio, per ottenere la ricongiunzione, in virtù della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, al fondo previdenziale a capitalizzazione, a cui erano assoggettati i dipendenti delle CCIAA dei contributi versati all' nel periodo dal 1967 al CP_4
1969; e che a seguito della deliberazione n. 11/166 del 20/1171997, con la quale la aveva Org_2 revocato la precedente delibera di accoglimento dell'istanza di ricongiunzione, aveva proposto ricorso al Tar Campania per l'annullamento della delibera, ma il TAR aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della Corte dei Conti che a sua volta aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Quindi, riassunto il giudizio dinanzi al tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro con la sentenza in oggetto il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la L. 29/1979 disciplinava un fondo di previdenza a capitalizzazione e non un trattamento pensionistico da unificare, compensando le spese processuali per la complessità della vicenda.
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte in data 23.5.2016 Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza ritenendo erronea l'interpretazione della normativa operata dal Tribunale.
Ribadiva, inoltre, la funzione pensionistica del fondo di previdenza e capitalizzazione presso la
Camera di Commercio, che fino al D.M. 16.3.1970 era l'unica forma previdenziale per i dipendenti delle i quali solo da detta data ebbero la possibilità di aderire al ( ora Org_2 CP_5
ovvero di rimanere nel fondo di previdenza e capitalizzazione, ed evidenziava CP_6
l'illegittimità della delibera impugnata;
quindi chiedeva di dichiarare la natura pensionistica dei fondi di previdenza a capitalizzazione tenuti presso la Camera di commercio e il proprio diritto al ricongiungimento dei contributi versati presso l' a quelli versati presso il Fondo di CP_4
previdenza della CCIAA ex L. 29/1979, con vittoria di spese di giudizio.
Si ricostituiva il contraddittorio e la appellata ritenendo corretta la Controparte_2
motivazione del Tribunale chiedeva con ampie motivazioni il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione la Corte, a seguito di trattazione della causa in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta delle parti, decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Osserva il Collegio che a sostegno della domanda l'appellante invoca l'art. 2 della L. 29/1979 secondo cui: “…il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria
2 predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall può chiedere in qualsiasi CP_4
momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda …”
Nella specie, occorre evidenziare che sino all'anno 1997 l' , in luogo del trattamento Pt_1
pensionistico, ha goduto del “fondo di previdenza e capitalizzazione” e tanto in quanto a seguito del D.M. 16.3.1970, con cui per il personale neo-assunto dalle Camere di Commercio divenne obbligatoria l'adesione al sistema pensionistico con facoltà per coloro che erano già in servizio di scegliere tra l'adesione al (poi e il mantenimento del Fondo di previdenza CP_5 CP_6
e capitalizzazione, lo stesso optò per il Fondo.
Come evidenziato dal Tribunale il e il trattamento pensionistico sono strutturati in CP_7
maniera differente, ed infatti, il primo consiste in un accantonamento che costituisce un “fondo” individuale per ciascun dipendente che veniva erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Di tal che appare impossibile l'applicazione dell'invocata norma del 1979 richiamata dall'appellante per ottenere il ricongiungimento dei contributi in un'unica pensione, atteso che il fondo non prevedeva affatto un trattamento pensionistico tanto che solo con il citato decreto del 1970 divenne obbligatoria l'adesione al sistema pensionistico EL (poi per il CP_6
personale della CCIAA assunto a decorrere da tale data.
In merito alla natura del Fondo va rilevato che la Suprema Corte con la sentenza n. 4151 del
24.2.2006, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2514 del 16.4.1985, ha avuto modo di ribadire che la domanda del dipendente per sentir condannare una camera di commercio al pagamento di un'integrazione sulla liquidazione del fondo individuale di quiescenza investe pretese di natura "sostanzialmente retributiva" (nello stesso senso si erano pronunciate in precedenza le sezioni semplici con le sentenze nn. 3865.81, 3548.81, 309.81, 1534.81, 4836.81, 3238.82), evidenziando che ben si può optare, in luogo di una prestazione previdenziale (pensione) per una erogazione retributiva, onde la ricorrenza del termine "previdenza" con riferimento al fondo non può trarre in inganno.
D'altronde, l'art. 38 della Costituzione prevede l'obbligo di assicurare al lavoratore un trattamento previdenziale / pensionistico adeguato, ma non vieta al lavoratore di optare per una liquidazione "una tantum" ove la ritenga più conveniente.
Quindi, tornando al caso di specie, avendo l'appellante a seguito del D.M. del 1970 optato per la permanenza del Fondo di previdenza, appare legittima la delibera impugnata attesa la diversa natura e struttura delle prestazioni delle quali si chiedeva il ricongiungimento, un Fondo di previdenza e capitalizzazione una ed un trattamento pensionistico l'altra.
3 A ciò va aggiunto che alla data di risoluzione del primo rapporto di lavoro presso la Camera di
Commercio (16.12.1997) all'appellante è stato erogato l'importo dallo stesso maturato a titolo di fondo di previdenza e capitalizzazione in virtù della normativa previgente.
In conclusione, assorbite tutte le altre censure, l'appello deve essere rigettato.
Considerata la complessità delle questioni affrontate e la natura della causa, a parere del
Collegio sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Infine, fatto salvo il diritto all'eventuale esenzione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R.
115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione della parte soccombente nei cui confronti deve essere applicata la citata disposizione.
Così deciso, Napoli 8 Gennaio 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Raffaella Della Vista
Il Presidente
Dott. Vincenza Totaro
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