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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1771 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Alfonso Gentile e dall'avv. Antonella Gentile, e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via dei Pirenei n. 1 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Cristiana Giordano e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6739/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 08/04/2022 la notifica Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601706, con cui gli veniva ordinato, in solido con la TÀ , di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica la Controparte_2 somma di € 23.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013 con atto di accertamento prot. CP_1
7001.10/05/2018.0222980 del 13/06/2018 e con atto di accertamento prot. CP_1
1 7001.10/05/2018.0222981 del 13/06/2018, nonché la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601699, con cui gli veniva ordinato, in solido con la TÀ
, di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica la somma di Controparte_2
€ 27.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014 con atto di accertamento prot. 7001.10/05/2018.0222988 del CP_1
13/06/2018 e con atto di accertamento prot. 7001.10/05/2018.0222989 del CP_1
13/06/2018, e dedotta la nullità/illegittimità delle indicate ordinanze ingiuntive, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “… accertare e CP_1 dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601706 e dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601699 perché omessa la notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze stesse;
ancora in via principale voglia accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiuntive impugnate perché prescritti i crediti ivi richiesti in quanto riferibili alle annualità 2013 e 2014; infine, ancora in via principale, voglia accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle ordinanze ingiuntive impugnate perché omessa qualsiasi motivazione e perché impossibile stabilire una motivazione per relationem. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “respinge il ricorso;
CP_1 compensa per ½ le spese di lite, condannando l'opponente al pagamento in favore CP_ dell del residuo ½ liquidato in € 1892,00, oltre accessori”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_2 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per violazione della regola di riparto dell'onere probatorio e nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 03/07/2024 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
2 4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1771 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Alfonso Gentile e dall'avv. Antonella Gentile, e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via dei Pirenei n. 1 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Cristiana Giordano e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6739/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/06/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 08/04/2022 la notifica Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601706, con cui gli veniva ordinato, in solido con la TÀ , di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica la Controparte_2 somma di € 23.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013 con atto di accertamento prot. CP_1
7001.10/05/2018.0222980 del 13/06/2018 e con atto di accertamento prot. CP_1
1 7001.10/05/2018.0222981 del 13/06/2018, nonché la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601699, con cui gli veniva ordinato, in solido con la TÀ
, di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica la somma di Controparte_2
€ 27.500,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014 con atto di accertamento prot. 7001.10/05/2018.0222988 del CP_1
13/06/2018 e con atto di accertamento prot. 7001.10/05/2018.0222989 del CP_1
13/06/2018, e dedotta la nullità/illegittimità delle indicate ordinanze ingiuntive, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “… accertare e CP_1 dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601706 e dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 000601699 perché omessa la notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze stesse;
ancora in via principale voglia accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiuntive impugnate perché prescritti i crediti ivi richiesti in quanto riferibili alle annualità 2013 e 2014; infine, ancora in via principale, voglia accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle ordinanze ingiuntive impugnate perché omessa qualsiasi motivazione e perché impossibile stabilire una motivazione per relationem. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “respinge il ricorso;
CP_1 compensa per ½ le spese di lite, condannando l'opponente al pagamento in favore CP_ dell del residuo ½ liquidato in € 1892,00, oltre accessori”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_2 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per violazione della regola di riparto dell'onere probatorio e nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 03/07/2024 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
2 4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 10 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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