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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2447/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
ORDINANZA
(art. 127-ter c.p.c.)
Il Giudice Andrea Marani, dato atto che l'udienza del 3 giugno 2025 è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta;
lette le note depositate nel termine assegnato:
- dall'Avv. Assuntina Avallone per la parte attrice in riassunzione che ha Parte_1
rappresentato e chiesto quanto segue:
“stante l'accordo transattivo depositato dalla difesa avversaria e sottoscritto da tutte le parti, si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti”;
- dall'Avv. Maria Teresa Salimbeni per la parte convenuta in riassunzione che ha Controparte_1
rappresentato e chiesto quanto segue:
“alla luce dell'accordo transarttivo siglato e che si versa in atti, che il Giudice voglia accertare e dichiarare che è cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”;
P.Q.M.
preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, provvede come da sentenza che segue.
Si comunichi.
Ancona, 4 giugno 2025 Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 2447 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Assuntina Avallone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Civitanova Marche (MC), via Einaudi n. 198, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Teresa Salimbeni e Christian Calabrese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Moneta in Ancona, piazza Stamira n. 13, giusta procura alle liti allegati alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI: come trascritte nell'ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. che precede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto il giudizio Parte_1
originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Fermo, che, con sentenza 9 febbraio 2024, n. 97, si è dichiarato incompetente per territorio in favore di questo Tribunale sulla domanda introdotta in via monitoria dalla medesima società per il pagamento di euro 315.337,49 (oltre interessi) in virtù della scrittura privata intercorsa con la (poi incorporata nell'odierna convenuta ) CP_2 CP_1 per la regolamentazione dei rapporti interni in seno all'associazione temporanea di imprese tra le stesse costituita.
2. Costituitasi in giudizio, ha resistito all'avversa domanda, eccependo la nullità CP_1 della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva, l'illegittimo frazionamento di parte del credito e comunque l'infondatezza della pretesa nel merito.
3. All'esito di rinvii per trattative volte alla definizione bonaria della controversia, con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente dato atto della sottoscrizione di una transazione e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
4. Alla luce della dichiarata e documentata conclusione di accordo transattivo tra le parti, deve ritenersi cessata materia del contendere, essendo il presente giudizio oramai definito dalle parti in via stragiudiziale e non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio.
Dunque, la cessazione della materia del contendere – da pronunciarsi con sentenza – preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, integrando invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368 e 28.09.2000, n.1048;
03.09.2003, n. 12844; 11.01.2006, n.271).
Siffatta pronuncia è dovuta tutte le volte in cui – come nella specie, in assenza di conforme richiesta di parte – non risulti possibile una declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., 31 luglio 2018, n. 20182, in motivazione).
5. Va infine disposta, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 2447/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, 4 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)