Ordinanza cautelare 11 maggio 2021
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01791/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Aria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del decreto -OMISSIS-, Cat.-OMISSIS-/Imm/1^-OMISSIS-, reso dal Questore della Provincia di Napoli il -OMISSIS- e di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. 888 dell’11 maggio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 5 maggio 2021 e depositato il successivo 6, -OMISSIS-, cittadino pakistano, ha impugnato, per l’annullamento previa richiesta di sospensione cautelare, il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno UE, in favore di soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis, 21-octies L. n. 241/1990; mancata comunicazione del preavviso di rigetto del provvedimento di rifiuto; natura non vincolata dell’atto amministrativo.
2) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento, carenza
d’istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 5 d. lgs. 286/1998; errata valutazione dell’irreperibilità del ricorrente.
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 3 l. 241/1990; carenza d’istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti con riferimento alla ricorrenza dei requisiti reddituali.
Il Questore di Napoli, nel proprio decreto di diniego, avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente era privo di dimostrate capacità reddituali lecite.
4) Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 5, commi 5 e 6 d. lgs 286/1998; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto o insufficiente motivazione, carenza d’istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia.
La disposizione, in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno, impone il vaglio
accurato della durata della permanenza in Italia, del livello di integrazione raggiunto, dei legami
residui con il paese d’origine.
Nel caso in esame, l’amministrazione non ha in alcun modo valutato il forte radicamento sul territorio, da oltre dieci anni, del ricorrente al quale non è stato neanche riconosciuto il diritto alla notifica a mani del preavviso di diniego.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Napoli si sono costituite in giudizio con atto formale depositato il 3 maggio 2021. Con memoria depositata il successivo 8, hanno argomentato per l’infondatezza delle censure e per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 888 dell’11 maggio 2021, la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza del 21 gennaio 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
Le diverse censure possono ricevere trattazione congiunta in considerazione dei profili di connessione dei relativi contenuti.
Il diniego impugnato si fonda su duplici presupposti: il difetto del requisito alloggiativo; l’assenza di redditi leciti certificati. Entrambi questi elementi sono imprescindibili, secondo la normativa in materia di immigrazione, per ottenere il permesso di soggiorno e per il suo rinnovo.
Il ricorrente, nel presentare la domanda, dichiarava la titolarità dell’omonima ditta esercente attività -OMISSIS-, ed indicava quale propria residenza l’indirizzo di -OMISSIS-.
La Polizia municipale, Nucleo Idoneità Abitativa, riscontrava che l’indirizzo di -OMISSIS-, asserita sede della ditta, rientra tra quelli virtuali creati all’esclusivo fine di consentire l’iscrizione anagrafica dei richiedenti il permesso di soggiorno.
Né migliore sorte subivano le verifiche in -OMISSIS-, indirizzo presso cui il ricorrente era in realtà irreperibile; di conseguenza, lo stesso era cancellato dalle liste della popolazione residente nel territorio comunale.
Il ricorrente, a questo punto, dichiarava una nuova sistemazione alloggiativa – precisamente in v-OMISSIS-; ma anche in questo luogo il ricorrente continuava a risultava irreperibile. D’altronde, quell’indirizzo era già noto alle forze di polizia in relazione ad una pregressa attività di indagine condotta a carico dell’allora conduttore dell’immobile, tale -OMISSIS-, e dalla quale era emerso l’utilizzo sostanziale dell’immobile quale base di transito per numerosi immigrati provenienti da svariate province italiane, al solo fine di ottenere il rinnovo dei titoli di soggiorno.
Le stesse certificazioni dell’ufficiale dell’anagrafe mostravano come nel giro di due anni (2019-2020), i componenti dello stesso nucleo chiedevano di essere iscritti all’anagrafe, per essere poi cancellati sistematicamente per irreperibilità o emigrazione.
A tacere la considerazione, come riferisce la Questura nella propria memoria difensiva, che la certificazione prodotta dal ricorrente reca la sottoscrizione di un dipendente dell’ufficio -OMISSIS- Municipalità del comune di Napoli tratto in arresto nell’ambito di un procedimento penale per -OMISSIS-.
In relazione ai risultati investigativi, emergeva dunque una condizione conclamata di irreperibilità del ricorrente presso i tre indirizzi indicati.
L’amministrazione ha poi registrato anche la non rintracciabilità fiscale dei redditi dell’impresa individuale, mai localizzata.
L’indagine eseguita ed i riscontri emersi dalla consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate hanno, infatti, disvelato sia il carattere fittizio del luogo di residenza sia l’assenza di capacità reddituale in capo al ricorrente, non essendo dimostrata l’operatività dell’impresa.
A fronte delle circostanze sopra descritte, la Questura di Napoli ha respinto l’istanza di soggiorno poiché basata su dichiarazioni sostanzialmente non veritiere per entrambi gli aspetti: alloggio e situazione lavorativa.
In primo, luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare palese la mancata dimostrazione, già in origine, del requisito della residenza, uno dei principali elementi di legittimazione richiesti dalla disciplina di settore di cui al d.lgs. 109/2012 e da quella generale in materia di immigrazione (artt. 4, 5, 5-bis, d. lgs 286/1998 nonché 13 del D.P.R. 394/1999) prevista per il rilascio del permesso di soggiorno.
Si rammenta che, in materia di iscrizione anagrafica, per i cittadini extracomunitari vige la stessa disciplina dei cittadini italiani.
L'art. 15 del D.P.R. 394/1999, cosi come modificato dall'art. 14 del D.P.R. 334/2004, dispone che "gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune… e che non si procede alla iscrizione anagrafica per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile... ".
Il lavoratore straniero, per dimostrare la regolarità della sua residenza, non solo deve produrre formalmente il relativo certificato o l’iscrizione anagrafica, ma deve provare di essere ivi effettivamente domiciliato e dimorante.
Sul punto, il Consiglio di Stato, con giurisprudenza condivisa, ha da tempo affermato che "la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità del soggetto interessato (Cons. di Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710)".
Con riferimento inoltre alla capacità reddituale, l’art. 4, comma 3, d. lgs. 286/1998 subordina l’ingresso nel territorio dello Stato - e quindi, per effetto del rinvio di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo, il rinnovo del permesso di soggiorno - all’accertamento che lo straniero disponga di mezzi sufficienti ad assicurare il suo sostentamento (giurisprudenza consolidata: Cons Stato, sez. IV, 23 novembre 1999, n. 1753; idem, 4854/2003).
Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge, per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, ove la ditta individuale non è mai stata rintracciata operativa, è lecito dubitare della provenienza lecita delle fonti reddituali dichiarate dal ricorrente.
Il legislatore ha usato l’espressione “deve comunque dimostrare” proprio per sottolineare che il possesso del reddito minimo previsto è un requisito indispensabile per soggiornare lecitamente nel territorio dello Stato italiano.
Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del ricorrente e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché, giova ribadirlo, attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro. In sostanza lo straniero dev’essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire col proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante. Tutto ciò è anche chiaramente finalizzato ad evitare l’aggravio per il pubblico erario con riguardo al diritto ad accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione, garantito ai soggiornanti, da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e che non offrano un’adeguata contropartita in termini di partecipazioni fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per pesare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti.
Da rigettare sono infine le censure relative all’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, posto che la ripetuta condizione di irreperibilità del ricorrente ha reso impossibile per l’amministrazione anticipare formalmente il rigetto al rinnovo del permesso di soggiorno, peraltro atto dovuto una volta che si era palesata l’assenza di entrambi i requisiti per conseguirlo.
3.- Per quanto sopra, il ricorso va quindi respinto.
Si ravvisano, in ogni caso, le giuste ragioni in considerazione della materia controversa per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.