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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:02, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI VITO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VANNUCCI VITO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 Con ricorso depositato in data 22.2.2023, pervenuto alla scrivente a luglio 2023 a seguito di astensione, la società adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni “Voglia il Tribunale di Livorno GdL, contrariis rejectis, previa ogni occorrente pronuncia circa la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dei due provvedimenti del 7.5.19: a. in tesi condannare l' a CP_1 CP_2 corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno di solidarietà, l'importo di € 15.570,00 o quello, seppur maggiore, che sarà ritenuto di giustizia;
b. in ipotesi, e salvo gravame, condannare l' a corrispondere alla CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 15.570,00 o quella, seppur maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
c. in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver presentato, in data 26.10.2016, una prima istanza per assegno di solidarietà ex art. 6 D.I. n. 94343/2016 per n. 10 lavoratori e per un ammontare di n.
3132 ore di riduzione orario da integrare nel periodo 31.10.2016-4.3.2017, domanda accolta con provvedimento datato 27.12.18 che quantificava la retribuzione correlata alle 3132 ore in euro
36.412,20. Parte ricorrente, poi, esponeva che, col provvedimento dell'Ente, era precisato che tale importo “è inferiore al tetto aziendale” mentre in concreto, le ore effettivamente fruite dalla odierna ricorrente con riferimento a tale periodo furono 1.728,5 e l'ammontare degli assegni di solidarietà concretamente corrisposto dall' fu pari ad euro 8.201,09. Chiariva, quindi, la CP_1 che in data 27.09.2017 presentava una seconda domanda per assegno di solidarietà Parte_1 ex art. 6 D.I. n. 94343/2016 sempre per n. 10 lavoratori e per un ammontare di n. 4524 ore da integrare nel periodo 2.10.2017 -31.3.2018, mentre le ore effettivamente utilizzate dalla società avuto riguardo a tale periodo furono soltanto 2317. Deduceva la che, con Parte_1 riferimento a tale seconda domanda, l' con provvedimento 7.05.19 n. 5798/19, respingeva la CP_1 stessa con la motivazione: “L'importo richiesto è superiore a 10 volte gli importi dovuti (1.804,51). Per
l'azienda sono stati già autorizzati euro 36.412,00. Quindi non c'è disponibilità (18.045,10-36.412,20)”. Parte ricorrente, ancora, allegava di aver presentato, in data 27.12.2018, una terza domanda per assegno di solidarietà ex art. 6 D.I. n. 94343/2016 questa volta per n. 6 lavoratori e per un ammontare di n.
1724 ore da integrare nel periodo 31.12.2018-3.3.2019, respinta con provvedimento 7.5.19 n.
8570/19, con la medesima motivazione posta a sostegno del secondo rigetto. La Parte_1 quindi, lamentava essenzialmente che l' aveva contravvenuto alla corretta interpretazione CP_1 degli art. 29 D. Lgs. 148/15 e 6 e 11 del D. M. n. 94343 per aver tenuto conto degli importi deliberati (€ 36.412,20) e non, invece, soltanto di quelli effettivamente usufruiti e agiva eventualmente anche per il risarcimento del danno in base all'affidamento della ricorrente. pagina 3 di 13 Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente contestava la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno, eccepiva il difetto di giurisdizione e contestava la avversa quantificazione delle ore, dei giorni e anche delle sommatorie (residui disponibili) dedotti dalla ricorrente, conteggio che non avrebbe tenuto conto nella prospettazione dell'Ente della reale quantificazione desumibile dai flussi effettivi.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto darsi atto, anche al fine di delimitare l'oggetto del giudizio, che come rilevato da entrambi i procuratori rispetto alla domanda relativa al periodo compreso tra il 31/12/2018 ed il
31/03/2019 l' ha provveduto in autotutela nelle more dello svolgimento della consulenza CP_1 tecnica all'autorizzazione oggetto di causa, di talché in punto è cessata la materia del contendere, salvo il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere anche interessi da quantificarsi nella misura di legge.
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere con riferimento alla “terza domanda”, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto riconoscimento in autotutela, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice in punto, salvo quanto detto circa gli interessi.
pagina 4 di 13 Ora, posto che avuto riguardo al periodo compreso tra il 31.10.2016 ed il 4.3.2017 la domanda era già stata accolta (come pure dedotto in ricorso) e che con riferimento al periodo oggetto della
“terza domanda” è intervenuta l'autorizzazione in autotutela di cui si è detto residua unicamente, quale oggetto di giudizio, il periodo compreso tra il 2.10.2017 ed il 31.3.2018.
Orbene, avuto riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione non può mancare di osservarsi che, per come concretamente formulata in memoria, la stessa è inammissibile. In effetti, come noto, la parte che eccepisce il difetto di giurisdizione è gravata dell'obbligo di indicare in favore di quale altro, diverso, organo ritenga esistente la giurisdizione in relazione alle domande proposte dall'attore e per quali motivi sia convinto di ciò, anche in ragione del diritto di difesa della controparte.
In punto, comunque, deve dirsi che il procuratore di parte resistente, in sede di udienza di discussione ha rinunciato all'eccezione in parola (cfr. verbale di udienza odierna).
L'eccezione di decadenza, poi, è infondata atteso che nel caso di specie, con riferimento alla
“seconda domanda” - ovvero l'unica residua - non esiste alcun espresso provvedimento dell' CP_1 di concessione del trattamento di integrazione salariale in parola.
In altri termini, difetta un provvedimento che riconosca il diritto e quantifichi le somme che devono essere richieste a pena di decadenza.
In effetti, l'art. 7, D. Lgs. 148/2025 richiamato dall' in memoria allorquando prevede “1. Il CP_1 pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme CP_1 per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.” si riferisce espressamente alla concessione, ovvero al provvedimento di concessione.
Peraltro, la Corte di Cassazione - pur con riferimento all'ipotesi di domanda accolta parzialmente - ha sostenuto che la domanda amministrativa resta del tutto estranea in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale
(cfr. Cass., Sez. VI, 4858/2022 e Cass., Sez. Lav., 16758/2023). pagina 5 di 13 In aggiunta, deve poi dirsi che, nel caso in esame, è intervenuta la comunicazione mail del
5.11.2019 (cfr. doc. 20 allegato al ricorso) del seguente tenore “in merito alla questione relativa al FIS respinto alla ditta nell'attesa delle implementazioni procedurali e considerate le peculiarità della Parte_1 prestazione, l'operazione di sistemazione delle domande presentate dalla ditta richiederà un intervento manuale da parte ella nostra Direzione Generale. A tal fine, ci viene richiesto che il legale rappresentante dell'azienda dichiari sotto la propria responsabilità di aver completato l'invio dei relativi flussi, nonché l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore in termini di periodi, lavoratori ore e importi. Da parte nostra dovremo poi verificare quanto dichiarato, mediante un controllo sui flussi trasmessi. Occorre precisare che successivamente alla predetta dichiarazione, la procedura considererà la situazione dell'azienda come consolidata e che eventuali flussi inviati successivamente non consentiranno l'accredito della correlata contribuzione. Una volta quantificati gli importi complessivamente fruiti, verrà effettuato a livello centrale l'intervento sulla procedura, al fine di consentire all'azienda di usufruire dei periodi/ore/importi non utilizzati. Le chiedo dunque come d'accordo di veicolare la predetta richiesta all'azienda e di trasmetterci suo tramite, se possibile, tutta la documentazione corredata dal documento di identità del legale rappresentante firmatario delle predette dichiarazioni”.
Tale comunicazione prova la sussistenza di un iter di esame delle istanze per cui è causa e, in parallelo, conforta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Tanto premesso, nel merito, giova ricordare che il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), gestione speciale dell' è disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 148/15 per cui “Sono soggetti alla disciplina del CP_1 fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.”.
A norma dell'art. 31 D. Lgs. 148/15, poi, il FIS “A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.”.
pagina 6 di 13 Deve infine dirsi che, in virtù dell'art. 29, co. 4 D. Lgs. 148/15 “Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso”.
pagina 7 di 13 Orbene, con riferimento all'unica domanda residua (la seconda) il CTU nominato ha chiarito “Ad avviso dello scrivente CTU è fondamentale precisare che con riferimento alla domanda periodo 31/10/2016- CP_ 04/03/2017, l'importo autorizzato dall' pari a euro 36.412,20 non si riferisce al cd. “tetto aziendale” CP_ disciplinato dall'art. 11 D.I. n. 94343/2016 dell'epoca. Infatti in base alla Prassi l'ente in fase di autorizzazione effettua una “stima” degli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti, stimando altresì la contribuzione correlata ex art. 40, Legge n.183/2010 utile al conseguimento della pensione e accreditata da parte dell'Ente. A CP_ corroborare ciò il messaggio n. 3617/2017 che fornisce indicazioni in merito alla gestione del cd. “tetto aziendale” al paragrafo 2) specifica “..Si precisa che negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata..”. L'importo pari a € 36.412,20 comprende quindi una stima dell'integrazione salariale e l'incidenza della relativa contribuzione correlata. Il calcolo relativo al “tetto aziendale”
(peraltro istituto abrogato a partire da gennaio 2022) è ben diverso. In base agli artt. 29, comma 3 e art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015, è il decreto interministeriale (in questo caso DI n. 94343/2016) che determina l'aliquota di contribuzione ordinaria (ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo) volta a finanziare il Fondo di Integrazione Salariale ed utile ad individuare il cd. “tetto aziendale”. Infatti per fare ciò è necessario calcolare la contribuzione ordinaria dovuta all'epoca dalla singola azienda (aliquota 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti e
0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti) con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo (1 gennaio 2016) alla data di presentazione dell'istanza di integrazione salariale. Pertanto anche in base a quanto previsto dal quesito del Sig. Giudice “….formulando, se necessario, ipotesi alternative..” il sottoscritto CTU ha provveduto a calcolare il tetto aziendale applicando l'aliquota pari allo 0,45% (organico medio aziendale maggiore di cinque e inferiore a quindici dipendenti) agli imponibili previdenziali relativi al suddetto periodo, decurtando gli importi di integrazione salariale + contribuzione correlata effettivamente fruiti dalla ricorrente nel biennio mobile. A seguito dell'autorizzazione del sig. Giudice del 03/10/2024, il sottoscritto CTU ha effettuato CP_ l'accesso nei sistemi informatici dell' riscontrando gli imponibili previdenziali in questione dalle ricevute ex DM in possesso e conosciuti da entrambe le parti (allegato 2) e sono stati quindi effettuati i calcoli del tetto aziendale alla data di presentazione di ogni singola domanda (allegato 3 domanda 02/10/2017-31/03/2018) e (allegato 4 domanda 31/12/2018-31/03/2019). Per completezza, a decorrere da gennaio 2018 la determinazione progressiva del tetto aziendale in base alla contribuzione dovuta dall'azienda (10 volte anno 2017, 8 volte anno
2018, sette volte anno 2019, sei volte anno 2020 e cinque volte anno 2021-a regime 4 volte) è stata abrogata ai pagina 8 di 13 sensi dell'art. 1, comma 159, Legge n. 205/2017 introducendo contestualmente un unico limite pari a 10 volte la contribuzione dovuta (come già anticipato l'istituto è stato successivamente abrogato a decorrere da gennaio 2022).
All'esito dei conteggi è risultato quanto segue: a) domanda periodo 31/10/2016-04/03/2017 (autorizzata da CP_ : (tetto aziendale non applicabile per deroga temporanea); b) allegato 3 - domanda periodo 02/10/2017- CP_ 31/03/2018 (respinta da : -tetto aziendale 16.382,34€; -importo fruito nel biennio mobile 18.798,46€; - tetto aziendale disponibile -2.416,12€. Domanda teoricamente non autorizzabile. c) allegato 4 - domanda periodo CP_ 31/12/2018-31/03/2019 (respinta da -tetto aziendale 28.742,27€; -importo fruito nel biennio mobile
8.962,62€ ossia da Gennaio 2017 a dicembre 2018 (non sono stati considerati gli importi fruiti con riferimento alla domanda periodo 02/10/2017-31/03/2018 poiché la domanda è teoricamente non autorizzabile per CP_ sforamento del tetto aziendale e di fatto non è stata autorizzata da;
-tetto aziendale disponibile 19.779,65€.
Domanda teoricamente autorizzabile. (..) All'interno dei prospetti è possibile riscontrare le ore effettivamente fruite e quelle residue, le settimane fruite e gli importi di integrazione salariale spettanti in base alle ore fruite. È stata individuata altresì la contribuzione correlata ricostruita da LUL relativa alla retribuzione persa causa riduzione/sospensione per integrazione salariale. È fondamentale specificare che l'importo effettivamente fruito dall'azienda è dato dalla somma dell'integrazione salariale lorda con la contribuzione correlata volta a garantire al lavoratore l'accredito dei contributi ai fini pensionistici poiché in virtù degli artt. 34, comma 1, primo periodo,
D.Lgs. n 148/2015 e art. 7, comma 11, DI n. 94343/2016 “..il fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.” Pertanto ad avviso dello scrivente
CTU, il fondo e quindi il tetto aziendale, deve avere la dote sufficiente a garantire l'integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata ai fini pensionistici. (..) In data 03 ottobre 2024 lo scrivente CTU era stato CP_ appositamente autorizzato dal Sig. Giudice ad accedere alla sede e ai sistemi informatici al fine di rispondere compiutamente al quesito così come anche specificato durante le operazioni peritali. Inoltre il CTP condivide quanto sostenuto dal CTU con riferimento alla prima e terza domanda, ma non è d'accordo sul calcolo dell'integrazione salariale fruita nel periodo 31/10/2016-04/03/2017. Infatti secondo il CTP l'importo dell'integrazione salariale effettivamente fruita deve essere considerato al netto della ritenuta a carico dipendente pari al 5,84%. Inoltre
l'importo deve essere depurato del contributo addizionale pari al 4% calcolato sulla retribuzione persa in occasione dell'integrazione salariale. In merito a ciò il sottoscritto CTU ritiene condivisibile quanto sostenuto dal CTP, infatti la quota del 5,84% effettivamente è a carico del dipendente e non dell'azienda pertanto è opportuno considerare come fruito l'importo dell'integrazione salariale netta riconosciuta al lavoratore da parte del fondo in luogo di quella lorda. CP_ Peraltro anche il CTP parte resistente nelle sue osservazioni (ut supra) specifica come fruita l'integrazione CP_ salariale netta + contribuzione correlata così come anche risultante da archivi e memorie difensive. Per quanto pagina 9 di 13 concerne altresì lo scomputo del contributo addizionale del 4% lo scrivente CTU ritiene condivisibile quanto sostenuto dal CTP, in effetti il predetto contributo addizionale è versato al fondo compensando parzialmente l'esborso necessario per il pagamento dell'integrazione salariale e il versamento della contribuzione correlata utile all'accredito pensionistico dei lavoratori. Con riferimento al calcolo del tetto aziendale relativo alla seconda domanda periodo
02/10/2017-31/03/2018, il CTP ritiene autorizzabile la domanda in quanto il tetto aziendale calcolato dal
CTU pari a euro 16.382,34 è di poco inferiore all'importo effettivamente fruito dalla ricorrente così come calcolato dal CTP pari a euro 17.234,67 pertanto secondo il CTP sussiste capienza dell'integrazione salariale richiesta fino a concorrenza a euro 16.382,34. In merito a ciò il sottoscritto CTU non è d'accordo con il CTP. Il calcolo del tetto aziendale alla presentazione della domanda di integrazione salariale è utile per verificare se sussiste capienza al fine CP_ della concessione della domanda da parte dell' In base alla norma e alla Prassi dell'epoca l'importo di integrazione salariale effettivamente fruito dall'azienda nel biennio mobile deve essere scomputato dal tetto aziendale.
L'importo dell'integrazione salariale effettivamente fruita nel biennio mobile è superiore al tetto aziendale disponibile alla data di presentazione della domanda e quindi ad avviso dello scrivente CTU non è possibile autorizzare l'integrazione salariale nemmeno fino a concorrenza (in base a quanto indicato dal CTP l'importo fruito nel biennio euro 17.234,67 > tetto disponibile pari a euro 16.382,34). Considerato quanto sopra, per una più ampia e completa valutazione, lo scrivente CTU ha predisposto ulteriori conteggi tenendo conto delle osservazioni dei CTP esclusivamente condivise dal CTU. Tuttavia è importante precisare che i risultati contabili dei vari conteggi, hanno registrato la mancata capienza del tetto aziendale con riferimento alla seconda domanda periodo 02/10/2017-
31/03/2018. (..) Dal tetto aziendale è stato scomputato l'importo netto dell'integrazione salariale effettivamente fruita nel biennio mobile (al netto del contributo pari al 5,84% a carico dipendente) e l'importo relativo alla contribuzione correlata, utile all'accredito ai fini pensionistici, quest'ultimo calcolato sulla retribuzione persa a causa della sospensione/riduzione. Inoltre è stato scomputato dal suddetto importo anche la contribuzione addizionale pari al 4% anch'essa calcolata sulla retribuzione persa. I conteggi sono stati effettuati in base ai dati presenti nel LUL e ai prospetti già menzionati e allegati. Ai fini dell'individuazione del plafond disponibile relativo al tetto aziendale è stata applicata la seguente formula: tetto aziendale disponibile= =importo tetto aziendale disponibile alla data di presentazione della domanda- (integrazione salariale netta fruita nel biennio mobile + contribuzione correlata contributo addizionale 4% sulla retribuzione persa) Pertanto i conteggi hanno determinato quanto segue:
a) domanda periodo 31/10/2016-04/03/2017: importo integrazione salariale netta fruita: € 10.715,60
(integrazione lorda 11.380,21- ritenuta carico dipendente 664,60); contribuzione correlata: € 7.418,25 (33% di
22.479,55); contribuzione addizionale: € 899,18 (4% di 22.479,55); tetto aziendale non applicabile per deroga CP_ temporanea. Domanda autorizzata da b) domanda periodo 02/10/2017-31/03/2018: tetto aziendale pagina 10 di 13 disponibile alla data di presentazione della domanda € 16.382,34- (integrazione salariale netta fruita nel biennio mobile 10.715,60 + contribuzione correlata 7.418,25 - contributo addizionale 4% sulla retribuzione persa
899,18)= - 852,33 €. tetto aziendale disponibile € – 852,33 (16.382,34-17.234,67). Domanda non autorizzabile (neanche parzialmente) per carenza di fondi (saldo plafond disponibile negativo). c) domanda periodo
31/12/2018-31/03/2019 tetto aziendale disponibile alla data di presentazione della domanda € 28.742,27-
(integrazione salariale netta fruita nel biennio mobile 5.170,13 + contribuzione correlata 3.471,84 - contributo addizionale 4% sulla retribuzione persa 420,83)= 20.521,13 €. tetto aziendale disponibile € 20.521,13. CP_ Domanda autorizzata da in autotutela.” (cfr. elaborato peritale in atti versato).
Orbene, alla luce delle motivate conclusioni del CTU nominato, che ha preso precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte ricorrente, deve dunque affermarsi che la domanda relativa al periodo 2.10.2017 ed il 31.3.2018 non era autorizzabile poiché, tenuto conto del tetto aziendale individuato e dell'importo fruito nel biennio mobile, il tetto aziendale disponibile dava un saldo negativo, non sussisteva insomma la capienza con riferimento a tale domanda.
Deve infine dirsi che non sussistono i presupposti per il chiesto risarcimento del danno chiesto in subordine atteso che, a prescindere da ogni ulteriore argomentazione, come emerso in esito alla
CTU, correttamente non è stata erogata tale prestazione e che, sotto altro profilo, non può dirsi sussistere più che una mera aspettativa in capo alla ricorrente.
Insomma, la domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno deve essere rigettata atteso che la condotta tenuta dalla prima, e ben vedere, non ha violato alcuna disposizione di legge e difettando, dunque, il requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.
pagina 11 di 13 Deve poi ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte “15. Questa Corte di legittimità ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (così da ultimo Cass. n. 31233 del 2018, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del 2008 e 16601 del 2017). 16. Tali considerazioni depongono per l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. Questa Corte nella sentenza n. 3023 del 2010 ha chiarito che qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa,
è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita. 17. Il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sè stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico). 18. Incombe però sul lavoratore, in ossequio ai principi generali sopra esposti e richiamati anche dal giudice di merito, dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, di un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/08 sopra richiamato e dai successivi arresti conformi.” (cfr. in motivazione Cass., Sez. Lav., 4886/2020).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
pagina 12 di 13 La reciproca soccombenza, la peculiarità della questione, in uno con l'assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione specifica costituiscono ragione per giustificare integralmente la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU invece devono essere poste a carico di parte resistente atteso il riconoscimento in autotutela della “terza domanda” sulla scorta della CTU CP_1 stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessata materia del contendere sulla sola somma capitale quantificata in CTU in euro 8.354,42 con riferimento alla terza istanza FIS e condanna l' al pagamento di CP_1 interessi da quantificarsi nella misura di legge, rigettando per il resto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
LIVORNO, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:02, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNUCCI VITO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VANNUCCI VITO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 Con ricorso depositato in data 22.2.2023, pervenuto alla scrivente a luglio 2023 a seguito di astensione, la società adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti Parte_1 conclusioni “Voglia il Tribunale di Livorno GdL, contrariis rejectis, previa ogni occorrente pronuncia circa la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dei due provvedimenti del 7.5.19: a. in tesi condannare l' a CP_1 CP_2 corrispondere alla ricorrente, a titolo di assegno di solidarietà, l'importo di € 15.570,00 o quello, seppur maggiore, che sarà ritenuto di giustizia;
b. in ipotesi, e salvo gravame, condannare l' a corrispondere alla CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 15.570,00 o quella, seppur maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
c. in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente di aver presentato, in data 26.10.2016, una prima istanza per assegno di solidarietà ex art. 6 D.I. n. 94343/2016 per n. 10 lavoratori e per un ammontare di n.
3132 ore di riduzione orario da integrare nel periodo 31.10.2016-4.3.2017, domanda accolta con provvedimento datato 27.12.18 che quantificava la retribuzione correlata alle 3132 ore in euro
36.412,20. Parte ricorrente, poi, esponeva che, col provvedimento dell'Ente, era precisato che tale importo “è inferiore al tetto aziendale” mentre in concreto, le ore effettivamente fruite dalla odierna ricorrente con riferimento a tale periodo furono 1.728,5 e l'ammontare degli assegni di solidarietà concretamente corrisposto dall' fu pari ad euro 8.201,09. Chiariva, quindi, la CP_1 che in data 27.09.2017 presentava una seconda domanda per assegno di solidarietà Parte_1 ex art. 6 D.I. n. 94343/2016 sempre per n. 10 lavoratori e per un ammontare di n. 4524 ore da integrare nel periodo 2.10.2017 -31.3.2018, mentre le ore effettivamente utilizzate dalla società avuto riguardo a tale periodo furono soltanto 2317. Deduceva la che, con Parte_1 riferimento a tale seconda domanda, l' con provvedimento 7.05.19 n. 5798/19, respingeva la CP_1 stessa con la motivazione: “L'importo richiesto è superiore a 10 volte gli importi dovuti (1.804,51). Per
l'azienda sono stati già autorizzati euro 36.412,00. Quindi non c'è disponibilità (18.045,10-36.412,20)”. Parte ricorrente, ancora, allegava di aver presentato, in data 27.12.2018, una terza domanda per assegno di solidarietà ex art. 6 D.I. n. 94343/2016 questa volta per n. 6 lavoratori e per un ammontare di n.
1724 ore da integrare nel periodo 31.12.2018-3.3.2019, respinta con provvedimento 7.5.19 n.
8570/19, con la medesima motivazione posta a sostegno del secondo rigetto. La Parte_1 quindi, lamentava essenzialmente che l' aveva contravvenuto alla corretta interpretazione CP_1 degli art. 29 D. Lgs. 148/15 e 6 e 11 del D. M. n. 94343 per aver tenuto conto degli importi deliberati (€ 36.412,20) e non, invece, soltanto di quelli effettivamente usufruiti e agiva eventualmente anche per il risarcimento del danno in base all'affidamento della ricorrente. pagina 3 di 13 Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente contestava la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno, eccepiva il difetto di giurisdizione e contestava la avversa quantificazione delle ore, dei giorni e anche delle sommatorie (residui disponibili) dedotti dalla ricorrente, conteggio che non avrebbe tenuto conto nella prospettazione dell'Ente della reale quantificazione desumibile dai flussi effettivi.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU contabile ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto darsi atto, anche al fine di delimitare l'oggetto del giudizio, che come rilevato da entrambi i procuratori rispetto alla domanda relativa al periodo compreso tra il 31/12/2018 ed il
31/03/2019 l' ha provveduto in autotutela nelle more dello svolgimento della consulenza CP_1 tecnica all'autorizzazione oggetto di causa, di talché in punto è cessata la materia del contendere, salvo il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere anche interessi da quantificarsi nella misura di legge.
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere con riferimento alla “terza domanda”, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto riconoscimento in autotutela, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice in punto, salvo quanto detto circa gli interessi.
pagina 4 di 13 Ora, posto che avuto riguardo al periodo compreso tra il 31.10.2016 ed il 4.3.2017 la domanda era già stata accolta (come pure dedotto in ricorso) e che con riferimento al periodo oggetto della
“terza domanda” è intervenuta l'autorizzazione in autotutela di cui si è detto residua unicamente, quale oggetto di giudizio, il periodo compreso tra il 2.10.2017 ed il 31.3.2018.
Orbene, avuto riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione non può mancare di osservarsi che, per come concretamente formulata in memoria, la stessa è inammissibile. In effetti, come noto, la parte che eccepisce il difetto di giurisdizione è gravata dell'obbligo di indicare in favore di quale altro, diverso, organo ritenga esistente la giurisdizione in relazione alle domande proposte dall'attore e per quali motivi sia convinto di ciò, anche in ragione del diritto di difesa della controparte.
In punto, comunque, deve dirsi che il procuratore di parte resistente, in sede di udienza di discussione ha rinunciato all'eccezione in parola (cfr. verbale di udienza odierna).
L'eccezione di decadenza, poi, è infondata atteso che nel caso di specie, con riferimento alla
“seconda domanda” - ovvero l'unica residua - non esiste alcun espresso provvedimento dell' CP_1 di concessione del trattamento di integrazione salariale in parola.
In altri termini, difetta un provvedimento che riconosca il diritto e quantifichi le somme che devono essere richieste a pena di decadenza.
In effetti, l'art. 7, D. Lgs. 148/2025 richiamato dall' in memoria allorquando prevede “1. Il CP_1 pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme CP_1 per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.” si riferisce espressamente alla concessione, ovvero al provvedimento di concessione.
Peraltro, la Corte di Cassazione - pur con riferimento all'ipotesi di domanda accolta parzialmente - ha sostenuto che la domanda amministrativa resta del tutto estranea in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale
(cfr. Cass., Sez. VI, 4858/2022 e Cass., Sez. Lav., 16758/2023). pagina 5 di 13 In aggiunta, deve poi dirsi che, nel caso in esame, è intervenuta la comunicazione mail del
5.11.2019 (cfr. doc. 20 allegato al ricorso) del seguente tenore “in merito alla questione relativa al FIS respinto alla ditta nell'attesa delle implementazioni procedurali e considerate le peculiarità della Parte_1 prestazione, l'operazione di sistemazione delle domande presentate dalla ditta richiederà un intervento manuale da parte ella nostra Direzione Generale. A tal fine, ci viene richiesto che il legale rappresentante dell'azienda dichiari sotto la propria responsabilità di aver completato l'invio dei relativi flussi, nonché l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore in termini di periodi, lavoratori ore e importi. Da parte nostra dovremo poi verificare quanto dichiarato, mediante un controllo sui flussi trasmessi. Occorre precisare che successivamente alla predetta dichiarazione, la procedura considererà la situazione dell'azienda come consolidata e che eventuali flussi inviati successivamente non consentiranno l'accredito della correlata contribuzione. Una volta quantificati gli importi complessivamente fruiti, verrà effettuato a livello centrale l'intervento sulla procedura, al fine di consentire all'azienda di usufruire dei periodi/ore/importi non utilizzati. Le chiedo dunque come d'accordo di veicolare la predetta richiesta all'azienda e di trasmetterci suo tramite, se possibile, tutta la documentazione corredata dal documento di identità del legale rappresentante firmatario delle predette dichiarazioni”.
Tale comunicazione prova la sussistenza di un iter di esame delle istanze per cui è causa e, in parallelo, conforta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Tanto premesso, nel merito, giova ricordare che il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), gestione speciale dell' è disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 148/15 per cui “Sono soggetti alla disciplina del CP_1 fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.”.
A norma dell'art. 31 D. Lgs. 148/15, poi, il FIS “A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.”.
pagina 6 di 13 Deve infine dirsi che, in virtù dell'art. 29, co. 4 D. Lgs. 148/15 “Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso”.
pagina 7 di 13 Orbene, con riferimento all'unica domanda residua (la seconda) il CTU nominato ha chiarito “Ad avviso dello scrivente CTU è fondamentale precisare che con riferimento alla domanda periodo 31/10/2016- CP_ 04/03/2017, l'importo autorizzato dall' pari a euro 36.412,20 non si riferisce al cd. “tetto aziendale” CP_ disciplinato dall'art. 11 D.I. n. 94343/2016 dell'epoca. Infatti in base alla Prassi l'ente in fase di autorizzazione effettua una “stima” degli importi necessari a coprire i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti, stimando altresì la contribuzione correlata ex art. 40, Legge n.183/2010 utile al conseguimento della pensione e accreditata da parte dell'Ente. A CP_ corroborare ciò il messaggio n. 3617/2017 che fornisce indicazioni in merito alla gestione del cd. “tetto aziendale” al paragrafo 2) specifica “..Si precisa che negli importi concessi sono ricompresi i costi relativi alla prestazione (al lordo del contributo del 5,84 per cento di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ove previsto) ed alla contribuzione correlata..”. L'importo pari a € 36.412,20 comprende quindi una stima dell'integrazione salariale e l'incidenza della relativa contribuzione correlata. Il calcolo relativo al “tetto aziendale”
(peraltro istituto abrogato a partire da gennaio 2022) è ben diverso. In base agli artt. 29, comma 3 e art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015, è il decreto interministeriale (in questo caso DI n. 94343/2016) che determina l'aliquota di contribuzione ordinaria (ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo) volta a finanziare il Fondo di Integrazione Salariale ed utile ad individuare il cd. “tetto aziendale”. Infatti per fare ciò è necessario calcolare la contribuzione ordinaria dovuta all'epoca dalla singola azienda (aliquota 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti e
0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti) con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo (1 gennaio 2016) alla data di presentazione dell'istanza di integrazione salariale. Pertanto anche in base a quanto previsto dal quesito del Sig. Giudice “….formulando, se necessario, ipotesi alternative..” il sottoscritto CTU ha provveduto a calcolare il tetto aziendale applicando l'aliquota pari allo 0,45% (organico medio aziendale maggiore di cinque e inferiore a quindici dipendenti) agli imponibili previdenziali relativi al suddetto periodo, decurtando gli importi di integrazione salariale + contribuzione correlata effettivamente fruiti dalla ricorrente nel biennio mobile. A seguito dell'autorizzazione del sig. Giudice del 03/10/2024, il sottoscritto CTU ha effettuato CP_ l'accesso nei sistemi informatici dell' riscontrando gli imponibili previdenziali in questione dalle ricevute ex DM in possesso e conosciuti da entrambe le parti (allegato 2) e sono stati quindi effettuati i calcoli del tetto aziendale alla data di presentazione di ogni singola domanda (allegato 3 domanda 02/10/2017-31/03/2018) e (allegato 4 domanda 31/12/2018-31/03/2019). Per completezza, a decorrere da gennaio 2018 la determinazione progressiva del tetto aziendale in base alla contribuzione dovuta dall'azienda (10 volte anno 2017, 8 volte anno
2018, sette volte anno 2019, sei volte anno 2020 e cinque volte anno 2021-a regime 4 volte) è stata abrogata ai pagina 8 di 13 sensi dell'art. 1, comma 159, Legge n. 205/2017 introducendo contestualmente un unico limite pari a 10 volte la contribuzione dovuta (come già anticipato l'istituto è stato successivamente abrogato a decorrere da gennaio 2022).
All'esito dei conteggi è risultato quanto segue: a) domanda periodo 31/10/2016-04/03/2017 (autorizzata da CP_ : (tetto aziendale non applicabile per deroga temporanea); b) allegato 3 - domanda periodo 02/10/2017- CP_ 31/03/2018 (respinta da : -tetto aziendale 16.382,34€; -importo fruito nel biennio mobile 18.798,46€; - tetto aziendale disponibile -2.416,12€. Domanda teoricamente non autorizzabile. c) allegato 4 - domanda periodo CP_ 31/12/2018-31/03/2019 (respinta da -tetto aziendale 28.742,27€; -importo fruito nel biennio mobile
8.962,62€ ossia da Gennaio 2017 a dicembre 2018 (non sono stati considerati gli importi fruiti con riferimento alla domanda periodo 02/10/2017-31/03/2018 poiché la domanda è teoricamente non autorizzabile per CP_ sforamento del tetto aziendale e di fatto non è stata autorizzata da;
-tetto aziendale disponibile 19.779,65€.
Domanda teoricamente autorizzabile. (..) All'interno dei prospetti è possibile riscontrare le ore effettivamente fruite e quelle residue, le settimane fruite e gli importi di integrazione salariale spettanti in base alle ore fruite. È stata individuata altresì la contribuzione correlata ricostruita da LUL relativa alla retribuzione persa causa riduzione/sospensione per integrazione salariale. È fondamentale specificare che l'importo effettivamente fruito dall'azienda è dato dalla somma dell'integrazione salariale lorda con la contribuzione correlata volta a garantire al lavoratore l'accredito dei contributi ai fini pensionistici poiché in virtù degli artt. 34, comma 1, primo periodo,
D.Lgs. n 148/2015 e art. 7, comma 11, DI n. 94343/2016 “..il fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.” Pertanto ad avviso dello scrivente
CTU, il fondo e quindi il tetto aziendale, deve avere la dote sufficiente a garantire l'integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata ai fini pensionistici. (..) In data 03 ottobre 2024 lo scrivente CTU era stato CP_ appositamente autorizzato dal Sig. Giudice ad accedere alla sede e ai sistemi informatici al fine di rispondere compiutamente al quesito così come anche specificato durante le operazioni peritali. Inoltre il CTP condivide quanto sostenuto dal CTU con riferimento alla prima e terza domanda, ma non è d'accordo sul calcolo dell'integrazione salariale fruita nel periodo 31/10/2016-04/03/2017. Infatti secondo il CTP l'importo dell'integrazione salariale effettivamente fruita deve essere considerato al netto della ritenuta a carico dipendente pari al 5,84%. Inoltre
l'importo deve essere depurato del contributo addizionale pari al 4% calcolato sulla retribuzione persa in occasione dell'integrazione salariale. In merito a ciò il sottoscritto CTU ritiene condivisibile quanto sostenuto dal CTP, infatti la quota del 5,84% effettivamente è a carico del dipendente e non dell'azienda pertanto è opportuno considerare come fruito l'importo dell'integrazione salariale netta riconosciuta al lavoratore da parte del fondo in luogo di quella lorda. CP_ Peraltro anche il CTP parte resistente nelle sue osservazioni (ut supra) specifica come fruita l'integrazione CP_ salariale netta + contribuzione correlata così come anche risultante da archivi e memorie difensive. Per quanto pagina 9 di 13 concerne altresì lo scomputo del contributo addizionale del 4% lo scrivente CTU ritiene condivisibile quanto sostenuto dal CTP, in effetti il predetto contributo addizionale è versato al fondo compensando parzialmente l'esborso necessario per il pagamento dell'integrazione salariale e il versamento della contribuzione correlata utile all'accredito pensionistico dei lavoratori. Con riferimento al calcolo del tetto aziendale relativo alla seconda domanda periodo
02/10/2017-31/03/2018, il CTP ritiene autorizzabile la domanda in quanto il tetto aziendale calcolato dal
CTU pari a euro 16.382,34 è di poco inferiore all'importo effettivamente fruito dalla ricorrente così come calcolato dal CTP pari a euro 17.234,67 pertanto secondo il CTP sussiste capienza dell'integrazione salariale richiesta fino a concorrenza a euro 16.382,34. In merito a ciò il sottoscritto CTU non è d'accordo con il CTP. Il calcolo del tetto aziendale alla presentazione della domanda di integrazione salariale è utile per verificare se sussiste capienza al fine CP_ della concessione della domanda da parte dell' In base alla norma e alla Prassi dell'epoca l'importo di integrazione salariale effettivamente fruito dall'azienda nel biennio mobile deve essere scomputato dal tetto aziendale.
L'importo dell'integrazione salariale effettivamente fruita nel biennio mobile è superiore al tetto aziendale disponibile alla data di presentazione della domanda e quindi ad avviso dello scrivente CTU non è possibile autorizzare l'integrazione salariale nemmeno fino a concorrenza (in base a quanto indicato dal CTP l'importo fruito nel biennio euro 17.234,67 > tetto disponibile pari a euro 16.382,34). Considerato quanto sopra, per una più ampia e completa valutazione, lo scrivente CTU ha predisposto ulteriori conteggi tenendo conto delle osservazioni dei CTP esclusivamente condivise dal CTU. Tuttavia è importante precisare che i risultati contabili dei vari conteggi, hanno registrato la mancata capienza del tetto aziendale con riferimento alla seconda domanda periodo 02/10/2017-
31/03/2018. (..) Dal tetto aziendale è stato scomputato l'importo netto dell'integrazione salariale effettivamente fruita nel biennio mobile (al netto del contributo pari al 5,84% a carico dipendente) e l'importo relativo alla contribuzione correlata, utile all'accredito ai fini pensionistici, quest'ultimo calcolato sulla retribuzione persa a causa della sospensione/riduzione. Inoltre è stato scomputato dal suddetto importo anche la contribuzione addizionale pari al 4% anch'essa calcolata sulla retribuzione persa. I conteggi sono stati effettuati in base ai dati presenti nel LUL e ai prospetti già menzionati e allegati. Ai fini dell'individuazione del plafond disponibile relativo al tetto aziendale è stata applicata la seguente formula: tetto aziendale disponibile= =importo tetto aziendale disponibile alla data di presentazione della domanda- (integrazione salariale netta fruita nel biennio mobile + contribuzione correlata contributo addizionale 4% sulla retribuzione persa) Pertanto i conteggi hanno determinato quanto segue:
a) domanda periodo 31/10/2016-04/03/2017: importo integrazione salariale netta fruita: € 10.715,60
(integrazione lorda 11.380,21- ritenuta carico dipendente 664,60); contribuzione correlata: € 7.418,25 (33% di
22.479,55); contribuzione addizionale: € 899,18 (4% di 22.479,55); tetto aziendale non applicabile per deroga CP_ temporanea. Domanda autorizzata da b) domanda periodo 02/10/2017-31/03/2018: tetto aziendale pagina 10 di 13 disponibile alla data di presentazione della domanda € 16.382,34- (integrazione salariale netta fruita nel biennio mobile 10.715,60 + contribuzione correlata 7.418,25 - contributo addizionale 4% sulla retribuzione persa
899,18)= - 852,33 €. tetto aziendale disponibile € – 852,33 (16.382,34-17.234,67). Domanda non autorizzabile (neanche parzialmente) per carenza di fondi (saldo plafond disponibile negativo). c) domanda periodo
31/12/2018-31/03/2019 tetto aziendale disponibile alla data di presentazione della domanda € 28.742,27-
(integrazione salariale netta fruita nel biennio mobile 5.170,13 + contribuzione correlata 3.471,84 - contributo addizionale 4% sulla retribuzione persa 420,83)= 20.521,13 €. tetto aziendale disponibile € 20.521,13. CP_ Domanda autorizzata da in autotutela.” (cfr. elaborato peritale in atti versato).
Orbene, alla luce delle motivate conclusioni del CTU nominato, che ha preso precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte ricorrente, deve dunque affermarsi che la domanda relativa al periodo 2.10.2017 ed il 31.3.2018 non era autorizzabile poiché, tenuto conto del tetto aziendale individuato e dell'importo fruito nel biennio mobile, il tetto aziendale disponibile dava un saldo negativo, non sussisteva insomma la capienza con riferimento a tale domanda.
Deve infine dirsi che non sussistono i presupposti per il chiesto risarcimento del danno chiesto in subordine atteso che, a prescindere da ogni ulteriore argomentazione, come emerso in esito alla
CTU, correttamente non è stata erogata tale prestazione e che, sotto altro profilo, non può dirsi sussistere più che una mera aspettativa in capo alla ricorrente.
Insomma, la domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno deve essere rigettata atteso che la condotta tenuta dalla prima, e ben vedere, non ha violato alcuna disposizione di legge e difettando, dunque, il requisito dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.
pagina 11 di 13 Deve poi ricordarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte “15. Questa Corte di legittimità ha costantemente escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene infatti ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (così da ultimo Cass. n. 31233 del 2018, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26972 del 2008 e 16601 del 2017). 16. Tali considerazioni depongono per l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso. Questa Corte nella sentenza n. 3023 del 2010 ha chiarito che qualora il lavoratore, a causa dell'illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa,
è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile, determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell'ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria legittima scelta di vita. 17. Il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, potendo poi essere specificato nella sua accezione di danno esistenziale (quando il lavoratore non ha potuto realizzare sè stesso nella propria scelta di vita legata alla volontà di andare in pensione) e/o di danno biologico (quando il pregiudizio è consistito in una vera e propria lesione dello stato di salute e benessere psico-fisico). 18. Incombe però sul lavoratore, in ossequio ai principi generali sopra esposti e richiamati anche dal giudice di merito, dimostrare, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare secondo i principi del nostro ordinamento giuridico, di un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie, come già chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 26972/08 sopra richiamato e dai successivi arresti conformi.” (cfr. in motivazione Cass., Sez. Lav., 4886/2020).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
pagina 12 di 13 La reciproca soccombenza, la peculiarità della questione, in uno con l'assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione specifica costituiscono ragione per giustificare integralmente la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU invece devono essere poste a carico di parte resistente atteso il riconoscimento in autotutela della “terza domanda” sulla scorta della CTU CP_1 stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessata materia del contendere sulla sola somma capitale quantificata in CTU in euro 8.354,42 con riferimento alla terza istanza FIS e condanna l' al pagamento di CP_1 interessi da quantificarsi nella misura di legge, rigettando per il resto il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
LIVORNO, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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