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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2194/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ischia alla via Osservatorio n. 40 presso lo studio dell'Avv. Ciro Barile (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta certificata: o al numero di fax 0813334493 Email_1
-APPELLANTE
E
, con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._3 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t Email_2
nonché
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t. – e per esso - del procuratore speciale dott. in qualità di Controparte_3
Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, in virtù di atto di conferimento dei poteri sottoscritto dall'Avv. Ernesto Maria RUFFINI, Presidente di
, con procura speciale autenticata dal Notaio Controparte_2
di Roma in data 23.07.25, Rep. n. 183055 – Racc. n. 13239 Persona_2
1 (All. n. 1), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto (All. n. 2), dall'Avv. Carlo Dragoni (C.F.: ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il Suo studio in Napoli (NA) alla via Alessandro Scarlatti n. 60 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. ovvero al n. fax 081.18.67.18.45); Email_3
Controparte_4 [...]
[...
Parte_2
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.11.22 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe indicato espose che in data 17.10.2022 gli erano state notificate:
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002112000 riferibile -per quanto di interesse - a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito elencati nella premessa dai n. 1 a 25 afferenti anche a contributi previdenziali e assistenziali per un importo pari ad euro 60.807,52
- intimazione di pagamento n. 07120229018003825000 avente ad oggetto gli avvisi di addebito indicati al n. 8 e n. 9 della premessa del ricorso e riferibili a contributi previdenziali ed assistenziali emessi dall' sede di Pozzuoli. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 751/2024 pubbl. il 31/01/2024 il Giudice adito accolse parzialmente la domanda e per l'effetto – dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
-annullò le cartelle esattoriali nn 07120170068457737 000 e 07120180001142704 000;
-dichiarò prescritti i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito nn. CP_1
37120130007009161 000, 37120130008747150 000, 37120130016376786 000 e 37120140003134983 000; ridusse il preavviso di iscrizione ipotecaria nella misura dei crediti portati nelle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito sopra indicati: condannò l'istante al pagamento in favore dell' di € 367,90 oltre ulteriori CP_4 interessi di mora dal 24.6.22 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite dell' e dell' . CP_1 CP_4
Con atto depositato presso questa Corte in data 31.7.2024 il ha proposto Parte_1 tempestivo gravame, dolendosi dell'erroneità della valutazione del primo Giudice con riguardo all'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale. In particolare ha contestato la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui non aveva ritenuto maturata la prescrizione dei contributi previdenziali derivanti dagli avvisi di addebito n. 37120160008591019 000, n. 37120160009692358 000, n. 37120160010360645 000 e n. 37120160011890592 000. Ha ritenuto erronea l'interpretazione ed applicazione della normativa emergenziale, rilevando che la sospensione della prescrizione nel periodo COVID era da computarsi per soli 311 giorni. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la parziale riforma della sentenza, chiedendo dichiararsi la prescrizione anche dei suddetti titoli ovvero il n. 37120160008591019 000, n. 37120160009692358 000, n. 37120160010360645 000 e n. 37120160011890592 000; dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o
2 inefficacia del provvedimento gravato nella parte de qua ordinando la proporzionale riduzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della intimazione di pagamento opposta ovvero dichiarare l'estinzione della pretesa contributiva de qua ovvero l'insussistenza del diritto a procedere in riscossione e/o in executivis limitatamente agli avvisi di addebito sopra indicati per i motivi dedotti in narrativa. Vinte le spese. Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati ed che hanno resistito al CP_1 CP_6 gravame invocandone il rigetto. L' non si è costituito. CP_4
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è infondato.
Si controverte in questo grado degli avvisi di addebito n. 37120160008591019 000, n.37120160009692358 000, n. 37120160010360645 000 e n. 37120160011890592 000 notificati rispettivamente in data 24.6.2016, 26.7.2016, 7.9.2016 e 10.12.2016, e del regime di prescrizione applicabile, con riguardo alla disciplina della sospensione dei termini per emergenza COVID.
Secondo la parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non può applicarsi l'art. 68 d.l. 18/2020 bensì i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020: anche applicando la sospensione di 311 giorni ai crediti di cui ai sopra indicati avvisi di addebito, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale dei relativi contributi.
Osserva il collegio che la normativa emergenziale applicata dal Tribunale, ossia l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di 129 giorni di sospensione del termine di prescrizione ovvero di periodo neutro al fine della decorrenza della prescrizione (dal 23.02.2020 al 30.06.2020). Poi l'art. 11, comma 9, del dl 183/2020 convertito nella legge 21/2021 così ha disposto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di ulteriori 182 giorni di sospensione del termine di prescrizione ovvero di periodo neutro al fine della decorrenza della prescrizione (dal 31.12.2020 al 30.06.2021). Di tali norme ha fatto applicazione il Tribunale che ha poi correttamente richiamato l'art.68 d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) che così dispone: “§ Comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini
3 dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
§ Comma 2. “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”
§ Comma 4-bis. “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. L'articolo 12 del d lgs 159/2015 così dispone:
§ Comma 1 “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
§ Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
§ Comma 3. “L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_7 pagamento dur one di cui al comma 1.” Il richiamo è pertinente in quanto l'art. 68 comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si riferisce al caso in cui sia già intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ed è il termine per
4 il versamento a essere sospeso, sia con riferimento alle entrate tributarie che a quelle non tributarie. Il richiamo all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 è espresso e, in quanto collocato in tale ambito, è relativo al caso in cui sia stata già notificata la cartella di pagamento e/o avviso e decorra il termine di versamento. La Suprema Corte ha osservato che “1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (in motivazione C. Cass. Civile Ord. Sez. 1 Num. 960/2025). Dunque, essendo stati correttamente notificati gli avvisi di addebito e vertendosi nella fase di versamento, nel caso in esame deve trovare applicazione l'art. 68 d.l. 18/2020. Ne consegue che, a seguito della sospensione di 542 giorni, la notifica in data 17.10.2022 degli atti opposti risulta tempestiva ed idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese del grado, in considerazione della novità della questione su cui non si registra ancora un intervento univoco consolidato della giurisprudenza di legittimità, possono essere eccezionalmente compensate per intero. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa per intero le spese del grado;
5 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 13 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2194/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Ischia alla via Osservatorio n. 40 presso lo studio dell'Avv. Ciro Barile (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta certificata: o al numero di fax 0813334493 Email_1
-APPELLANTE
E
, con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._3 notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t Email_2
nonché
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t. – e per esso - del procuratore speciale dott. in qualità di Controparte_3
Responsabile Atti introduttivi del Giudizio Campania, in virtù di atto di conferimento dei poteri sottoscritto dall'Avv. Ernesto Maria RUFFINI, Presidente di
, con procura speciale autenticata dal Notaio Controparte_2
di Roma in data 23.07.25, Rep. n. 183055 – Racc. n. 13239 Persona_2
1 (All. n. 1), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto (All. n. 2), dall'Avv. Carlo Dragoni (C.F.: ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il Suo studio in Napoli (NA) alla via Alessandro Scarlatti n. 60 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. ovvero al n. fax 081.18.67.18.45); Email_3
Controparte_4 [...]
[...
Parte_2
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.11.22 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe indicato espose che in data 17.10.2022 gli erano state notificate:
-comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002112000 riferibile -per quanto di interesse - a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito elencati nella premessa dai n. 1 a 25 afferenti anche a contributi previdenziali e assistenziali per un importo pari ad euro 60.807,52
- intimazione di pagamento n. 07120229018003825000 avente ad oggetto gli avvisi di addebito indicati al n. 8 e n. 9 della premessa del ricorso e riferibili a contributi previdenziali ed assistenziali emessi dall' sede di Pozzuoli. CP_1
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 751/2024 pubbl. il 31/01/2024 il Giudice adito accolse parzialmente la domanda e per l'effetto – dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
-annullò le cartelle esattoriali nn 07120170068457737 000 e 07120180001142704 000;
-dichiarò prescritti i contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito nn. CP_1
37120130007009161 000, 37120130008747150 000, 37120130016376786 000 e 37120140003134983 000; ridusse il preavviso di iscrizione ipotecaria nella misura dei crediti portati nelle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito sopra indicati: condannò l'istante al pagamento in favore dell' di € 367,90 oltre ulteriori CP_4 interessi di mora dal 24.6.22 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite dell' e dell' . CP_1 CP_4
Con atto depositato presso questa Corte in data 31.7.2024 il ha proposto Parte_1 tempestivo gravame, dolendosi dell'erroneità della valutazione del primo Giudice con riguardo all'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale. In particolare ha contestato la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui non aveva ritenuto maturata la prescrizione dei contributi previdenziali derivanti dagli avvisi di addebito n. 37120160008591019 000, n. 37120160009692358 000, n. 37120160010360645 000 e n. 37120160011890592 000. Ha ritenuto erronea l'interpretazione ed applicazione della normativa emergenziale, rilevando che la sospensione della prescrizione nel periodo COVID era da computarsi per soli 311 giorni. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la parziale riforma della sentenza, chiedendo dichiararsi la prescrizione anche dei suddetti titoli ovvero il n. 37120160008591019 000, n. 37120160009692358 000, n. 37120160010360645 000 e n. 37120160011890592 000; dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o
2 inefficacia del provvedimento gravato nella parte de qua ordinando la proporzionale riduzione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della intimazione di pagamento opposta ovvero dichiarare l'estinzione della pretesa contributiva de qua ovvero l'insussistenza del diritto a procedere in riscossione e/o in executivis limitatamente agli avvisi di addebito sopra indicati per i motivi dedotti in narrativa. Vinte le spese. Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati ed che hanno resistito al CP_1 CP_6 gravame invocandone il rigetto. L' non si è costituito. CP_4
La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è infondato.
Si controverte in questo grado degli avvisi di addebito n. 37120160008591019 000, n.37120160009692358 000, n. 37120160010360645 000 e n. 37120160011890592 000 notificati rispettivamente in data 24.6.2016, 26.7.2016, 7.9.2016 e 10.12.2016, e del regime di prescrizione applicabile, con riguardo alla disciplina della sospensione dei termini per emergenza COVID.
Secondo la parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, non può applicarsi l'art. 68 d.l. 18/2020 bensì i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020: anche applicando la sospensione di 311 giorni ai crediti di cui ai sopra indicati avvisi di addebito, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale dei relativi contributi.
Osserva il collegio che la normativa emergenziale applicata dal Tribunale, ossia l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di 129 giorni di sospensione del termine di prescrizione ovvero di periodo neutro al fine della decorrenza della prescrizione (dal 23.02.2020 al 30.06.2020). Poi l'art. 11, comma 9, del dl 183/2020 convertito nella legge 21/2021 così ha disposto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di ulteriori 182 giorni di sospensione del termine di prescrizione ovvero di periodo neutro al fine della decorrenza della prescrizione (dal 31.12.2020 al 30.06.2021). Di tali norme ha fatto applicazione il Tribunale che ha poi correttamente richiamato l'art.68 d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) che così dispone: “§ Comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini
3 dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”
§ Comma 2. “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”
§ Comma 4-bis. “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. L'articolo 12 del d lgs 159/2015 così dispone:
§ Comma 1 “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
§ Comma 2. “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
§ Comma 3. “L' non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_7 pagamento dur one di cui al comma 1.” Il richiamo è pertinente in quanto l'art. 68 comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si riferisce al caso in cui sia già intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ed è il termine per
4 il versamento a essere sospeso, sia con riferimento alle entrate tributarie che a quelle non tributarie. Il richiamo all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 è espresso e, in quanto collocato in tale ambito, è relativo al caso in cui sia stata già notificata la cartella di pagamento e/o avviso e decorra il termine di versamento. La Suprema Corte ha osservato che “1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (in motivazione C. Cass. Civile Ord. Sez. 1 Num. 960/2025). Dunque, essendo stati correttamente notificati gli avvisi di addebito e vertendosi nella fase di versamento, nel caso in esame deve trovare applicazione l'art. 68 d.l. 18/2020. Ne consegue che, a seguito della sospensione di 542 giorni, la notifica in data 17.10.2022 degli atti opposti risulta tempestiva ed idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese del grado, in considerazione della novità della questione su cui non si registra ancora un intervento univoco consolidato della giurisprudenza di legittimità, possono essere eccezionalmente compensate per intero. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa per intero le spese del grado;
5 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 13 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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