TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11734/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti nel termine all'uopo assegnato ex art. 127-ter c.p.c., preso atto delle conclusioni ivi precisate, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11734/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Michele Calleri, Alessandro Parte_3 P.IVA_3
Asaro e Marco Benito Salomone attrici - opponenti contro
c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Giorgia Costa Controparte_1 P.IVA_4
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 2427/2024 del 1.7.2024 emesso su ricorso ex art. 633 c.p.c. di il Controparte_1
Tribunale di Brescia ha ingiunto a - qualificata come obbligata principale - e Parte_4
alle società - qualificate garanti obbligate in solido - e Parte_1 Pt_2 Pt_2 [...]
di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente, l'importo di € 2.634.720,61, Parte_3
oltre interessi convenzionali sul capitale dalla data del decreto al saldo e spese della procedura.
Avverso il decreto loro notificato hanno proposto rituale opposizione le predette Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 23.9.2024,
[...] Parte_2 Parte_3
sollevando una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari e contestando nel merito fondatezza, attualità e legittimità della pretesa economica ex adverso vantata; hanno, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento avversaria.
pagina 2 di 4 Nelle more del giudizio, costituitasi la convenuta, prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 171-bis c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un'intesa che prevede l'abbandono della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, a spese integralmente compensate, allegando l'atto di rinuncia agli atti di causa notificato dalle opponenti all'opposta in data 7.3.2025, e l'atto di accettazione della predetta rinuncia notificato in pari data da alle opponenti;
le Controparte_1
parti hanno, conseguentemente, formulato istanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. chiedendo altresì al giudice di revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con ordinanza interlocutoria dell'11.3.2025 il g.i., preso atto delle suddette richieste e ricordato che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo va pronunciata con sentenza, mentre in caso di dichiarazione dell'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva” ex art. 653, primo comma, c.p.c., ha chiesto chiarimenti alle parti in merito all'effettiva volontà di ottenere una mera declaratoria di estinzione del procedimento di opposizione ex art. 306 c.p.c., assegnando termine per far pervenire risposta scritta.
Con istanza congiunta dell'1.4.2025 le parti hanno chiesto la definizione del presente giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, a spese integralmente compensate, decisione in vista della quale il g.i. ha fissato l'odierna udienza ex art. 281-sexies c.p.c. disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Le conclusioni conformi precisate dalle parti rendono incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire in relazione alla pretesa di pagamento azionata nei confronti delle odierne opponenti dall'opposta senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (ex multis Cass. n.
30251/2023).
Può, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, a spese di lite integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito
e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. n. 4531/2000; conf. Cass. n. 13085/2008).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 2427/2024 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.7.2024 su ricorso di nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti nel termine all'uopo assegnato ex art. 127-ter c.p.c., preso atto delle conclusioni ivi precisate, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11734/2024 promossa da:
(c.f. ), (c.f. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Michele Calleri, Alessandro Parte_3 P.IVA_3
Asaro e Marco Benito Salomone attrici - opponenti contro
c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Augusto Azzini e Giorgia Costa Controparte_1 P.IVA_4
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 2427/2024 del 1.7.2024 emesso su ricorso ex art. 633 c.p.c. di il Controparte_1
Tribunale di Brescia ha ingiunto a - qualificata come obbligata principale - e Parte_4
alle società - qualificate garanti obbligate in solido - e Parte_1 Pt_2 Pt_2 [...]
di pagare, in solido tra loro, in favore della ricorrente, l'importo di € 2.634.720,61, Parte_3
oltre interessi convenzionali sul capitale dalla data del decreto al saldo e spese della procedura.
Avverso il decreto loro notificato hanno proposto rituale opposizione le predette Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 23.9.2024,
[...] Parte_2 Parte_3
sollevando una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari e contestando nel merito fondatezza, attualità e legittimità della pretesa economica ex adverso vantata; hanno, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento avversaria.
pagina 2 di 4 Nelle more del giudizio, costituitasi la convenuta, prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 171-bis c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un'intesa che prevede l'abbandono della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, a spese integralmente compensate, allegando l'atto di rinuncia agli atti di causa notificato dalle opponenti all'opposta in data 7.3.2025, e l'atto di accettazione della predetta rinuncia notificato in pari data da alle opponenti;
le Controparte_1
parti hanno, conseguentemente, formulato istanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. chiedendo altresì al giudice di revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con ordinanza interlocutoria dell'11.3.2025 il g.i., preso atto delle suddette richieste e ricordato che, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo va pronunciata con sentenza, mentre in caso di dichiarazione dell'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva” ex art. 653, primo comma, c.p.c., ha chiesto chiarimenti alle parti in merito all'effettiva volontà di ottenere una mera declaratoria di estinzione del procedimento di opposizione ex art. 306 c.p.c., assegnando termine per far pervenire risposta scritta.
Con istanza congiunta dell'1.4.2025 le parti hanno chiesto la definizione del presente giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, a spese integralmente compensate, decisione in vista della quale il g.i. ha fissato l'odierna udienza ex art. 281-sexies c.p.c. disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Le conclusioni conformi precisate dalle parti rendono incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire in relazione alla pretesa di pagamento azionata nei confronti delle odierne opponenti dall'opposta senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (ex multis Cass. n.
30251/2023).
Può, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, a spese di lite integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto:
“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito
e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. n. 4531/2000; conf. Cass. n. 13085/2008).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 2427/2024 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.7.2024 su ricorso di nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 4 di 4