Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6900/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 6900/2024;
avente a oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Petruccelli e
Roberto Ionta, ed elettivamente domiciliato nello Studio di
Scauri di Minturno, alla Via S. Aleramo, n. 4;
attore
E
in persona del Presidente della Controparte_1
Giunta Regionale p.t. (C.F. ), rappr.ta e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Modesto Letizia (C.F.
), entrambi elett.te dom.ti presso la C.F._2
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, Caserta;
convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1
condanna della al pagamento di € Controparte_1
202.337,50, a titolo risarcitorio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 08.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
Sul fatto premette di essere proprietario di un Parte_1 fondo sito in loc. S. Carlo del Comune di Sessa Aurunca, coltivato come orto e frutteto, e ricadente nel perimetro del
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“Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano”. Premette, altresì, che in data 25.07.2019 si recava sul proprio fondo verso le ore 06:00 ma che poco dopo, mentre era intento a coltivare l'orto, vedeva scendere dall'alto della collina una mandria di cinghiali di varie dimensioni, che si recavano a bere in vasche contenenti acqua nel fondo limitrofo. Afferma che gli animali fiutavano la sua presenza e che, sebbene si fosse nascosto dietro un albero, iniziavano a correre verso di lui che, conoscendone la pericolosità, iniziava a correre verso il basso, verso la strada dov'era parcheggiata a sua automobile, quando inciampava e cadeva rotolando per almeno 5 metri, perdendo i sensi e sbattendo la testa sull'asfalto.
Rappresenta che veniva soccorso circa un'ora dopo, quando una pattuglia dei Carabinieri lo trovava mentre riceveva le prime cure del personale Medico del Servizio
118. Si sofferma sui successivi aspetti di carattere sanitario. Invoca l'art. 2052 c.c. Ritiene responsabile la anche in forza delle disposizioni Controparte_1 normative richiamate. Evidenzia che sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato la l. 157/1992 attribuisce alle Regioni l'emanazione delle norme relative alla sua gestione e tutela per cui avrebbe diritto all'indennizzo/risarcimento per i danni provocati sul fondo dai cinghiali dalla , già più volte Controparte_1
costituita in mora. Quantifica il danno in € 202.337,50.
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La svolge premesse di carattere Controparte_1 normativo. Ritiene infondata la domanda. Segnala incongruenze tra la lettera di messa in mora e l'atto di citazione. Afferma che la dinamica dell'incidente descritta dal appare poco chiara, con discrepanze rispetto Pt_1
all'orario dell'incidente e alle circostanze precise della caduta. Rappresenta che l'attore non ha fornito documentazione utile. Evidenzia che dall'annotazione di servizio dei Carabinieri si evince che la dinamica della caduta è riconducibile a cause accidentali e che uno dei familiari ) riferiva che il nell'atto di Persona_1 Pt_1 raccogliere degli ortaggi dal terreno agricolo al di sopra della strada a un'altezza di circa 3 metri, perdeva l'equilibrio e cadeva nella sottostante strada riportando varie ferite e contusioni. Evidenzia, altresì, che nessuno dei presenti, nemmeno i suoi familiari, ha fatto riferimento alla presenza sul posto di animali selvatici, nella specie cinghiali e alla dinamica dell'incidente come decritta in citazione. Contesta l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2052 c.c. Svolge ulteriori difese di carattere normativo e giurisprudenziale. Riferisce che non è stato dimostrato che in quel fondo o in quella zona si siano mai verificati incidenti similari. Invoca l'eccezionalità dell'evento. Ritiene che vi sia assenza di prova del nesso causale tra la presenza dei cinghiali e il danno. Riferisce, altresì, che l'attore non ha dimostrato che l'animale coinvolto nell'incidente appartenga alla specie di cinghiali.
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Indica che non era ragionevolmente prevedibile che una mandria di cinghiali inseguisse l'attore, configurandosi come un caso eccezionale rispetto al comportamento abituale della specie. Sostiene che appare dubbio che sia possibile prevedere un sinistro così atipico e fortuito, predisponendo una qualche misura utile ad evitarlo.
Afferma che non è titolare degli animali selvatici. Si sofferma sui provvedimenti adottati per garantire la maggior tutela dalla fauna selvatica. Rappresenta che, vista la normativa statale e regionale sul punto, ella non possa essere ritenuta responsabile del sinistro essendo tale la Provincia di Caserta, che per anni è rimasta inerte a fronte dei cospicui finanziamenti ottenuti ogni anno proprio allo scopo di prevenire e fronteggiare il fenomeno dei danni da fauna selvatica. Contesta il quantum.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
L'attore non solo non ha provato ma neppure ha fornito idonei e ammissibili mezzi di prova finalizzati a dimostrare che il danno subito fosse causalmente riconducibile alla mandria di cinghiali invocata.
In proposito, infatti, nessuno dei capitoli di prova orale presentato è a tal fine funzionale. Anche volendo dare per vero tutti i capi presentati, infatti, comunque rimane non
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provato che il sinistro sia imputabile ai cinghiali richiamati dall'attore.
Anche, infatti, ove tutti i capi fossero stati ammessi e i testi avessero confermato gli stessi sarebbe risultato provato solo che il è proprietario del fondo sito in Parte_1
loc. S. Carlo del Comune di Sessa Aurunca, che il
26.07.2019 venivano riscontrati numerosi danni sul fondo provocati da cinghiali, che l'attore veniva ritrovato ai piedi della scarpata sottostante il proprio terreno riverso a faccia in giù sull'asfalto e che il medesimo non riesce più ad attendere autonomamente alle normali attività personali senza che, però, in alcun modo si possa ritenere dimostrato quanto allegato in citazione.
Neppure vi è alcuna documentazione utile a tal fine.
Dall'annotazione di servizio dei Carabinieri, anzi, è possibile presumere l'opposto, ossia che, come dai medesimi ritenuto, si sia in presenza di una caduta accidentale e ciò in forza della verbalizzazione dei militari in relazione a quanto riferito da . Né, sul punto, Persona_1 si condivide quanto affermato dall'attore con la terza memoria istruttoria, ossia che le dichiarazioni del Per_1 sono solo una possibile ipotesi ricostruttiva di quanto sembrava poter essere accaduto, in virtù di ciò che vedeva in quel momento, cioè il steso sanguinante Pt_1
sull'asfalto. Nell'annotazione di servizio (avente valenza fidefacente di quanto i verbalizzanti hanno verificato, e
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quindi anche udito, in loro presenza), infatti, i Carabinieri scrivono non che il indica quale ipotesi ricostruttiva Per_1 una caduta accidentale ma che il medesimo “riferiva che il nell'atto di raccogliere degli ortaggi dal terreno Pt_1
agricolo al di sopra della strada ad una altezza di circa 3 metri, perdeva l'equilibrio e cadeva nella sottostante strada riportando varie ferite e contusioni”.
La domanda, dunque, è infondata e va rigettata.
Sulle spese
Tenuto conto della circostanza che l'attività istruttoria non si è tenuta;
del carattere sintetico degli scritti difensivi di parte attorea e della discussione finale;
dell'assenza di sintesi nella comparsa di risposta e di quanto rappresentato dal legale di parte attorea all'udienza di discussione relativamente alle condizioni economiche del si ritiene equo procedersi alla compensazione Pt_1
delle spese.
Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Va disattesa l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non risultano provati la mala fede o la colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
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• Compensa le spese del giudizio;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 08.05.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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