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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7140/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA 34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSI CLAUDIA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CLAUDIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA 34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSI CLAUDIA
RICORRENTI
Atti comunicati al PM in data 12-06-2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile, in data 24.04.2021 a Granarolo dell'Emilia (BO), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di detto Comune (anno 2021, numero 8, parte 1) in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio è nato il figlio il 24.12.2008, minorenne;
tra i coniugi sono sorte Per_1 differenze inconciliabili che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
col ricorso pagina 1 di 5 introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28-
10-2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] che in data 24-04-2021 hanno contratto matrimonio con rito Pt_2 concordatario a Granarolo dell'Emilia (BO), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di detto Comune (anno 2021, numero 8, parte 1); manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questo si trovi presso di lui. Viceversa, le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter
c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
2) L'abitazione familiare posta in Granarolo dell'Emilia (BO), via Nilde Jotti n. 3, di cui entrambi i coniugi sono proprietari al 50%, viene assegnata, con l'arredo che la compone, alla signora
[...]
che ivi continuerà ad abitarvi - sino all'autosufficienza economica del figlio - Pt_2 Per_1 che sarà collocato prevalentemente presso la suddetta abitazione, ove conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già provvisoriamente trasferito altrove, precisamente a Pt_1
Bologna, in via Ferrarese n. 156/21.
pagina 2 di 5 3) In considerazione dell'età del figlio , attualmente quasi diciassettenne, il padre lo potrà Per_1 incontrare nel quotidiano a modalità più che ampie non prevedendosi alcuna calendarizzazione standard dei loro incontri, compatibilmente e nel rispetto dei suoi desideri e dei suoi impegni ricreativi e di studio, ma almeno:
a) week end alternati dal venerdì al lunedì mattina;
b) vacanze estive: 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Nel caso di contrasto sulla scelta dei periodi la scelta spetterà negli anni pari alla madre negli anni dispari al padre.
c) vacanze natalizie: una settimana con la madre ed una con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro; periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
d) fermo in ogni caso quanto stabilito alle lettere a), b), c), che precedono, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze del figlio, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza.
4) Il signor verserà alla signora a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 ricorso introduttivo, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 300,00, fino all'autonomia economica o all'uscita di casa del figlio. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio 2025 con prima rivalutazione a giugno 2026.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie del figlio, come descritte e disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, che si riporta per completezza:
(1) Premessa (2) spese ricomprese nel contributo 'ordinario' al mantenimento. Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli;
quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica
e spese per l'ordinaria cura della persona;
(3) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo
pagina 3 di 5 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti
e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
(4) Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie, (ad esempio ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisto telefoni cellulari e abbonamenti mensili telefonici, acquisto tablet, pc, etc.) vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con whatsapp o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con whatsapp fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
(5) Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico
o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) La signora percepirà direttamente ed integralmente, nella misura del 100%, Parte_2
l'assegno unico per il figlio e il signor si impegna e si obbliga a Per_1 Parte_1 sottoscrivere quanto richiesto dall'Ente preposto.
7) I signori e danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale Pt_1 Pt_2 precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti.
8) I signori e danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro Pt_1 Pt_2 documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
9) Il signor si farà carico in via esclusiva e diretta del pagamento delle competenze del presente Pt_1 procedimento.
C – Nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7140/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA 34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSI CLAUDIA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CLAUDIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA 34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSI CLAUDIA
RICORRENTI
Atti comunicati al PM in data 12-06-2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile, in data 24.04.2021 a Granarolo dell'Emilia (BO), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di detto Comune (anno 2021, numero 8, parte 1) in regime di separazione dei beni;
dal matrimonio è nato il figlio il 24.12.2008, minorenne;
tra i coniugi sono sorte Per_1 differenze inconciliabili che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
col ricorso pagina 1 di 5 introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28-
10-2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] che in data 24-04-2021 hanno contratto matrimonio con rito Pt_2 concordatario a Granarolo dell'Emilia (BO), con atto trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di detto Comune (anno 2021, numero 8, parte 1); manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. L'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questo si trovi presso di lui. Viceversa, le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter
c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
2) L'abitazione familiare posta in Granarolo dell'Emilia (BO), via Nilde Jotti n. 3, di cui entrambi i coniugi sono proprietari al 50%, viene assegnata, con l'arredo che la compone, alla signora
[...]
che ivi continuerà ad abitarvi - sino all'autosufficienza economica del figlio - Pt_2 Per_1 che sarà collocato prevalentemente presso la suddetta abitazione, ove conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già provvisoriamente trasferito altrove, precisamente a Pt_1
Bologna, in via Ferrarese n. 156/21.
pagina 2 di 5 3) In considerazione dell'età del figlio , attualmente quasi diciassettenne, il padre lo potrà Per_1 incontrare nel quotidiano a modalità più che ampie non prevedendosi alcuna calendarizzazione standard dei loro incontri, compatibilmente e nel rispetto dei suoi desideri e dei suoi impegni ricreativi e di studio, ma almeno:
a) week end alternati dal venerdì al lunedì mattina;
b) vacanze estive: 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Nel caso di contrasto sulla scelta dei periodi la scelta spetterà negli anni pari alla madre negli anni dispari al padre.
c) vacanze natalizie: una settimana con la madre ed una con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro; periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
d) fermo in ogni caso quanto stabilito alle lettere a), b), c), che precedono, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze del figlio, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali il figlio soggiornerà durante i periodi di vacanza.
4) Il signor verserà alla signora a decorrere dalla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 ricorso introduttivo, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, l'importo di € 300,00, fino all'autonomia economica o all'uscita di casa del figlio. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di maggio 2025 con prima rivalutazione a giugno 2026.
5) I genitori sosterranno, nella misura del 50%, le spese straordinarie del figlio, come descritte e disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, che si riporta per completezza:
(1) Premessa (2) spese ricomprese nel contributo 'ordinario' al mantenimento. Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli;
quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica
e spese per l'ordinaria cura della persona;
(3) spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo
pagina 3 di 5 esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti
e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
le spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
(4) Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie, (ad esempio ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisto telefoni cellulari e abbonamenti mensili telefonici, acquisto tablet, pc, etc.) vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con whatsapp o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con whatsapp fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
(5) Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico
o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) La signora percepirà direttamente ed integralmente, nella misura del 100%, Parte_2
l'assegno unico per il figlio e il signor si impegna e si obbliga a Per_1 Parte_1 sottoscrivere quanto richiesto dall'Ente preposto.
7) I signori e danno atto di avere così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale Pt_1 Pt_2 precorso e pendente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere allo stato economicamente autosufficienti.
8) I signori e danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro Pt_1 Pt_2 documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
9) Il signor si farà carico in via esclusiva e diretta del pagamento delle competenze del presente Pt_1 procedimento.
C – Nulla sulle spese.
pagina 4 di 5 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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