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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
UC Sebastiani Presidente rel.
OR Di TO DI
Maurizio Drigani DI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1043/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata l'[...] in [...] e residente in [...]
AR (SP)
Cod. Fisc. avv. AMBROGETTI SABINA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] CP_1
Cod. Fisc. avv. VENERI LAILA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 5.6.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I Precisate dalle parti all'udienza del 23.9.2025:
“Dichiararsi la separazione coniugale alle condizioni di seguito indicate:
1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, anche all'estero, dichiarano sin d'ora di concedersi reciproco assenso per il rilascio e /o rinnovo del passaporto.
2. La casa familiare sita in AR via dei Molini 303/N di proprietà di entrambi rimane assegnata alla signora che la abiterà Parte_1
insieme alle figlie. Il signor lascerà la casa familiare, CP_1
trasferendo altrove la propria residenza, entro 90 (novanta) giorni dal deposito del ricorso per separazione.
3. Il signor si farà carico per intero delle rate del mutuo CP_1
gravante sulla casa familiare.
4. Le parti concordano che la somma che sarà percepita dal signor
[...]
a titolo di TFR sarà utilizzata per l'estinzione del mutuo. CP_1
A tal fine la signora consapevole dell'impegno economico Pt_1 assuntosi dal marito rinuncia sin d'ora ad avanzare pretese in merito.
5. Il signor sosterrà gli oneri del debito contratto con la Banca CP_1
Popolare Etica di Genova.
6. Le spese relative alla polizza assicurativa sulla casa familiare saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
7. Le figlie minori e saranno affidate in maniera condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori e saranno collocate con la madre ed avranno residenza anagrafica presso la residenza materna. La figlia maggiorenne , non economicamente indipendente, vivrà con Per_3
la madre e le sorelle. In considerazione della loro età le figlie Per_3
e saranno libere di vedere e stare con il padre quando vorranno, Per_1
previ accordi che prenderanno direttamente con il padre. Quanto alla minore la stessa vedrà e starà con il padre quando vorrà, Per_2
compatibilmente ai propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi ed
2 agli impegni lavorativi del padre e comunque a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie con i genitori secondo il criterio dell'alternanza. potrà trascorrere con il padre 15 Per_2
giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
8. Il signor corrisponderà a titolo di contributo al CP_1
mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 1050
(millecinquanta), 350 (trecentocinquanta) per ciascuna figlia. Il signor si farà altresì carico nella misura del 100% delle eventuali CP_1
straordinarie spese sanitarie delle figlie non coperte dal SSN
(secondo il protocollo vigente presso il Tribunale della Spezia)
9. Tutte le altre spese secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale della
Spezia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018 saranno suddivise tra i genitori con le seguenti modalità:
Sino a quando la signora non avrà trovato una Pt_1
occupazione lavorativa le spese straordinarie saranno a carico esclusivo del signor . CP_1
Quando la signora avrà trovato una occupazione Pt_1
lavorativa con una retribuzione mensile sino a 500 euro le spese saranno a carico del signor per il 70% e per CP_1
il 30% a carico della signora Pt_1
Se lo stipendio della signora sarà ricompreso tra i 500 Pt_1
e i 999 euro le spese saranno a carico del signor CP_1
per il 60% e per il 40% a carico della signora Pt_1
Se lo stipendio della signora sarà di euro 1000 o Pt_1
superiore , le spese straordinarie, eccetto quelle sanitarie che rimarranno a carico del signor nella misura del CP_1
100%, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
3 10. L'assegno unico sarà percepito per intero dal signor . CP_1
11. Il signor contribuirà al mantenimento della moglie CP_1
mediante versamento della somma mensile di euro 150,00 sino a quando la stessa non avrà reperito una occupazione lavorativa.
12. La somma complessiva di euro 1.200 ( milleduecento) dovrà pervenire direttamente su c/c intestato alla signora entro il 5 Pt_1 di ciascun mese e sarà soggetto annualmente all'aumento ISTAT.
13. L'autovettura Toyota Verso targata EH 479 KC di proprietà del signor rimarrà in godimento esclusivo della moglie che CP_1
provvederà a sue spese al passaggio di proprietà entro giorni 15 ( quindici) dall'udienza di comparizione per separazione.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 26.5.2025, premettendo di aver contratto in data
23.11.2003 in AN (Libano) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune di AR al n. 6 parte II serie C anno 2004), di aver avuto tre figlie, , nata il Per_3
16.12.2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_4
e , nate rispettivamente il 9.5.2008 e il 29.11.2012), e di
[...] Per_2
essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza del 23.9.2025 dinanzi al DI delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso, modificando la condizione n. 2 come da verbale di udienza e precisando la condizione n. 9.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
4 Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 5.6.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da verbale di udienza: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo sia della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente sia della prole minore di età;
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della prole minore di età, tenuto conto dell'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti condizioni
[...] concordate: “
1. coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, anche all'estero, dichiarano sin d'ora di concedersi reciproco assenso per il rilascio e /o rinnovo del passaporto.
2. La casa familiare sita in AR via dei Molini 303/N di proprietà di entrambi rimane assegnata alla signora che la Parte_1
abiterà insieme alle figlie. Il signor lascerà la casa CP_1
5 familiare, trasferendo altrove la propria residenza, entro 90
(novanta) giorni dal deposito del ricorso per separazione.
3. Il signor si farà carico per intero delle rate del CP_1
mutuo gravante sulla casa familiare.
4. Le parti concordano che la somma che sarà percepita dal signor a titolo di TFR sarà utilizzata per l'estinzione del CP_1 mutuo. A tal fine la signora consapevole dell'impegno Pt_1 economico assuntosi dal marito rinuncia sin d'ora ad avanzare pretese in merito.
5. Il signor sosterrà gli oneri del debito contratto con la CP_1
Banca Popolare Etica di Genova.
6. Le spese relative alla polizza assicurativa sulla casa familiare saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
7. Le figlie minori e saranno affidate in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori e saranno collocate con la madre ed avranno residenza anagrafica presso la residenza materna.
La figlia maggiorenne , non economicamente Per_3
indipendente, vivrà con la madre e le sorelle. In considerazione della loro età le figlie e saranno libere di vedere e Per_3 Per_1
stare con il padre quando vorranno, previ accordi che prenderanno direttamente con il padre. Quanto alla minore la stessa vedrà e starà con il padre quando vorrà, Per_2
compatibilmente ai propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi ed agli impegni lavorativi del padre e comunque a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie con i genitori secondo il criterio dell'alternanza. potrà trascorrere con il Per_2
padre 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
8. Il signor corrisponderà a titolo di contributo al CP_1
mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 1050
6 (millecinquanta), 350 (trecentocinquanta) per ciascuna figlia. Il signor si farà altresì carico nella misura del 100% delle CP_1
eventuali straordinarie spese sanitarie delle figlie non coperte dal
SSN (secondo il protocollo vigente presso il Tribunale della
Spezia)
9. Tutte le altre spese secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale della Spezia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data
13.12.2018 saranno suddivise tra i genitori con le seguenti modalità:
Sino a quando la signora non avrà trovato una Pt_1
occupazione lavorativa le spese straordinarie saranno a carico esclusivo del signor . CP_1
Quando la signora avrà trovato una occupazione Pt_1
lavorativa con una retribuzione mensile sino a 500 euro le spese saranno a carico del signor per il 70% e per CP_1
il 30% a carico della signora Pt_1
Se lo stipendio della signora sarà ricompreso tra i 500 Pt_1
e i 999 euro le spese saranno a carico del signor CP_1
per il 60% e per il 40% a carico della signora Pt_1
Se lo stipendio della signora sarà di euro 1000 o Pt_1
superiore, le spese straordinarie, eccetto quelle sanitarie che rimarranno a carico del signor nella misura del CP_1
100%, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10. L'assegno unico sarà percepito per intero dal signor . CP_1
11. Il signor contribuirà al mantenimento della moglie CP_1
mediante versamento della somma mensile di euro 150,00 sino a quando la stessa non avrà reperito una occupazione lavorativa.
7 12. La somma complessiva di euro 1.200 (milleduecento) dovrà pervenire direttamente su c/c intestato alla signora entro Pt_1 il 5 di ciascun mese e sarà soggetto annualmente all'aumento
ISTAT.
13. L'autovettura Toyota Verso targata EH 479 KC di proprietà del signor rimarrà in godimento esclusivo della moglie che CP_1
provvederà a sue spese al passaggio di proprietà entro giorni 15
(quindici) dall'udienza di comparizione per separazione.”
Nulla per le spese
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente estensore
UC AN
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