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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/09/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
( ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DENIS DE MARCHI del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bovolone (VR), Via Garibaldi n. 19/A, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
ATTRICE OPPONENTE contro
) in persona dei trustess CP_2 P.IVA_2
) e CP_3 C.F._1
) CP_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. OSVALDO PETTENE e dell'avv. GIULIANA FRANZONI, entrambi del
Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Verona, Lungadige Matteotti n. 7, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Parte opponente:
In via preliminare:
- revocare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2946/2023 del
27.11.2023 R.D.I. – n. 7484/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Verona in questa sede opposto, per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito;
In via principale:
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2946/2023 del 27.11.2023 R.D.I. – n. 7484/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Verona, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che ingiusto ed illegittimo;
3) per l'effetto, dichiarare non dovuta dall'impresa la Controparte_5 somma di € 43.000,00, oltre interessi nonché spese di procedura così come previsti nel decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta pari ad € 37.833,26, oppure ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce delle difese svolte;
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
Parte convenuta opposta: previa se del caso la revoca della dichiarata contumacia, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le conclusioni e le domande così come rassegnate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermarsi integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2946/2023, con la condanna della opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2946/2023, emesso in data 23.11.2023 dal
Tribunale di Verona su ricorso del veniva ingiunto alla società CP_2 [...]
, il pagamento a favore della ricorrente dell'importo di €43.000,00 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura;
la richiesta monitoria si fondava sull'allegato omesso pagamento di parte del prezzo convenuto come corrispettivo per la vendita di un lotto edificabile sito nel Comune di
Affi (VR).
pagina 2 di 8 Avverso il detto decreto ingiuntivo la società ingiunta proponeva opposizione eccependo l'inadempimento contrattuale dell'alienante per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste a suo carico, lamentando di essere stata costretta, a causa di tale inadempimento, a sostenere esborsi non dovuti e sostenendo di avere dunque diritto al risarcimento del danno diretto ed indiretto allegatamente patito.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la declaratoria di invalidità/inefficacia dello stesso con conseguente sua revoca;
chiedeva comunque, in subordine, la riduzione secondo equità dell'importo dovuto.
La convenuta opposta (in persona dei trustees e , dichiarata CP_2 CP_3 CP_4
contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28.03.2024, si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione del 2.05.24, sicché, all'udienza del 27.06.2024, veniva preliminarmente revocata la dichiarazione di sua contumacia.
L'opposta, all'atto della sua costituzione, eccepiva preliminarmente, in rito, l'improcedibilità delle domande dell'opponente per la ritenuta tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione per vizi attinenti l'editio actionis; contestava comunque, nel merito, le ragioni di opposizione, evidenziando che l'importo richiesto in sede monitoria derivava dall'inadempimento del contratto di compravendita relativo al “lotto n. 61” , mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, nella prospettiva dell'opposta comunque indimostrate, erano riferibili ai lotti n. 55 e 57, oggetto di distinti contratti di vendita (e perciò inconferenti).
Chiedeva quindi il rigetto dei motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rimasta senza esito la proposta conciliativa formulata alla prima udienza del 27.06.2024, su richiesta di entrambe le parti veniva fissata udienza di rimessione in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
All'udienza dell'8.5.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di replica.
L'opposizione è infondata e deve esser respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opposta, preso atto della tempestiva iscrizione della causa a ruolo in data 17.01.2024, ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità del giudizio;
la questione può dunque dirsi superata.
pagina 3 di 8 Sempre in rito, inoltre, nemmeno può ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione in opposizione lamentata dall'opposta, essendo chiaro il petitum, ossia la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(ovvero in subordine la riduzione dell'importo dovuto), ed essendo altresì individuabile la causa petendi, data dall'eccezione di inadempimento e dalla correlata pretesa risarcitoria.
L'opposizione, procedibile in rito, è invece infondata nel merito.
Dapprima, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina la nascita di un normale procedimento di cognizione in cui il ricorrente ex art. 633 e s.s. c.p.c., convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 9579/2000). Spetta quindi alla parte opposta fornire la prova del diritto di credito per la cui soddisfazione ha agito nella fase a cognizione sommaria.
In questa prospettiva, l'opposta ha dedotto che il credito azionato in sede monitoria deriva dall'inadempimento del contratto di compravendita stipulato dalle parti per atto pubblico in data
9.11.2022, con il quale l'opponente aveva acquistato un lotto edificabile sito nel Comune di Affi
(foglio 9, mapp. 1594 e 1556) al prezzo pattuito di €183.000,00, producendo il relativo contratto (doc.
1 opp.ta); ha allegato infine che, mentre parte del prezzo, pari ad €140.000,00, era stata già pagata all'atto della compravendita, la restante somma di €43.000,00, da versarsi in unica soluzione entro 90 giorni dal rogito, non era stata saldata. Di qui la richiesta di pagamento oggetto del presente giudizio.
Richiesta avversata dall' che, al fine di rintuzzare la Controparte_1 pretesa, ha sollevato un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., contestando all'alienante la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste a suo carico dal contratto di compravendita stipulato in data 9.11.2022 e sostenendo di aver subito un danno economico per effetto di tale inadempimento. In particolare, ha lamentato l'opposta che la mancata realizzazione della rete elettrica l'aveva costretta ad utilizzare il contatore di cantiere per la realizzazione dei fabbricati e che a causa dei mancati allacciamenti era stata costretta, anche dopo la costruzione e vendita degli immobili, a sostenere esborsi non dovuti e a farsi carico delle bollette relative alle utenze elettriche;
produceva quindi una serie di fatture (v. doc. 3 opp.te), allegatamente relative ai maggiori costi sostenuti a causa dell'inadempimento della controparte, precisando di aver rappresentato al Trust la problematica e di averlo diffidato dal porre all'incasso l'assegno consegnato a garanzia della vendita, producendo al riguardo due e-mail, rispettivamente del 27.07.2023 e del 22.09.2023 (docc. 4 e 5 – opponente).
pagina 4 di 8 Ebbene, a fronte delle rispettive allegazioni delle parti nonché sul detto presupposto dell'applicazione – anche alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo - del normale criterio di riparto dell'onere probatorio, ai fini della decisione del giudizio deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento” (Cass., sez. VI, 10/6/2021, n. 16324).
In quest'ottica, deve osservarsi che l'opposto depositando il contratto di compravendita, CP_2
ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa azionata con il ricorso monitorio, mentre l'impresa non solo non ha provato di aver provveduto al versamento del saldo prezzo, ma, con le CP_1
proprie difese, ha sostanzialmente confermato, in fatto, il mancato pagamento del dovuto, avendo contestato la pretesa avversaria sul solo assunto dell'inadempimento del alle obbligazioni CP_2
contrattualmente pattuite.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'impresa opponente e la correlata pretesa risarcitoria, tuttavia, non hanno trovato adeguato conforto in sede istruttoria.
Premesso che l'eccezione di inadempimento deve essere vagliata con riferimento al contratto di compravendita del 9.11.2022 al quale si riferisce la richiesta di pagamento del saldo prezzo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, risulta inconferente, in questa sede, la missiva datata 27.07.2023, che, per il riferimento a fabbricati già costruiti dall'impresa e all'utilizzo della corrente elettrica di CP_1
cantiere da parte degli acquirenti delle unità immobiliari ancora dal 2020, non può all'evidenza riferirsi alla compravendita di cui si discute nel presente giudizio.
Piuttosto, trova in essa conforto l'argomentazione del mai contraddetta dell'opponente e CP_2
che sembra anche trovare riscontro nella narrativa di cui all'atto di opposizione (v: pag. 2), secondo cui pagina 5 di 8 le doglianze si riferirebbero non al lotto '61, oggetto della vendita stipulata nel 2022, bensì ai lotti 55 e
57, allegatamente oggetto di distinti contratti di compravendita stipulati nel 2019 e nel 2021.
Di tali distinti rapporti contrattuali e delle relative pattuizioni non si rinviene tuttavia in atti riscontro documentale, né essi risultano specificamente invocati dall'opponente. Nemmeno è stato allegato, né tantomeno provato, un collegamento negoziale tra le vendite dei lotti 55 e 57 e quella del lotto 61, di talché le vicende delle prime non possono incidere sulle vicende dell'altra.
Tanto precisato, quanto alle contestazioni circa la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, va ad ogni buon conto rilevato come l'opposto abbia dedotto di aver realizzato le CP_2
opere di urbanizzazione tramite la società depositando, a sostegno Parte_1 dell'assunto, un certificato di collaudo parziale, approvato dal di Affi in data 17.08.2023, in CP_6 cui si dà conto del fatto che “la Ditta lottizzante ha realizzato quasi per intero le suddette opere di urbanizzazione primaria” (doc. 8 – opposta) e dal quale non emergono rilievi in ordine al mancato completamento della rete elettrica nel P.U.A. in cui si colloca il lotto oggetto del contratto di compravendita per cui è causa.
Non risulta poi in alcun modo provato in giudizio che l'impresa opponente abbia direttamente eseguito, in luogo del lavori inerenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria CP_2
(risultano invero del tutto generiche le prove orali articolate al riguardo da parte opponente e va osservato come le parti abbiano chiesto congiuntamente la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione).
Nemmeno può essere riconosciuto rilievo probatorio alla missiva di parte opponente in data 22.09.2023
(v: doc. 5 opp.te), trattandosi di documento di parte che, a ben vedere, neppure imputa con certezza inadempimenti alla convenuta, apparendo sostanzialmente finalizzato a diffidare l'opposta dal porre all'incasso l'assegno in suo possesso “per permettere una corretta quantificazione dei costi sostenuti dalla mia società per mancanze altri, ma cosa ancora più importante identificare i responsabili di questi disservizi”.
Merita peraltro evidenziare come detta missiva risulti solo di pochi giorni successiva alla comunicazione inviata dalla società ai propri fornitori – portante la data del 19.09.2023 – CP_1
con la quale veniva rappresentata una problematica di natura economica dell'impresa e chiesto di pazientare sino alla fine di settembre 2023 per l'inizio del piano di rientro dell'esposizione debitoria (v: doc. 7 opp.ta).
pagina 6 di 8 Né possono dirsi idonee a provare l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con il CP_2
contratto stipulato in data 09.11.2022 e il danno asseritamente patito dall'impresa opponente le fatture da questa prodotte sub doc. 3, dovendosi al riguardo rilevare:
- come le utenze cui si riferiscono le fatture depositate risultino essere state attivate in data antecedente la stipula del contratto di vendita oggetto di causa: in particolare, l'utenza per l'energia elettrica Codice cliente 560879453 - codice Pod IT001E10547529 risulta attivata in data 17.01.2022 (v. doc. 3 pagg. 2 e ss. opp.te), l'utenza di cui al Codice Cliente 523020372
Codice Pod IT001E18512979 risulta attivata in data 29.04.2021 (v: doc. 3 pag. 120 e ss. opp.te)
e l'utenza Codice Cliente 337 948 309 – Codice Pod IT001E18632414 risulta attivata il
16.12.2019 e cessata il 3.11.2021 (v: doc. 3 pag. 381 e ss.opp.te);
- che i consumi di energia elettrica di cui alle dette bollette non possono ritenersi di per sé indice della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, ben potendo riferirsi ai costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione degli immobili e/o comunque relativi a consumi antecedenti la vendita delle unità immobiliari costruite nel lotto (e fino alla voltura dell'utenza salvo successivi eventuali conguagli con gli acquirenti);
- che nemmeno si rinviene prova documentale dell'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa, delle fatture dimesse in atti.
Infine, per completezza, si rileva come non possa neppure essere condivisa la tesi dell'opponente secondo cui dalla contumacia dell'opposta dovrebbe desumersi un argomento di prova (ex art. 116 comma 2 c.p.c.) a favore della fondatezza della sollevata eccezione di inadempimento.
Va invero osservato che a seguito della costituzione in giudizio del la dichiarazione di CP_2
contumacia di cui al decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata revocata sin dalla prima udienza del
27.06.2024 e che la convenuta opposta risulta essersi costituita entro il termine per le memorie istruttorie (il termine per la prima memoria coincideva infatti con il 17.05.2024), non incorrendo quindi in alcuna decadenza assertiva e probatoria.
In sintesi, quindi, in ossequio ai criteri di riparto dell'onere della prova sopra illustrati, deve dirsi fondata la pretesa creditoria azionata dal mentre non possono trovare accoglimento le CP_2
domande di parte opponente.
L'opposizione deve pertanto essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, spese che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 02 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
( ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DENIS DE MARCHI del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bovolone (VR), Via Garibaldi n. 19/A, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
ATTRICE OPPONENTE contro
) in persona dei trustess CP_2 P.IVA_2
) e CP_3 C.F._1
) CP_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. OSVALDO PETTENE e dell'avv. GIULIANA FRANZONI, entrambi del
Foro di Verona, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Verona, Lungadige Matteotti n. 7, come da mandato agli atti del fascicolo telematico;
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Parte opponente:
In via preliminare:
- revocare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2946/2023 del
27.11.2023 R.D.I. – n. 7484/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Verona in questa sede opposto, per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito;
In via principale:
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2946/2023 del 27.11.2023 R.D.I. – n. 7484/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Verona, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che ingiusto ed illegittimo;
3) per l'effetto, dichiarare non dovuta dall'impresa la Controparte_5 somma di € 43.000,00, oltre interessi nonché spese di procedura così come previsti nel decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta pari ad € 37.833,26, oppure ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce delle difese svolte;
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge
Parte convenuta opposta: previa se del caso la revoca della dichiarata contumacia, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le conclusioni e le domande così come rassegnate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermarsi integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2946/2023, con la condanna della opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2946/2023, emesso in data 23.11.2023 dal
Tribunale di Verona su ricorso del veniva ingiunto alla società CP_2 [...]
, il pagamento a favore della ricorrente dell'importo di €43.000,00 oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura;
la richiesta monitoria si fondava sull'allegato omesso pagamento di parte del prezzo convenuto come corrispettivo per la vendita di un lotto edificabile sito nel Comune di
Affi (VR).
pagina 2 di 8 Avverso il detto decreto ingiuntivo la società ingiunta proponeva opposizione eccependo l'inadempimento contrattuale dell'alienante per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste a suo carico, lamentando di essere stata costretta, a causa di tale inadempimento, a sostenere esborsi non dovuti e sostenendo di avere dunque diritto al risarcimento del danno diretto ed indiretto allegatamente patito.
Su tali premesse, l'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la declaratoria di invalidità/inefficacia dello stesso con conseguente sua revoca;
chiedeva comunque, in subordine, la riduzione secondo equità dell'importo dovuto.
La convenuta opposta (in persona dei trustees e , dichiarata CP_2 CP_3 CP_4
contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 28.03.2024, si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione del 2.05.24, sicché, all'udienza del 27.06.2024, veniva preliminarmente revocata la dichiarazione di sua contumacia.
L'opposta, all'atto della sua costituzione, eccepiva preliminarmente, in rito, l'improcedibilità delle domande dell'opponente per la ritenuta tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione per vizi attinenti l'editio actionis; contestava comunque, nel merito, le ragioni di opposizione, evidenziando che l'importo richiesto in sede monitoria derivava dall'inadempimento del contratto di compravendita relativo al “lotto n. 61” , mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, nella prospettiva dell'opposta comunque indimostrate, erano riferibili ai lotti n. 55 e 57, oggetto di distinti contratti di vendita (e perciò inconferenti).
Chiedeva quindi il rigetto dei motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rimasta senza esito la proposta conciliativa formulata alla prima udienza del 27.06.2024, su richiesta di entrambe le parti veniva fissata udienza di rimessione in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
All'udienza dell'8.5.2025, la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previo scambio delle note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di replica.
L'opposizione è infondata e deve esser respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'opposta, preso atto della tempestiva iscrizione della causa a ruolo in data 17.01.2024, ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità del giudizio;
la questione può dunque dirsi superata.
pagina 3 di 8 Sempre in rito, inoltre, nemmeno può ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione in opposizione lamentata dall'opposta, essendo chiaro il petitum, ossia la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(ovvero in subordine la riduzione dell'importo dovuto), ed essendo altresì individuabile la causa petendi, data dall'eccezione di inadempimento e dalla correlata pretesa risarcitoria.
L'opposizione, procedibile in rito, è invece infondata nel merito.
Dapprima, va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina la nascita di un normale procedimento di cognizione in cui il ricorrente ex art. 633 e s.s. c.p.c., convenuto in senso formale, assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 9579/2000). Spetta quindi alla parte opposta fornire la prova del diritto di credito per la cui soddisfazione ha agito nella fase a cognizione sommaria.
In questa prospettiva, l'opposta ha dedotto che il credito azionato in sede monitoria deriva dall'inadempimento del contratto di compravendita stipulato dalle parti per atto pubblico in data
9.11.2022, con il quale l'opponente aveva acquistato un lotto edificabile sito nel Comune di Affi
(foglio 9, mapp. 1594 e 1556) al prezzo pattuito di €183.000,00, producendo il relativo contratto (doc.
1 opp.ta); ha allegato infine che, mentre parte del prezzo, pari ad €140.000,00, era stata già pagata all'atto della compravendita, la restante somma di €43.000,00, da versarsi in unica soluzione entro 90 giorni dal rogito, non era stata saldata. Di qui la richiesta di pagamento oggetto del presente giudizio.
Richiesta avversata dall' che, al fine di rintuzzare la Controparte_1 pretesa, ha sollevato un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., contestando all'alienante la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste a suo carico dal contratto di compravendita stipulato in data 9.11.2022 e sostenendo di aver subito un danno economico per effetto di tale inadempimento. In particolare, ha lamentato l'opposta che la mancata realizzazione della rete elettrica l'aveva costretta ad utilizzare il contatore di cantiere per la realizzazione dei fabbricati e che a causa dei mancati allacciamenti era stata costretta, anche dopo la costruzione e vendita degli immobili, a sostenere esborsi non dovuti e a farsi carico delle bollette relative alle utenze elettriche;
produceva quindi una serie di fatture (v. doc. 3 opp.te), allegatamente relative ai maggiori costi sostenuti a causa dell'inadempimento della controparte, precisando di aver rappresentato al Trust la problematica e di averlo diffidato dal porre all'incasso l'assegno consegnato a garanzia della vendita, producendo al riguardo due e-mail, rispettivamente del 27.07.2023 e del 22.09.2023 (docc. 4 e 5 – opponente).
pagina 4 di 8 Ebbene, a fronte delle rispettive allegazioni delle parti nonché sul detto presupposto dell'applicazione – anche alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo - del normale criterio di riparto dell'onere probatorio, ai fini della decisione del giudizio deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento” (Cass., sez. VI, 10/6/2021, n. 16324).
In quest'ottica, deve osservarsi che l'opposto depositando il contratto di compravendita, CP_2
ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa azionata con il ricorso monitorio, mentre l'impresa non solo non ha provato di aver provveduto al versamento del saldo prezzo, ma, con le CP_1
proprie difese, ha sostanzialmente confermato, in fatto, il mancato pagamento del dovuto, avendo contestato la pretesa avversaria sul solo assunto dell'inadempimento del alle obbligazioni CP_2
contrattualmente pattuite.
L'eccezione di inadempimento sollevata dall'impresa opponente e la correlata pretesa risarcitoria, tuttavia, non hanno trovato adeguato conforto in sede istruttoria.
Premesso che l'eccezione di inadempimento deve essere vagliata con riferimento al contratto di compravendita del 9.11.2022 al quale si riferisce la richiesta di pagamento del saldo prezzo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, risulta inconferente, in questa sede, la missiva datata 27.07.2023, che, per il riferimento a fabbricati già costruiti dall'impresa e all'utilizzo della corrente elettrica di CP_1
cantiere da parte degli acquirenti delle unità immobiliari ancora dal 2020, non può all'evidenza riferirsi alla compravendita di cui si discute nel presente giudizio.
Piuttosto, trova in essa conforto l'argomentazione del mai contraddetta dell'opponente e CP_2
che sembra anche trovare riscontro nella narrativa di cui all'atto di opposizione (v: pag. 2), secondo cui pagina 5 di 8 le doglianze si riferirebbero non al lotto '61, oggetto della vendita stipulata nel 2022, bensì ai lotti 55 e
57, allegatamente oggetto di distinti contratti di compravendita stipulati nel 2019 e nel 2021.
Di tali distinti rapporti contrattuali e delle relative pattuizioni non si rinviene tuttavia in atti riscontro documentale, né essi risultano specificamente invocati dall'opponente. Nemmeno è stato allegato, né tantomeno provato, un collegamento negoziale tra le vendite dei lotti 55 e 57 e quella del lotto 61, di talché le vicende delle prime non possono incidere sulle vicende dell'altra.
Tanto precisato, quanto alle contestazioni circa la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, va ad ogni buon conto rilevato come l'opposto abbia dedotto di aver realizzato le CP_2
opere di urbanizzazione tramite la società depositando, a sostegno Parte_1 dell'assunto, un certificato di collaudo parziale, approvato dal di Affi in data 17.08.2023, in CP_6 cui si dà conto del fatto che “la Ditta lottizzante ha realizzato quasi per intero le suddette opere di urbanizzazione primaria” (doc. 8 – opposta) e dal quale non emergono rilievi in ordine al mancato completamento della rete elettrica nel P.U.A. in cui si colloca il lotto oggetto del contratto di compravendita per cui è causa.
Non risulta poi in alcun modo provato in giudizio che l'impresa opponente abbia direttamente eseguito, in luogo del lavori inerenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria CP_2
(risultano invero del tutto generiche le prove orali articolate al riguardo da parte opponente e va osservato come le parti abbiano chiesto congiuntamente la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione).
Nemmeno può essere riconosciuto rilievo probatorio alla missiva di parte opponente in data 22.09.2023
(v: doc. 5 opp.te), trattandosi di documento di parte che, a ben vedere, neppure imputa con certezza inadempimenti alla convenuta, apparendo sostanzialmente finalizzato a diffidare l'opposta dal porre all'incasso l'assegno in suo possesso “per permettere una corretta quantificazione dei costi sostenuti dalla mia società per mancanze altri, ma cosa ancora più importante identificare i responsabili di questi disservizi”.
Merita peraltro evidenziare come detta missiva risulti solo di pochi giorni successiva alla comunicazione inviata dalla società ai propri fornitori – portante la data del 19.09.2023 – CP_1
con la quale veniva rappresentata una problematica di natura economica dell'impresa e chiesto di pazientare sino alla fine di settembre 2023 per l'inizio del piano di rientro dell'esposizione debitoria (v: doc. 7 opp.ta).
pagina 6 di 8 Né possono dirsi idonee a provare l'inadempimento del alle obbligazioni assunte con il CP_2
contratto stipulato in data 09.11.2022 e il danno asseritamente patito dall'impresa opponente le fatture da questa prodotte sub doc. 3, dovendosi al riguardo rilevare:
- come le utenze cui si riferiscono le fatture depositate risultino essere state attivate in data antecedente la stipula del contratto di vendita oggetto di causa: in particolare, l'utenza per l'energia elettrica Codice cliente 560879453 - codice Pod IT001E10547529 risulta attivata in data 17.01.2022 (v. doc. 3 pagg. 2 e ss. opp.te), l'utenza di cui al Codice Cliente 523020372
Codice Pod IT001E18512979 risulta attivata in data 29.04.2021 (v: doc. 3 pag. 120 e ss. opp.te)
e l'utenza Codice Cliente 337 948 309 – Codice Pod IT001E18632414 risulta attivata il
16.12.2019 e cessata il 3.11.2021 (v: doc. 3 pag. 381 e ss.opp.te);
- che i consumi di energia elettrica di cui alle dette bollette non possono ritenersi di per sé indice della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, ben potendo riferirsi ai costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione degli immobili e/o comunque relativi a consumi antecedenti la vendita delle unità immobiliari costruite nel lotto (e fino alla voltura dell'utenza salvo successivi eventuali conguagli con gli acquirenti);
- che nemmeno si rinviene prova documentale dell'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa, delle fatture dimesse in atti.
Infine, per completezza, si rileva come non possa neppure essere condivisa la tesi dell'opponente secondo cui dalla contumacia dell'opposta dovrebbe desumersi un argomento di prova (ex art. 116 comma 2 c.p.c.) a favore della fondatezza della sollevata eccezione di inadempimento.
Va invero osservato che a seguito della costituzione in giudizio del la dichiarazione di CP_2
contumacia di cui al decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata revocata sin dalla prima udienza del
27.06.2024 e che la convenuta opposta risulta essersi costituita entro il termine per le memorie istruttorie (il termine per la prima memoria coincideva infatti con il 17.05.2024), non incorrendo quindi in alcuna decadenza assertiva e probatoria.
In sintesi, quindi, in ossequio ai criteri di riparto dell'onere della prova sopra illustrati, deve dirsi fondata la pretesa creditoria azionata dal mentre non possono trovare accoglimento le CP_2
domande di parte opponente.
L'opposizione deve pertanto essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, spese che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 02 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Andrea Pellizzaro
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