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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/04/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3088/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3088/2019 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. PETRALIA ANGELO, C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliata in C.so Martiri della Libertà n. 188, Catania, presso lo studio dell'avv.
Borgia Vincenzo;
appellante contro
C.F., , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , in proprio e quali genitori esercenti la
[...] CodiceFiscale_3
responsabilità genitoriale su , nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dall'AVV. SIMONA MIRAGLIA, C.F. , ed C.F._4
elettivamente domiciliati in Via Asiago, n. 53, Catania;
appellati avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di viaggio turistico – inadempimento – forza maggiore – risarcimento del danno.
Le parti – dopo il rinvenimento del fascicolo, precedentemente smarrito – hanno precisato le conclusioni all'udienza del 09.12.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione, senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 310/2018 emessa dal Giudice di pace di Acireale, con cui, in accoglimento della domanda avanzata da e in proprio e quali genitori della Controparte_1 Controparte_2
minore , la società è stata condannata al pagamento della complessiva somma di Persona_1 euro 1.500,00 a titolo di rsarcimento del danno subito dagli attori a causa dell'inadempimento del contratto di viaggio, avente ad oggetto una crociera dal 25.10.2017 al 12.11.2017, oltre interessi e spese legali.
In particolare, nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti hanno rappresentato di avere acquistato un pacchetto turistico per una crociera di 18 giorni (dal 25.10.2017 al 12.11.2017) con diverse tappe alle Mauritius, Seychelles e Madagascar. Durante il viaggio, senza preavviso,
[...] aveva annullato, senza alcun preavviso, tre tappe dell'itinerario concordato, offrendo Parte_1 ai passeggeri un risarcimento di euro 150,00 ciascuno. Posta l'inesatta esecuzione del contratto di viaggio da parte di Costa Crociera, gli odierni appellati hanno chiesto al Giudice di pace la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 1.000, ovvero nella maggior misura da liquidarsi equitativamente.
costituita in giudizio in primo grado, ha eccepito la propria assenza di Parte_1 responsabilità, in quanto l'annullamento delle tre tappe e la modifica del programma di viaggio erano stati determinati da un evento imprevedibile costituito dall'aggravarsi, in Madagascar, di un'epidemia di peste bubbonica e polmonare, che aveva imposto la cancellazione degli scali previsti nell'isola.
Con sentenza n. 310/2018 il Giudice di Pace di Acireale ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento dei danni, quantificati equitativamente in euro 1.500 (euro
500,00 per ciascun viaggiatore), oltre interessi e spese legali. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto provato l'inadempimento imputabile, così motivando: “dall'Attestazione del Ministero della Salute che il focolaio epidemico è stato dichiarato l'11 settembre 2017, non si trattava pertano di un'evento imprevedibile, in quanto era stato comunicato dal sito della Farnesina già da tempo. Costa Crociera avrebbe dovuto avvisare i passeggeri e sostituire le tappe pagate con altre, invece ha lasciato i viaggiatori per tutto il periodo (tre giorni inisterrotti) sulla nave se senza alcuno scalo, offrendo a tacitazione di quanto occorso la modesta cifra di euro 150,00” ed ha riconosciuto ai viaggiatori il suddetto danno c.d. da vacanza rovinata, quantificandolo in via equitativa. ha proposto appello e, dopo aver argomentato sull'ammissibilità Parte_1 dell'appello con riferimento all'art. 339 co. III c.p.c., con il primo motivo ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il Giudice di pace non ha tenuto in considerazione la documentazione, in lingua inglese, prodotta da (in particolare, il report del Parte_1
26.10.2017 dell'O.M.S.-Organizzazione Mondiale della Sanità e le mail del 26.10.2017 e del 30.10.2017, utilizzabili, secondo quanto evidenziato dalla società, anche se non redatti in lingua italiana) dalla quale si evince che l'epidemia di peste polmonare, endemica nelle zone rurali e nell'entroterra, si era repentinamente aggravata nel mese di ottobre anche nelle zone portuali e nelle citta di Nosy-Be, Antsiranana e Tamatave: il Giudice di pace, basandosi solo sui rapporti del
Ministero della Salute del 02.10.2017 e del 04.10.2017 e del 23.10.2017, avrebbe dunque errato nel ritenere la prevedibilità dell'evento e l'imputabilità dell'inadempimento a Parte_1
Con il secondo motivo la società appellante ha dedotto l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna prova del pregiudizio subito, ed ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato l'importo di euro 150,00, riconosciuto da a tutti i passeggeri a ristoro del pregiudizio Parte_1
subito.
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- accogliere per la forma il presente appello e, per le ragioni ivi dedotte, riformare integralmente la sentenza n. 310/2018 emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia in data 16 luglio
2018 e, conseguentemente
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.
e in proprio e nella qualità di esercenti la poterà Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla figlia si sono costituiti in giudizio argomentando in ordine alla Persona_1
sussistenza della responsabilità di e del diritto al risarcimento del danno nei Parte_1 termini ritenuti dal Giudice di pace (“ ha cancellato le TRE TAPPE, senza alcun motivo. Non Pt_1
esisteva nessun evento eccezionale. Non esisteva alcun divieto di entrata della zona interessata.
ha deciso di annullare le tre tappe e non ha in alcun modo, successivamente, fornita alcuna Pt_1
valda alternativa o alcuna forma di ristoro. Il risarcimento di euro 150,00 a persona non può essere considerato satisfattivo perché assolutamente risibile se consideriamo l'annullamento di diverse tappe per motivi che non sono stato certo imprevedibili”); parte appellata ha dunque riproposto le difese già formulate in primo grado, concludendo con richiesta di rigetto dell'appello
(“rigettare integralmente l'appello proposto da siccome inammissibile, CP_3
improponibile, infondato in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte la sentenza del Giudice di prime cure”).
Così ripercorsi il procedimento e le domande, eccezioni e difese delle parti, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 339 comma III c.p.c. Infatti, secondo quanto affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. VI, 12.02.2018, n. 3290, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (in quanto emessa in causa di valore non eccedente millecento euro) – e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al suddetto art. 339 comma III c.p.c. – occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.
Pertanto, se l'attore ha chiesto in via principale la condanna ad una somma inferiore a 1.100 euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. necessaria) ed in subordine abbia domandato una diversa ed eventualmente maggior somma “ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339
c.p.c. (ex multis, Tribunale Catanzaro, Sez. II, 11.05.2023, n. 744 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata). Alla luce di tali principi, il procedimento deve ritenersi di valore superiore ad euro
1.100,00, la sentenza di primo grado deve ritenersi emessa secondo diritto e non secondo equità e, dunque, l'appello deve considerarsi ammissibile senza restrizioni.
Tanto premesso e passando all'esame del primo motivo di gravame, non può condividersi la doglianza di parte appellante relativa alla sentenza di primo grado per la parte in cui ha non ha ritenuto sussistente la causa di esclusione di responsabilità della forza maggiore, quale invocata da ai sensi dell'art. 46 co. I codice del turismo, d.lgs. 79/2011 (nonché ai sensi Parte_1 dell'art.
5.5. delle condizioni generali di contratto).
Infatti, secondo quanto risulta dai documenti in atti, nel mese di agosto 2017 ha avuto inizio in
Madagascar una situazione di emergenza sanitaria, a causa del diffondersi di un'epidemia di peste, secondo quanto ufficialmente comunicato in Italia tramite le circolari del Ministero della Salute e le comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (all. 2, 3 4 e 5 fascicolo di primo grado di parte appellata). In particolare, nella comunicazione del Ministero della
Salute del 29.09.2017 (all. 2) si legge che il 23.08.2017 ha avuto inizio in Madagascar la suddetta epidemia. Il Ministero della Salute ha riportato nella propria circolare le raccomandazioni dell'O.M.S., secondo le quali la peste in questione ha carattere di malattia molto grave, di natura endemica, che necessita di una diagnosi precoce e il cui trattamento è essenziale per ridurre gravi rischi per la persona, che includono la morte. Con ulteriori circolari del 04.10.2027 e del 23.10.2017 il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulla situazione del Madagascar, sottolinenando la gravità del diffondersi dell'epidemia anche in zone non endemiche, e l'importanza per i viaggiatori internazionali di “essere informati” e riportando, altresì, le specifiche restrizioni previste dalle autorità locali per le navi che avessero fatto scalo in Madagascar;
in data 03.10.2017 il Ministero degli Affari Esteri ha diffuso ulteriori comunicazioni sul punto. Risulta dunque provato che, già prima della partenza della crociera (25.10.2017), l'odierna appellante, nella sua qualità di operatore qualificato, fosse a conoscenza della situazione sanitaria in Madagascar.
Non è peraltro dirimente l'argomento di secondo cui, essendo la peste un Pt_1 Parte_1 fenomeno endemico in alcune zone del Madagascar, i casi di peste registrati e resi noti nell'agosto del 2017 non avevano destato alcun allarme, almeno sino alla seconda decade del mese di ottobre
2017, quando l'epidemia si è diffusa rapidamente, secondo quanto si evince dal report dell'O.M.S. del 17.10.2017. Sul punto, infatti, anche ritenendo, come sostenuto da , che la prima Parte_1 comunicazione utile a consentirle una modifica dell'iter di viaggio fosse quella del 17.10.2017,
l'appellante ha comunque avuto a disposizione un cogruo margine (8 giorni) per poter inviare ai passeggeri un'idonea comunicazione, quantomeno prima della partenza del 25.10.2017, ed organizzarsi per offrire un'alternativa. Invece, secondo quanto risulta dal compendio probatorio
(verbale della prova testimoniale assunta in primo grado, udienza del 04.07.2018) – circostanza peraltro non contestata dall'odierna appellante – le tre tappe in Madagascar sono state cancellate nel corso della navigazione e senza alcuna preventiva comunicazione.
Va infine osservato che l'esame dei documenti prodotti dall'appellante (all. 2 e 3 atto di appello) non conduce ad una diversa valutazione: infatti, il rapporto dell'O.M.S. allegato fa emergere una situazione di rischio sanitario già alla data 17.10.2017; dalla mail del 26.10.2017 avente ad oggetto
“Confidential Madagascar – Plague – Situation/Recommendation as of 26 October 2017”, incompleta nel suo contenuto, risulta che alla data del 26.10.207 si discuteva dell'emergenza sanitaria in Madagascar e della preoccupante diffusione dell'epidemia anche nei centri urbani di
AN e MA (dove erano previste le tappe della crociera); inoltre, nella successiva mail del 30.10.2017 venivano esaminate le procedure di screening messe in atto dal governo del
Madagascar. Tali documenti non fanno altro che confermare che l'odierna appellante era a conoscenza della situazione sanitaria in Madagascar e dei conseguenti rischi per i passeggeri delle proprie navi, che avrebbero dovuto fare scalo nel Paese esattamente in quel periodo e ne ha consapevolmente accettato il rischio, salvo poi assumere la decisione di cancellare gli scali proprio a causa delle procedure di screening messe in atto dal Governo del Madagascar. Si osserva, altresì, che i documenti depositati risultano tutti utilizzabili anche se redatti, in parte, in lingua inglese, posto che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti (ex multis, Cass. civ., Sez. trib., 09.11.2022, n. 33079 e Sez. III, 12.03.2023 n. 6093).
In conclusione, non può ritenersi, come prospettato dagli appellati, che l'annullamento delle tre tappe fosse in sé ingiustificato;
deve, piuttosto, ritenersi che la società appellante non ha dato prova della sussistenza della causa di forza maggiore rispetto all'inadempimento quale concretamente manifestatosi, in quanto già in possesso di elementi tali da individuare il rischio sanitario, idoneo ad indurre ad una cancellazione degli scali, già prima dell'inizio del viaggio.
Per tali motivi, deve ritenersi inadempiente rispetto alle obbligazioni Parte_1 assunte e, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è dunque tenuta a risarcire gli odierni appellati.
Quanto al secondo motivo d'appello, relativo al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni da c.d. vacanza rovinata, va osservato in premessa che tale danno è definito dalla Corte di
Cassazione come “quel pregiudizio che il turista subisce a cagione dell'impossibilità di godere appieno del pacchetto turistico acquistato, ovvero del bene-vacanza inteso quale occasione di piacere, svago, riposo, a causa di un inadempimento del, o meglio dei, professionisti, con cui ha stipulato il contratto di viaggioall inclusive” (Cass. civ., Sez. III, ord. 29.04.2022, n. 13511); esso comprende sia la perdita economica, che riguarda le spese sostenute per l'acquisto del pacchetto turistico e per l'organizzazione del viaggio, sia il turbamento emotivo e il disagio psicofisico derivanti dall'inadempimento contrattuale.
Per tale tipologia di pregiudizio, l'art. 46 del codice del turismo (d. lgs. 79/2011) prevede il
“risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta”; ciò a condizione che l'invocato inadempimento, o l'inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto-pacchetto turistico, non sia di scarsa importanza avuto riguardo al disposto di cui all'art. 1455 c.c.
In relazione a detta gravità, la Suprema Corte costantemente afferma che “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva
n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. civ., Sez. III, 07.09.2023, n. 26142).
Pertanto, al ricorrere di entrambi i richiamati presupposti, ovverosia sussistenza di un danno grave derivante da inadempimento e/o inesatta esecuzione della prestazione oggetto del pacchetto turistico, al turista leso, oltre ed indipendentemente alla possibilità di invocare la risoluzione contrattuale, viene riconosciuta anche una tutela di tipo riparatoria, tale da ricomprendere il risarcimento di tutti i relativi danni, sia patrimoniali (risarcimento per i costi sostenuti per i servizi non ricevuti) sia non patrimoniali (danno morale ed esistenziale), in ogni caso connessi al tempo- vacanza inutilmente trascorso, nonché all'irrepetibilità dell'occasione.
Quanto alla prova del danno da vacanza rovinata la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che la prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del danno, che è in re ipsa, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della 'finalità turistica' e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (in questo termini, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 11.05.2012, n. 7256; nella recente giurisprudenza di merito, Corte appello Bologna, Sez. II , 11.07.2024 , n. 1503, Tribunale Milano, Sez. IX , 07.07.2020 , n. 3986 e
Tribunale Roma, Sez. XIII, 10.09.2019, n. 17104).
Nel caso di specie, come sopra precisato, la prova dell'inadempimento è stata fornita e può ritenersi conseguentemente raggiunta anche la prova del danno, in re ipsa, 'da vacanza rovinata', per il mancato godimento delle tre tappe di viaggio cancellate.
La quantificazione del danno è stata effettuata dal Giudice di pace in via equitativa considerando sia la componente patrimoniale (il valore economico delle tappe di viaggio cancellate rispetto al costo totale del viaggio, di euro 7.893,00 per tre persone per 18 giorni), sia quella non patrimoniale,
e non sono stati forniti elementi dai quali desumere che, nella quantificazione del danno, il Giudice non abbia già considerato il credito di euro 150,00 (utilizzabile durante la navigazione) riconosciuto dalla società appellante a tutti i passeggeri, con la conseguenza che la doglianza non può essere condivisa.
Per tutti i superiori motivi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e Parte_1
liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate, della natura sostanzialmente documentale del giudizio, dei motivi posti alla base della decisione rispetto alla prospettazione di parte attrice-odierna appellata e delle modalità di assunzione della decisione;
deve essere infine disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3088/2019, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 310/2018 Parte_1
emessa dal Giudice di pace di Acireale;
- condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] Per_1
, le spese di giudizio, liquidate in euro 1.278,00, oltre il 15% per spese generali, IVA
[...]
e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Simona Miraglia ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 06.04.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3088/2019 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. PETRALIA ANGELO, C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliata in C.so Martiri della Libertà n. 188, Catania, presso lo studio dell'avv.
Borgia Vincenzo;
appellante contro
C.F., , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , in proprio e quali genitori esercenti la
[...] CodiceFiscale_3
responsabilità genitoriale su , nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dall'AVV. SIMONA MIRAGLIA, C.F. , ed C.F._4
elettivamente domiciliati in Via Asiago, n. 53, Catania;
appellati avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di viaggio turistico – inadempimento – forza maggiore – risarcimento del danno.
Le parti – dopo il rinvenimento del fascicolo, precedentemente smarrito – hanno precisato le conclusioni all'udienza del 09.12.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione, senza assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
sentenza n. 310/2018 emessa dal Giudice di pace di Acireale, con cui, in accoglimento della domanda avanzata da e in proprio e quali genitori della Controparte_1 Controparte_2
minore , la società è stata condannata al pagamento della complessiva somma di Persona_1 euro 1.500,00 a titolo di rsarcimento del danno subito dagli attori a causa dell'inadempimento del contratto di viaggio, avente ad oggetto una crociera dal 25.10.2017 al 12.11.2017, oltre interessi e spese legali.
In particolare, nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti hanno rappresentato di avere acquistato un pacchetto turistico per una crociera di 18 giorni (dal 25.10.2017 al 12.11.2017) con diverse tappe alle Mauritius, Seychelles e Madagascar. Durante il viaggio, senza preavviso,
[...] aveva annullato, senza alcun preavviso, tre tappe dell'itinerario concordato, offrendo Parte_1 ai passeggeri un risarcimento di euro 150,00 ciascuno. Posta l'inesatta esecuzione del contratto di viaggio da parte di Costa Crociera, gli odierni appellati hanno chiesto al Giudice di pace la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 1.000, ovvero nella maggior misura da liquidarsi equitativamente.
costituita in giudizio in primo grado, ha eccepito la propria assenza di Parte_1 responsabilità, in quanto l'annullamento delle tre tappe e la modifica del programma di viaggio erano stati determinati da un evento imprevedibile costituito dall'aggravarsi, in Madagascar, di un'epidemia di peste bubbonica e polmonare, che aveva imposto la cancellazione degli scali previsti nell'isola.
Con sentenza n. 310/2018 il Giudice di Pace di Acireale ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento dei danni, quantificati equitativamente in euro 1.500 (euro
500,00 per ciascun viaggiatore), oltre interessi e spese legali. In particolare, il Giudice di pace ha ritenuto provato l'inadempimento imputabile, così motivando: “dall'Attestazione del Ministero della Salute che il focolaio epidemico è stato dichiarato l'11 settembre 2017, non si trattava pertano di un'evento imprevedibile, in quanto era stato comunicato dal sito della Farnesina già da tempo. Costa Crociera avrebbe dovuto avvisare i passeggeri e sostituire le tappe pagate con altre, invece ha lasciato i viaggiatori per tutto il periodo (tre giorni inisterrotti) sulla nave se senza alcuno scalo, offrendo a tacitazione di quanto occorso la modesta cifra di euro 150,00” ed ha riconosciuto ai viaggiatori il suddetto danno c.d. da vacanza rovinata, quantificandolo in via equitativa. ha proposto appello e, dopo aver argomentato sull'ammissibilità Parte_1 dell'appello con riferimento all'art. 339 co. III c.p.c., con il primo motivo ha dedotto l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, in quanto il Giudice di pace non ha tenuto in considerazione la documentazione, in lingua inglese, prodotta da (in particolare, il report del Parte_1
26.10.2017 dell'O.M.S.-Organizzazione Mondiale della Sanità e le mail del 26.10.2017 e del 30.10.2017, utilizzabili, secondo quanto evidenziato dalla società, anche se non redatti in lingua italiana) dalla quale si evince che l'epidemia di peste polmonare, endemica nelle zone rurali e nell'entroterra, si era repentinamente aggravata nel mese di ottobre anche nelle zone portuali e nelle citta di Nosy-Be, Antsiranana e Tamatave: il Giudice di pace, basandosi solo sui rapporti del
Ministero della Salute del 02.10.2017 e del 04.10.2017 e del 23.10.2017, avrebbe dunque errato nel ritenere la prevedibilità dell'evento e l'imputabilità dell'inadempimento a Parte_1
Con il secondo motivo la società appellante ha dedotto l'illegittimità della condanna al risarcimento del danno da vacanza rovinata, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna prova del pregiudizio subito, ed ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato l'importo di euro 150,00, riconosciuto da a tutti i passeggeri a ristoro del pregiudizio Parte_1
subito.
ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- accogliere per la forma il presente appello e, per le ragioni ivi dedotte, riformare integralmente la sentenza n. 310/2018 emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia in data 16 luglio
2018 e, conseguentemente
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”.
e in proprio e nella qualità di esercenti la poterà Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sulla figlia si sono costituiti in giudizio argomentando in ordine alla Persona_1
sussistenza della responsabilità di e del diritto al risarcimento del danno nei Parte_1 termini ritenuti dal Giudice di pace (“ ha cancellato le TRE TAPPE, senza alcun motivo. Non Pt_1
esisteva nessun evento eccezionale. Non esisteva alcun divieto di entrata della zona interessata.
ha deciso di annullare le tre tappe e non ha in alcun modo, successivamente, fornita alcuna Pt_1
valda alternativa o alcuna forma di ristoro. Il risarcimento di euro 150,00 a persona non può essere considerato satisfattivo perché assolutamente risibile se consideriamo l'annullamento di diverse tappe per motivi che non sono stato certo imprevedibili”); parte appellata ha dunque riproposto le difese già formulate in primo grado, concludendo con richiesta di rigetto dell'appello
(“rigettare integralmente l'appello proposto da siccome inammissibile, CP_3
improponibile, infondato in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte la sentenza del Giudice di prime cure”).
Così ripercorsi il procedimento e le domande, eccezioni e difese delle parti, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto chiarito che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 339 comma III c.p.c. Infatti, secondo quanto affermato, ex multis, da Cass. civ., Sez. VI, 12.02.2018, n. 3290, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c. (in quanto emessa in causa di valore non eccedente millecento euro) – e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui al suddetto art. 339 comma III c.p.c. – occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.
Pertanto, se l'attore ha chiesto in via principale la condanna ad una somma inferiore a 1.100 euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. necessaria) ed in subordine abbia domandato una diversa ed eventualmente maggior somma “ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi di valore indeterminato e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339
c.p.c. (ex multis, Tribunale Catanzaro, Sez. II, 11.05.2023, n. 744 e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata). Alla luce di tali principi, il procedimento deve ritenersi di valore superiore ad euro
1.100,00, la sentenza di primo grado deve ritenersi emessa secondo diritto e non secondo equità e, dunque, l'appello deve considerarsi ammissibile senza restrizioni.
Tanto premesso e passando all'esame del primo motivo di gravame, non può condividersi la doglianza di parte appellante relativa alla sentenza di primo grado per la parte in cui ha non ha ritenuto sussistente la causa di esclusione di responsabilità della forza maggiore, quale invocata da ai sensi dell'art. 46 co. I codice del turismo, d.lgs. 79/2011 (nonché ai sensi Parte_1 dell'art.
5.5. delle condizioni generali di contratto).
Infatti, secondo quanto risulta dai documenti in atti, nel mese di agosto 2017 ha avuto inizio in
Madagascar una situazione di emergenza sanitaria, a causa del diffondersi di un'epidemia di peste, secondo quanto ufficialmente comunicato in Italia tramite le circolari del Ministero della Salute e le comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (all. 2, 3 4 e 5 fascicolo di primo grado di parte appellata). In particolare, nella comunicazione del Ministero della
Salute del 29.09.2017 (all. 2) si legge che il 23.08.2017 ha avuto inizio in Madagascar la suddetta epidemia. Il Ministero della Salute ha riportato nella propria circolare le raccomandazioni dell'O.M.S., secondo le quali la peste in questione ha carattere di malattia molto grave, di natura endemica, che necessita di una diagnosi precoce e il cui trattamento è essenziale per ridurre gravi rischi per la persona, che includono la morte. Con ulteriori circolari del 04.10.2027 e del 23.10.2017 il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulla situazione del Madagascar, sottolinenando la gravità del diffondersi dell'epidemia anche in zone non endemiche, e l'importanza per i viaggiatori internazionali di “essere informati” e riportando, altresì, le specifiche restrizioni previste dalle autorità locali per le navi che avessero fatto scalo in Madagascar;
in data 03.10.2017 il Ministero degli Affari Esteri ha diffuso ulteriori comunicazioni sul punto. Risulta dunque provato che, già prima della partenza della crociera (25.10.2017), l'odierna appellante, nella sua qualità di operatore qualificato, fosse a conoscenza della situazione sanitaria in Madagascar.
Non è peraltro dirimente l'argomento di secondo cui, essendo la peste un Pt_1 Parte_1 fenomeno endemico in alcune zone del Madagascar, i casi di peste registrati e resi noti nell'agosto del 2017 non avevano destato alcun allarme, almeno sino alla seconda decade del mese di ottobre
2017, quando l'epidemia si è diffusa rapidamente, secondo quanto si evince dal report dell'O.M.S. del 17.10.2017. Sul punto, infatti, anche ritenendo, come sostenuto da , che la prima Parte_1 comunicazione utile a consentirle una modifica dell'iter di viaggio fosse quella del 17.10.2017,
l'appellante ha comunque avuto a disposizione un cogruo margine (8 giorni) per poter inviare ai passeggeri un'idonea comunicazione, quantomeno prima della partenza del 25.10.2017, ed organizzarsi per offrire un'alternativa. Invece, secondo quanto risulta dal compendio probatorio
(verbale della prova testimoniale assunta in primo grado, udienza del 04.07.2018) – circostanza peraltro non contestata dall'odierna appellante – le tre tappe in Madagascar sono state cancellate nel corso della navigazione e senza alcuna preventiva comunicazione.
Va infine osservato che l'esame dei documenti prodotti dall'appellante (all. 2 e 3 atto di appello) non conduce ad una diversa valutazione: infatti, il rapporto dell'O.M.S. allegato fa emergere una situazione di rischio sanitario già alla data 17.10.2017; dalla mail del 26.10.2017 avente ad oggetto
“Confidential Madagascar – Plague – Situation/Recommendation as of 26 October 2017”, incompleta nel suo contenuto, risulta che alla data del 26.10.207 si discuteva dell'emergenza sanitaria in Madagascar e della preoccupante diffusione dell'epidemia anche nei centri urbani di
AN e MA (dove erano previste le tappe della crociera); inoltre, nella successiva mail del 30.10.2017 venivano esaminate le procedure di screening messe in atto dal governo del
Madagascar. Tali documenti non fanno altro che confermare che l'odierna appellante era a conoscenza della situazione sanitaria in Madagascar e dei conseguenti rischi per i passeggeri delle proprie navi, che avrebbero dovuto fare scalo nel Paese esattamente in quel periodo e ne ha consapevolmente accettato il rischio, salvo poi assumere la decisione di cancellare gli scali proprio a causa delle procedure di screening messe in atto dal Governo del Madagascar. Si osserva, altresì, che i documenti depositati risultano tutti utilizzabili anche se redatti, in parte, in lingua inglese, posto che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti (ex multis, Cass. civ., Sez. trib., 09.11.2022, n. 33079 e Sez. III, 12.03.2023 n. 6093).
In conclusione, non può ritenersi, come prospettato dagli appellati, che l'annullamento delle tre tappe fosse in sé ingiustificato;
deve, piuttosto, ritenersi che la società appellante non ha dato prova della sussistenza della causa di forza maggiore rispetto all'inadempimento quale concretamente manifestatosi, in quanto già in possesso di elementi tali da individuare il rischio sanitario, idoneo ad indurre ad una cancellazione degli scali, già prima dell'inizio del viaggio.
Per tali motivi, deve ritenersi inadempiente rispetto alle obbligazioni Parte_1 assunte e, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è dunque tenuta a risarcire gli odierni appellati.
Quanto al secondo motivo d'appello, relativo al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni da c.d. vacanza rovinata, va osservato in premessa che tale danno è definito dalla Corte di
Cassazione come “quel pregiudizio che il turista subisce a cagione dell'impossibilità di godere appieno del pacchetto turistico acquistato, ovvero del bene-vacanza inteso quale occasione di piacere, svago, riposo, a causa di un inadempimento del, o meglio dei, professionisti, con cui ha stipulato il contratto di viaggioall inclusive” (Cass. civ., Sez. III, ord. 29.04.2022, n. 13511); esso comprende sia la perdita economica, che riguarda le spese sostenute per l'acquisto del pacchetto turistico e per l'organizzazione del viaggio, sia il turbamento emotivo e il disagio psicofisico derivanti dall'inadempimento contrattuale.
Per tale tipologia di pregiudizio, l'art. 46 del codice del turismo (d. lgs. 79/2011) prevede il
“risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta”; ciò a condizione che l'invocato inadempimento, o l'inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto-pacchetto turistico, non sia di scarsa importanza avuto riguardo al disposto di cui all'art. 1455 c.c.
In relazione a detta gravità, la Suprema Corte costantemente afferma che “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva
n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. civ., Sez. III, 07.09.2023, n. 26142).
Pertanto, al ricorrere di entrambi i richiamati presupposti, ovverosia sussistenza di un danno grave derivante da inadempimento e/o inesatta esecuzione della prestazione oggetto del pacchetto turistico, al turista leso, oltre ed indipendentemente alla possibilità di invocare la risoluzione contrattuale, viene riconosciuta anche una tutela di tipo riparatoria, tale da ricomprendere il risarcimento di tutti i relativi danni, sia patrimoniali (risarcimento per i costi sostenuti per i servizi non ricevuti) sia non patrimoniali (danno morale ed esistenziale), in ogni caso connessi al tempo- vacanza inutilmente trascorso, nonché all'irrepetibilità dell'occasione.
Quanto alla prova del danno da vacanza rovinata la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che la prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del danno, che è in re ipsa, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della 'finalità turistica' e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (in questo termini, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 11.05.2012, n. 7256; nella recente giurisprudenza di merito, Corte appello Bologna, Sez. II , 11.07.2024 , n. 1503, Tribunale Milano, Sez. IX , 07.07.2020 , n. 3986 e
Tribunale Roma, Sez. XIII, 10.09.2019, n. 17104).
Nel caso di specie, come sopra precisato, la prova dell'inadempimento è stata fornita e può ritenersi conseguentemente raggiunta anche la prova del danno, in re ipsa, 'da vacanza rovinata', per il mancato godimento delle tre tappe di viaggio cancellate.
La quantificazione del danno è stata effettuata dal Giudice di pace in via equitativa considerando sia la componente patrimoniale (il valore economico delle tappe di viaggio cancellate rispetto al costo totale del viaggio, di euro 7.893,00 per tre persone per 18 giorni), sia quella non patrimoniale,
e non sono stati forniti elementi dai quali desumere che, nella quantificazione del danno, il Giudice non abbia già considerato il credito di euro 150,00 (utilizzabile durante la navigazione) riconosciuto dalla società appellante a tutti i passeggeri, con la conseguenza che la doglianza non può essere condivisa.
Per tutti i superiori motivi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e Parte_1
liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, del carattere non complesso delle questioni giuridiche esaminate, della natura sostanzialmente documentale del giudizio, dei motivi posti alla base della decisione rispetto alla prospettazione di parte attrice-odierna appellata e delle modalità di assunzione della decisione;
deve essere infine disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3088/2019, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 310/2018 Parte_1
emessa dal Giudice di pace di Acireale;
- condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] Per_1
, le spese di giudizio, liquidate in euro 1.278,00, oltre il 15% per spese generali, IVA
[...]
e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Simona Miraglia ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 06.04.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone