Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21200 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13661/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13661 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS- del 15.9.2022, con cui il Sottosegretario al Ministero dell’Interno ha respinto la domanda del ricorrente, proposta in data 7.11.2018, finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992: il tutto dopo trasmissione di preavviso di rigetto in data 27.6.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. GE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino ghanese, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. K10/-OMISSIS- del 15.9.2022, con cui il Sottosegretario al Ministero dell’Interno ha respinto la domanda del ricorrente, proposta in data 7.11.2018, finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992: il tutto dopo trasmissione di preavviso di rigetto in data 27.6.2022.
Il diniego è stato motivato in ragione della “ seguente situazione penale: - 21/10/2013 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del G.I.P. Tribunale di Piacenza irrevocabile il 13/11/2013 per: 1° reato) falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477, 482 c.p. (accertato il 16/11/2012 e il 24/4/2013 in Piacenza), 2° reato) guida di veicolo senza aver conseguito la patente art. 116 comma 13 D. L.VO 30/4/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) (accertato il 16/11/2012 in Piacenza); 3° reato) guida di veicolo senza aver conseguito la patente art. 116 comma 13 D. L.VO 30/4/1992 n. 285 (nuovo codice della strada) (accertato il 24/4/2013 in Piacenza) ”; l’Amministrazione ha, inoltre, rilevato che “ all’atto della presentazione dell’istanza, il richiedente non ha autocertificato la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, MANCANZA DI ISTUTTORIA, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”.
In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che “ da una lettura accurata del provvedimento di diniego si evince che non è stato, in alcun modo, preso in considerazione il contesto sociale in cui vive ed agisce il ricorrente. Innanzitutto deve essere evidenziato come si parli nel rigetto di un reato già risalente nel tempo la cui cancellazione è stata già chiesta ”; ed ha soggiunto che “ vive in Italia con la propria famiglia da numerosi anni lavorando onestamente a dimostrazione di una vita regolare, tranquilla e senza problematiche particolari ” (cfr. pag. 3).
2°) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 4 E 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N 241; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”.
Con tale motivo il ricorrente ha contestato che “ il Ministero dell’Interno, pur con il notevole tempo trascorso, non ha provveduto allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria se non in minima parte, in aperta violazione degli artt. 4 e 7 della legge 241 del 1990, determinando anche sotto tale profilo la pacifica illegittimità del proprio modus operandi ” (cfr. pag. 6).
3°) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA (ART. 3 COST.) E DI IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.), ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 29 SS., 32, 38 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 E 14 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 COST.; ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE; ECCESSO DI POTERE ”.
Da ultimo, il ricorrente ha stigmatizzato un trattamento discriminatorio in proprio danno, evidenziando che sarebbe “ venuto in Italia al solo scopo di lavorare e dunque a svolgere mansioni fondamentali nell’ambito della vita che intende costituire sul suolo nazionale per sé e la sua famiglia ” (cfr. pag. 8).
Nel ricorso si è, poi, chiesto il “ risarcimento del danno, opportunamente quantificato in seguito a C.T.U., sopportato dal ricorrente e cagionato dal comportamento illegittimo, illecito ed arbitrario del Ministero degli Interni ” (cfr., ancora, pag. 8).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (23.12.2022).
Con ordinanza n. 709 del 2 febbraio 2023 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare.
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 21 novembre 2025: a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In linea generale, occorre osservare che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; Tar Lazio – Roma, 18 aprile 2012, n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio – Roma, 4 giugno 2013, n. 5565), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 4 aprile 2022, n.713; id., sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia legittimo sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti ascritti al ricorrente.
Invero, dalla disamina del corredo motivazionale del diniego impugnato risulta che l’Amministrazione sia pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale sulla base di numerosi precedenti, puntualmente annotati nel casellario e collocati tra il 2012 ed il 2013.
Il che rende necessaria, da parte del Collegio, una ponderazione sulla rilevanza del profilo temporale, sebbene entro il decennio di osservazione eletto dalla giurisprudenza quale parametro di riferimento.
Proprio con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tali circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Tar Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI n. 52/2011; id., sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, nn. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr., da ultimo, TAR Lazio, nn. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022 con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, n. 1833/2015 e 2644/2022).
Tanto premesso, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza a sostegno dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che si sostanzia nell’esercizio di potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547); “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (Tar Lazio, Roma, 4 giugno 2013, n. 5565); cosicché “ la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (Tar Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690).
È, pure, noto che la pubblica Amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 92/1991, non può sottrarsi da una valutazione sulla pericolosità, astratta o presunta, del richiedente la cittadinanza senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.
Nella specie, il ricorrente ha riportato una condanna definitiva per falsità materiale e due condanne per guida senza patente.
Si profila, perciò, in modo evidente che non possa trattarsi di episodi isolati, ma, piuttosto, sintomatici di un’attitudine a delinquere che non può, ad avviso del Collegio, essere derubricata sull’incerto assunto del ricorrente secondo cui egli aspirerebbe soltanto a vivere e lavorare in Italia.
Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che le valutazioni istruttorie che hanno condotto all’emissione dell’impugnato diniego siano immuni da irragionevolezza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente
GE NI, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NI | DR ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.