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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 778/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 778/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma al Viale G. Mazzini Parte_1 C.F._1
n. 113 presso lo studio dell'Avv. GUERCIO GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
RESISTENTE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale di essere Parte_1
autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita (Ortona) di effettuare la rettificazione nel relativo registro Part mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, avendo già acquisito il nome di con decreto della Prefettura di Pescara del 09.06.2020.
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dalla dott.ssa psicologa - psicoterapeuta descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso e correlate da ulteriore Persona_1
documentazione medica - Ospedale Careggi di Firenze (CRIG) - dalla quale risulta la diagnosi di
"disforia di genere" e la necessità di sottoporsi all'intervento medico-chirurgico avendo la stessa già iniziato la somministrazione di una terapia ormonale mascolinizzante e de-femminilizzante dal dicembre 2021.
8. Dalla documentazione medica prodotta è dato evincere che “emerge una stabile identità di genere
100% maschile, di tipo binario, associata a forte desiderio di rendere la propria identità fisica più conforme a quella psichica. Coerentemente, parla di sé al maschile e da tre anni vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle
Par valutazioni, si certifica che presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) confermato da equipe multidisciplinare e specialistica. Non si riscontrano, inoltre, concomitanti Par condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. ha effettuato valutazioni specialistiche endocrinologiche che hanno permesso di escludere controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale. Da dicembre 2021 assume una terapia ormonale di
Pa affermazione di genere;
da tale momento, riporta sollievo e miglioramento del funzionamento pagina 2 di 4 Par psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta persistenza della disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano adeguatamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a Par disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita
Par quotidiana: per lavoro viaggia frequentemente e ciò ovviamente implica il mostrare documenti incongruenti con la propria identità di genere”.
9. Emerge, ancora, dalla suddetta documentazione che la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbe l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, la persistenza del genere femminile sui documenti e l'impossibilità di proseguire il percorso di affermazione di genere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbe risultare dannoso e comprometterne la qualità di vita ed il funzionamento psicologico.
10. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
11. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione
(Cass. Civ., n.15138/15).
12. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
13. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
pagina 3 di 4 14. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
15. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
16. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni Parte_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) autorizza in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti dai Parte_1
sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di rettificare l'atto di nascita della predetta nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestataria, la Pt_1
dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
Così deciso in Pescara, il 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 778/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma al Viale G. Mazzini Parte_1 C.F._1
n. 113 presso lo studio dell'Avv. GUERCIO GIOVANNI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
RESISTENTE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento chirurgico per modifica identità di genere. Rettificazione anagrafica.
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale di essere Parte_1
autorizzata a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali primari e di disporre contestuale attribuzione di sesso da femminile a maschile e ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita (Ortona) di effettuare la rettificazione nel relativo registro Part mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, avendo già acquisito il nome di con decreto della Prefettura di Pescara del 09.06.2020.
2. In particolare, nel proprio atto introduttivo, l'attrice ha dedotto di avere da sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, tanto da vivere con grande sofferenza la sua condizione sessuale femminile.
3. L'istante ha inoltre precisato di essere di stato libero.
4. Ha, altresì, evidenziato l'urgenza di sottoporsi al trattamento di adeguamento somatico dei propri caratteri sessuali, anche al fine di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo.
5. Infine, l'istante ha aggiunto che, in considerazione dell'attuale condizione, necessita dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo e del proprio sesso.
6. Ritiene il Collegio che le domande proposte possano essere interamente accolte.
7. Ed invero, l'istante ha prodotto relazione psicologica resa dalla dott.ssa psicologa - psicoterapeuta descrittiva del percorso psicoterapeutico intrapreso e correlate da ulteriore Persona_1
documentazione medica - Ospedale Careggi di Firenze (CRIG) - dalla quale risulta la diagnosi di
"disforia di genere" e la necessità di sottoporsi all'intervento medico-chirurgico avendo la stessa già iniziato la somministrazione di una terapia ormonale mascolinizzante e de-femminilizzante dal dicembre 2021.
8. Dalla documentazione medica prodotta è dato evincere che “emerge una stabile identità di genere
100% maschile, di tipo binario, associata a forte desiderio di rendere la propria identità fisica più conforme a quella psichica. Coerentemente, parla di sé al maschile e da tre anni vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle
Par valutazioni, si certifica che presenta un quadro di Incongruenza/Disforia di Genere (IG/DG) confermato da equipe multidisciplinare e specialistica. Non si riscontrano, inoltre, concomitanti Par condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. ha effettuato valutazioni specialistiche endocrinologiche che hanno permesso di escludere controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale. Da dicembre 2021 assume una terapia ormonale di
Pa affermazione di genere;
da tale momento, riporta sollievo e miglioramento del funzionamento pagina 2 di 4 Par psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta persistenza della disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano adeguatamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a Par disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita
Par quotidiana: per lavoro viaggia frequentemente e ciò ovviamente implica il mostrare documenti incongruenti con la propria identità di genere”.
9. Emerge, ancora, dalla suddetta documentazione che la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbe l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, la persistenza del genere femminile sui documenti e l'impossibilità di proseguire il percorso di affermazione di genere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbe risultare dannoso e comprometterne la qualità di vita ed il funzionamento psicologico.
10. Sulla base di tali elementi va, pertanto, accolta l'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, essendo noto da tempo (v. anche sentenza della Corte Cost. n.161 del 1985) nella letteratura scientifica e nella pratica clinica internazionale, che la rettificazione chirurgica costituisce un percorso adeguato a migliorare la condizione esistenziale delle persone affette da transessualismo, ed a soddisfare i bisogni da loro espressi.
11. Parimenti, meritevole di accoglimento deve ritenersi la domanda volta alla rettificazione anagrafica, in ossequio alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione
(Cass. Civ., n.15138/15).
12. Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva rilevato come l'identità di genere non fosse integrata solo da una determinata struttura del genoma individuale e dei genitali esterni, bensì da una complessità di fattori, tra cui certamente quelli di ordine psicologico e dunque il radicato sentire di sé di ciascuno, profondamente condizionante l'esplicazione della personalità nel mondo delle relazioni e quindi l'equilibrio in cui si sostanzia la salute.
13. La suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito come l'esecuzione del trattamento chirurgico non costituisca un prerequisito della rettificazione anagrafica, allorquando il soggetto risulti già stabilmente in equilibrio, dal punto di vista psicologico, nella diversa identità di genere;
rimettendo dunque al soggetto la valutazione in merito alla necessità, per il raggiungimento di un pieno equilibrio psicofisico, e dunque della sua salute, se sottoporsi o meno (e quando farlo), al trattamento chirurgico che, pur se giudicato per sé scevro di pericolosità, integra pur sempre un sacrificio che non può essere imposto, laddove già la rettificazione anagrafica costituisce un importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato (il quale potrebbe pure sentirsi appagato dal poter vivere la sua nuova identità senza intraprendere relazioni sessuali con persone del diverso sesso).
pagina 3 di 4 14. Nel caso di specie, l'istante ha mostrato la ferma volontà di sottoporsi al trattamento chirurgico, sollecitandone l'autorizzazione, ma è evidente, anche a prescindere dallo stesso, la stabilità del conseguimento da parte sua dell'identità maschile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui si è sottoposta e che l'ha trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni.
15. Non vi è dunque motivo per non ordinare, sin d'ora, anche la rettificazione anagrafica dell'identità, onde tutelare effettivamente la salute dell'istante.
16. Nulla per le spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni Parte_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) autorizza in atti generalizzata, a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici ritenuti dai Parte_1
sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
b) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortona di rettificare l'atto di nascita della predetta nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestataria, la Pt_1
dicitura "femminile" debba leggersi ed intendersi invece quella "maschile";
c) nulla per le spese.
Così deciso in Pescara, il 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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