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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 1956/2021 R.G.,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in proprio e/o C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi del de cuius , con il patrocinio dell'avv. Cristian Persona_1
Borrelli;
- opponenti e convenuti in riconvenzionale -
CONTRO
in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosalba Congedo;
- opposta e attrice in riconvenzionale -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c. depositato in data 25/3/2021 e regolarmente notificato,
[...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 spiegavano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 8/3/2021 da , con cui CP_1
veniva intimato il rilascio del fondo rustico sito in agro del Comune di Cerignola, denominato
“Lupara”, in forza del verbale notarile con formula esecutiva del 16/4/2019, rogato dal notaio di Roma. Persona_2
Gli odierni opponenti eccepivano:
- la duplicazione del titolo esecutivo (ne bis in idem), avendo il Tribunale di Roma pronunciato una sentenza (n. 19819/2008), con cui era stata già dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con atto pubblico del 7/07/2008, a rogito del Notaio di Foggia, tra Persona_3
la (ora ) e i coniugi Parte_4 CP_1 Persona_1
Pag. 1 di 9 e , con condanna degli stessi al rilascio del fondo (titolo già azionato con Per_1 Parte_3 un'opposizione a precetto pendente presso il Tribunale di Foggia al n. di R.G. 2913/2019);
- la carenza di interesse e abuso del diritto: il precetto impugnato non risponderebbe ad un interesse concreto e attuale, in quanto il rilascio del fondo era già stato ordinato in precedenza. Di conseguenza,
l'azione esecutiva di violerebbe il divieto di bis in idem e i principi di buona fede e CP_1
correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.);
- l'inidoneità del titolo esecutivo: per essere valido, il titolo esecutivo deve contenere in modo chiaro e inequivocabile l'obbligo di consegna/rilascio del bene. Nel contratto del 23 febbraio 1995 non è presente alcuna clausola esplicita che preveda il rilascio in caso di morosità. Pertanto, il titolo azionato da sarebbe giuridicamente inefficace per un'esecuzione forzata. CP_1
Concludevano, pertanto, chiedendo di: “1) in via processuale: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte, sussistendo sia il fumus che il periculum - Voglia l'adita Autorità nel merito e in via principale, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia l'atto di precetto per tutti i motivi innanzi libellati con soccombenza alle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore”.
si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale e rappresentando: di essere CP_1
proprietaria del fondo agricolo “Posta Uccello” sito in Cerignola, acquistato nel 1995 dai coniugi e con patto di riservato dominio;
che il contratto Persona_1 Parte_3 prevedeva il pagamento del prezzo di € 61.433,91 in 30 rate annuali e la risoluzione automatica in caso di morosità superiore a due rate;
di aver ottenuto la risoluzione del contratto con sentenza del
Tribunale di Roma n. 4723/2002, a seguito dell'inadempimento dei coniugi i quali Controparte_2
avevano corrisposto solo la prima rata;
di aver attestato, con atto notarile del 6 marzo 2019, rogato dal
Notaio , l'inadempimento di e per un importo totale di € Persona_2 Pt_1 Pt_3
120.471,35; di aver, quindi, notificato precetto di rilascio del fondo, basandosi sul verbale notarile del
6 marzo 2019.
Eccepiva, inoltre: la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per mancanza degli elementi essenziali richiesti dall'art. 163, comma 2, nn. 3 e 4 c.p.c., avendo gli opponenti confuso i fondi, poiché nel loro atto si fa riferimento al fondo "Lupara", mentre quello oggetto di esecuzione è "Posta
Uccello", e per aver errato l'indicazione del numero e dell'anno di emissione della sentenza che ha disposto la risoluzione del contratto, nonché della data di sottoscrizione del contratto tra e gli CP_1 odierni opponenti;
che l'esecuzione si fonda su un titolo esecutivo valido, ossia l'attestazione notarile del 2019, riconosciuta dalla Legge 225/2016; che non esiste un titolo esecutivo duplicato, poiché la sentenza di risoluzione non è mai stata posta in esecuzione;
che l'opposizione R.G. 2913/2019, a cui si fa riferimento, riguarda un'altra esecuzione;
che il Decreto Milleproroghe n. 183/2021 (convertito
Pag. 2 di 9 in Legge n. 21/2021), in ordine alla eccepita sospensione delle esecuzioni fino al 30 giugno 2021, ha limitato la sospensione delle esecuzioni a due sole ipotesi: mancato pagamento del canone di locazione (art. 13, comma 13), ed esecuzioni derivanti da pignoramenti di abitazioni principali (art. 13, comma 14), non estendendo la sospensione a tutti gli immobili. Poiché il fabbricato rurale occupato dagli esecutati non rientra in alcuna delle due ipotesi previste dalla legge, la richiesta di sospensione non sarebbe applicabile.
L'odierna opposta così concludeva: “1) In via preliminare si chiede la revoca del provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso con ordinanza del 14.06.2021 non sussistendone i
presupposti previsti dalla legge;
2) Rigettare tutte le richieste così come formulate da parte avversa nell'atto introduttivo in quanto infondate per i motivi su esposti. 3) In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi della mancata condivisione delle tesi difensive esposte da , accertare la CP_1
inadempienza dei signori rispetto a quanto contrattualmente previsto nel contratto Parte_5
di compravendita con patto di riservato dominio richiamato in atti, e stipulato in data del 23.02.1995, così come statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. sent. 4723/2002 ed evidenziato dalle
scritture contabili di facenti parte integrante (all. B) del verbale di attestazione Notarile;
4) CP_1 per l'effetto condannare i signori , quali eredi del cuius Signor Parte_1 Parte_2 [...]
e anche in proprio ed erede del signor Persona_1 Parte_3 Persona_1
tutti detentori senza titolo dei beni di esclusiva proprietà di , al rilascio del fondo
[...] CP_1 così come identificato in atti;
5) Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l' formulava una nuova domanda CP_1 riconvenzionale, chiedendo l'accertamento del diritto di piena proprietà sull'immobile in questione, in virtù della sentenza di risoluzione del Tribunale di Roma n. 4723/2002, e di dichiarare la detenzione senza titolo dello stesso da parte degli odierni opponenti.
Con ordinanza del 14/06/2021, veniva sospesa l'efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto sul rilievo che: “(...) l'eccezione di prescrizione appare anche fondata in quanto il verbale notarile del 6.03.2019, nel caso di specie, costituisce atto meramente ricognitivo del diritto al rilascio del fondo, già accertato con sentenza del Tribunale di Roma del 4.02.2002 n. 4723, passata in
giudicato e annotata a margine della trascrizione dell'atto di vendita in data 22.10.2007 al n. 4322”;
e ancora “(...) è utile rammentare che non vertesi in tema di non esercizio del diritto reale di proprietà da parte di (che come noto è imprescrittibile salvo l'acquisto a titolo di CP_1 usucapione), ma del suo diritto contrattuale al rilascio del fondo, in forza della risoluzione del
contratto di vendita con riserva di proprietà, accertata da una sentenza passata in giudicato, al quale dunque si deve applicare il termine ordinario di prescrizione decennale”.
Pag. 3 di 9 Avverso tale provvedimento, l'opposta spiegava reclamo (R.G. 4065/2021), rigettato dal Collegio con ordinanza del 27/7/2021, con conferma integrale dell'ordinanza reclamata, e con rinvio della regolamentazione delle spese di lite al giudizio di merito.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e rilevata la mancanza di richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/10/2024, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
La presente controversia origina dall'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di avverso l'atto di precetto notificato da Parte_3 Persona_1
in data 8 marzo 2021, con cui veniva intimato il rilascio del fondo rustico sito nel Comune di CP_1
Cerignola, denominato “Posta Uccello”, in forza di un verbale notarile del 6/3/2019 rogato dal notaio di Roma. Persona_2
Gli opponenti formulavano tre principali motivi di opposizione: la duplicazione del titolo esecutivo
(ne bis in idem), la carenza di interesse e abuso del diritto da parte di , l'inidoneità del titolo CP_1 esecutivo per l'esecuzione del rilascio.
, costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale, ed eccepiva la nullità dell'atto CP_1
di citazione, insistendo sulla validità del titolo esecutivo azionato e sulla regolarità della procedura esecutiva intrapresa.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo avanzata da parte opposta.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, esaminati gli atti, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. L'opposta ha eccepito un'asserita carenza nell'individuazione del fondo oggetto del precetto di rilascio, del numero e dell'anno di emissione della sentenza che ha disposto la risoluzione del contratto, nonché della data di sottoscrizione del contratto tra e gli odierni opponenti. Tuttavia, al di là di eventuali inesattezze o errori CP_1 materiali contenuti nell'atto di citazione, dal suo esame e dai documenti allegati, in particolare dall'atto notarile del 6/3/2019 e dall'atto di precetto dell'8/3/2021, emerge con assoluta chiarezza che il fondo agricolo oggetto dell'opposizione a precetto sia quello denominato “Posta Uccello”, censito al Catasto terreni del Comune di Cerignola alla partita n. 101565, foglio 70, particelle 2 e 78; che la
Pag. 4 di 9 sentenza citata sia in realtà quella del Tribunale di Roma n. 4723/2002; che il contratto di vendita sia quello sottoscritto in data 23/2/1995.
Di conseguenza, l'atto di citazione è sufficientemente chiaro, consentendo alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Nel contesto della presente controversia, assume rilievo il verbale notarile del 6 marzo 2019, rogato dal notaio , quale addotto titolo esecutivo per il rilascio del fondo rustico "Posta Persona_2
Uccello" in favore di . CP_1
La legge n. 225/2016, in attuazione dell'art. 13, co. 4-bis, del D.L. 193/2016, ha introdotto una specifica disciplina che consente agli enti, come , di redigere un verbale notarile che attesti CP_1
l'inadempimento dell'acquirente in caso di contratti di compravendita con riserva di proprietà, trasformando tale verbale in un titolo esecutivo valido per il rilascio del bene. Tuttavia, affinché il verbale notarile possa effettivamente avere questa forza esecutiva, è necessario che il contratto di compravendita sia ancora valido e non risolto, in modo che l'inadempimento dell'acquirente possa dispiegare tali effetti giuridici.
Nel caso in esame, però, deve tenersi conto che la risoluzione del contratto di compravendita stipulato nel 1995 tra i coniugi e è stata già formalmente accertata dalla sentenza n. Pt_1 CP_1
4723/2002 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che ha sancito la cessazione del contratto per inadempimento con il conseguente ordine di rilascio del fondo. In altre parole, il contratto in questione è stato già sciolto con effetto retroattivo dalla sentenza, con conseguente cessazione di ogni obbligo contrattuale tra le parti. E il titolo di condanna rinveniente dalla sentenza n. 4723/2002 risulta prescritto per decorso del termine ordinario decennale, come pure eccepito da parte opponente (in sede di note di trattazione scritta dell'08 luglio 2021 in vista dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del
16/07/2021).
Si evidenzia che nel presente giudizio, in data 14 giugno 2021, il G.I. aveva in sede cautelare sospeso l'efficacia del titolo esecutivo in considerazione della possibile prescrizione del diritto azionato
(provvedimento confermato in sede di reclamo), ritenendo che il diritto al rilascio dovesse essere esercitato entro il termine ordinario di dieci anni dalla pronuncia della sentenza di risoluzione del contratto. Poiché la sentenza del 2002 è passata in giudicato e annotata a margine della trascrizione dell'atto di vendita in data 22 ottobre 2007, il termine decennale risulta decorso al momento della notificazione del precetto nel 2021.
Ciò premesso, qualunque atto successivo, incluso il verbale notarile del 6 marzo 2019, che faccia riferimento al contratto ormai risolto, non ha un valore giuridico autonomo;
opinare diversamente implicherebbe l'elusione del termine prescrizionale decennale che assiste i diritti che hanno fonte nei capi di condanna di cui al titolo giudiziale (art. 2953 cod. civ.).
Pag. 5 di 9 Il verbale notarile del 6 marzo 2019 non fa altro che "riconfermare" un inadempimento già
riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva già accertato la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio del fondo. In altre e più semplici parole, questo verbale non introduce nuovi fatti o situazioni giuridiche che giustifichino un nuovo atto di esecuzione, ma si limita a prendere atto di un diritto che era già stato deciso in sede giudiziaria. In altri termini ancora, il verbale notarile del 2019 non può sostituirsi alla sentenza di risoluzione del contratto, né può essere considerato autonomamente esecutivo, in quanto la materia risulta già trattata e risolta con la precedente sentenza. Lo stesso verbale notarile richiama l'intervenuto giudicato laddove in notaio rogante dà atto che “il comparente, nella riferita qualità, dichiara inoltre che l' in virtù della CP_1 morosità maturata, superiore alle due rate di prezzo, ha già ottenuto la Sentenza di risoluzione contrattuale pronunciata, all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 47499 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 1999, dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Seconda
– in data 21 dicembre 2001 e depositata in data 4 febbraio 2002, sentenza n. 4723, (cron. 3770, n.
2517/02 di repertorio), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 22 aprile 2002 al n.
16948, divenuta definitiva e regolarmente annotata a margine della sopra citata trascrizione della vendita in data 22 ottobre 2007 al n. 4322 di formalità”.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale in epigrafe in sede di reclamo cautelare, “La risoluzione di diritto del contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato il 23.2.1995, veniva
già accertata e dichiarata in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 4723/2002, con la quale i convenuti venivano anche condannati al rilascio dell'immobile. Di talché, trattandosi di un contratto già risolto e, dunque, di un rapporto contrattuale già cessato con effetti ex tunc, non residuava alcun margine per l'applicazione dell'art. 13, co. 4 bis, D.L. n. 193/2016, per il semplice fatto che uno stesso contratto non può andare incontro ad una “doppia risoluzione”.
Come espressamente previsto dall'art. 13, co. 4 bis, D.L. cit., il verbale notarile integra gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti stipulati ex art. 1523 c.c. dall' , ragion per cui può CP_1 trovare applicazione solo in presenza di un contratto ancora valido ed efficace. In mancanza, l'atto notarile non potrà neppure costituire titolo esecutivo per il rilascio del bene, giacché la previsione di una tale efficacia trova il suo necessario fondamento negli effetti risolutivi della attestazione di inadempimento, mancanti nelle ipotesi in esame. E' proprio per tale ragione che nel peculiare caso di specie - in cui il contratto di compravendita era già risolto di diritto, con declaratoria giudiziale di
avvenuta risoluzione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4723/2002 - il verbale notarile del 6.3.2019 può assumere esclusivamente natura di atto ricognitivo del diritto contrattuale
al rilascio del fondo, già maturato sin dalla risoluzione del contratto e cristallizzato nel titolo esecutivo rappresentato dalla menzionata sentenza del tribunale capitolino, depositata il 4.2.2002”.
Pag. 6 di 9 In sintesi, difetta l'idoneità del verbale notarile del 6 marzo 2019 a valere come autonomo titolo esecutivo. La sentenza di risoluzione del contratto (n. 4723/2022 del Tribunale di Roma), già passata in giudicato, è l'unico atto giuridico che accerta il diritto di al rilascio del fondo, e tale diritto CP_1
non può essere nuovamente validato ex novo tramite un documento notarile che si limita a
"confermare" un inadempimento già accertato in sede giudiziale e che ha quindi già dispiegato i propri effetti giuridici.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione a precetto va accolta, dichiarando l'inefficacia del precetto notificato l'8 marzo 2021 da nei confronti degli opponenti. CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da nella comparsa di costituzione e risposta CP_1 del 24/6/2021 per l'accertamento dell'inadempimento degli opponenti, la stessa non risulta ulteriormente coltivata nei successivi scritti difensivi, pertanto – alla luce della valutazione complessiva della condotta processuale della parte – la stessa appare oggetto di rinunzia tacita (v.
Cass. Civ. 12 novembre 2024, n. 29172) giacché non riproposta in sede di memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. (ove è sostituita da ulteriori e diverse domande) né riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2024.
Ad ogni buon conto, le domande riconvenzionali in comparsa di costituzione e risposta sarebbero non accoglibili per violazione del ne bis in idem.
Come incontestato tra le parti processuali, l'inadempimento contrattuale degli acquirenti è accertato con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4723/2002, che ha riconosciuto il diritto al rilascio dell'immobile (la sentenza è allegata alla comparsa di costituzione di del CP_1
24/06/2021). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Sezioni unite, sentenze 16 giugno
2006, n. 13916, e 17 dicembre 2007, n. 26482, ribadite, tra le altre, dalla sentenza 2016, n. 15339, e dall'ordinanza 10 maggio 2018, n. 11314 del 2018). Nel caso di specie si evince senza possibilità di dubbio che le parti dei pregressi giudizi erano le stesse (e/o relativi eredi) del giudizio odierno.
In sintesi, in questa sede non si potrebbe riesaminare né rimettere in discussione il decisum già coperto da giudicato (ne bis in idem).
Pag. 7 di 9 Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta da nelle memorie ex art. 186, CP_1 comma 6, n. 1 c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'immobile, la stessa
è inammissibile per tardività e per violazione del divieto di mutatio libelli.
Secondo i principi processuali, la domanda riconvenzionale deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta e non può essere introdotta successivamente attraverso memorie integrative. E la modifica della domanda riconvenzionale attraverso le memorie integrative integra una mutatio libelli, ossia una modificazione della causa petendi o del petitum che altera il thema decidendum e che, in violazione del principio della domanda e del contraddittorio, non è consentita oltre i termini previsti.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore può precisare e/o modificare le domande già proposte non potendo invece proporne di nuove o eccezioni che siano conseguenza di una domanda riconvenzionale o che siano formulate dal convenuto in quanto le stesse vanno proposte entro e non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. Civ. 03 aprile 2025, n. 8847; Cass. Civ. 24 febbraio 2023,
n. 5774; Corte Appello Firenze, 07 agosto 2023, n. 1702).
Nel caso di specie è proposta in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. una domanda di accertamento di diritti reali, avente causa petendi diversa rispetto alla domanda di inadempimento contrattuale azionata in riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta.
In sintesi, la domanda riconvenzionale di volta all'accertamento del diritto di proprietà CP_1 sull'immobile, proposta solo con la memoria ex art. 186, co. 6, n. 1 c.p.c., è tardiva e, pertanto, inammissibile.
La giurisprudenza ravvisa, tra l'altro, che nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli (v. tra le altre, Cass. Civ. 17 dicembre 2024, n. 32952).
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio di cognizione, della fase cautelare in corso di causa e della fase di reclamo cautelare) seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione allo scaglione tariffario (indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'istruttoria semplificata e documentale, nonché del carattere innovativo delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e/o quali eredi di nei confronti di , nonché sulle domande Persona_1 CP_1
Pag. 8 di 9 riconvenzionali formulate da quest'ultima nella causa iscritta al n. 1956/2021 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
A) accoglie la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato da in data 8 marzo 2021 nei confronti degli odierni opponenti;
CP_1
B) dichiara non luogo a provvedere, in quanto oggetto di rinunzia, in ordine alle seguenti domande riconvenzionali di formulate sub 3 e 4) in comparsa di costituzione e risposta del 24 giugno CP_1
2021 ossia “3) In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi della mancata condivisione delle tesi difensive esposte da , accertare la inadempienza dei signori / rispetto a CP_1 Pt_1 Pt_3 quanto contrattualmente previsto nel contratto di compravendita con patto di riservato dominio
richiamato in atti e stipulato in data del 23.02.1995, così come statuito dalla sentenza del Tribunale
di Roma n. sent.4723/2002 ed evidenziato dalle scritture contabili di facenti parte integrante CP_1
(all. B) del verbale di attestazione Notarile;
4) per l'effetto condannare i signori Parte_1
quali eredi del cuius Signor e anche Parte_2 Persona_1 Parte_3 in proprio ed erede del signor tutti detentori senza titolo dei beni di Persona_1 esclusiva proprietà di , al rilascio del fondo così come identificato in atti”; CP_1
C) dichiara inammissibile, per quanto in parte motiva, le seguenti domande riconvenzionali formulate da sub 2, 3 e 4) in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 14/9/2021 ossia “2) In via CP_1
riconvenzionale, nella denegata ipotesi della mancata condivisione delle tesi difensive esposte da
, accertare e dichiarare il diritto di piena proprietà di dell'immobile censito nel vigente CP_1 CP_1 catasto terreni del comune di Cerignola alla partita 101565 foglio 70 particelle n.2 e 78 in virtù della
sentenza di risoluzione del Tribunale di Roma n. 4723/2002; 3) accertare e dichiarare la detenzione
senza titolo dei predetti immobili da parte dei signori , quali eredi Parte_1 Parte_2
del cuius Signor e anche in proprio ed erede del Persona_1 Parte_3 signor 4) per l'effetto condannare i signori Persona_1 Parte_1 Pt_2
quali eredi del cuius Signor e anche in proprio
[...] Persona_1 Parte_3
ed erede del signor tutti detentori senza titolo dei beni di esclusiva Persona_1 proprietà di all'immediato rilascio del fondo così come identificato in atti, in favore di ”. CP_1
D) condanna al pagamento delle spese di lite (comprensive di quelle della fase cautelare e CP_1 di reclamo), che si liquidano in € 145,00 per esborsi ed in €.9.025,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristian Borrelli, procuratore antistatario dei sigg.ri Parte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
Foggia, lì 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Lacatena
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 1956/2021 R.G.,
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in proprio e/o C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi del de cuius , con il patrocinio dell'avv. Cristian Persona_1
Borrelli;
- opponenti e convenuti in riconvenzionale -
CONTRO
in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosalba Congedo;
- opposta e attrice in riconvenzionale -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c. depositato in data 25/3/2021 e regolarmente notificato,
[...]
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 spiegavano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 8/3/2021 da , con cui CP_1
veniva intimato il rilascio del fondo rustico sito in agro del Comune di Cerignola, denominato
“Lupara”, in forza del verbale notarile con formula esecutiva del 16/4/2019, rogato dal notaio di Roma. Persona_2
Gli odierni opponenti eccepivano:
- la duplicazione del titolo esecutivo (ne bis in idem), avendo il Tribunale di Roma pronunciato una sentenza (n. 19819/2008), con cui era stata già dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con atto pubblico del 7/07/2008, a rogito del Notaio di Foggia, tra Persona_3
la (ora ) e i coniugi Parte_4 CP_1 Persona_1
Pag. 1 di 9 e , con condanna degli stessi al rilascio del fondo (titolo già azionato con Per_1 Parte_3 un'opposizione a precetto pendente presso il Tribunale di Foggia al n. di R.G. 2913/2019);
- la carenza di interesse e abuso del diritto: il precetto impugnato non risponderebbe ad un interesse concreto e attuale, in quanto il rilascio del fondo era già stato ordinato in precedenza. Di conseguenza,
l'azione esecutiva di violerebbe il divieto di bis in idem e i principi di buona fede e CP_1
correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.);
- l'inidoneità del titolo esecutivo: per essere valido, il titolo esecutivo deve contenere in modo chiaro e inequivocabile l'obbligo di consegna/rilascio del bene. Nel contratto del 23 febbraio 1995 non è presente alcuna clausola esplicita che preveda il rilascio in caso di morosità. Pertanto, il titolo azionato da sarebbe giuridicamente inefficace per un'esecuzione forzata. CP_1
Concludevano, pertanto, chiedendo di: “1) in via processuale: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche inaudita altera parte, sussistendo sia il fumus che il periculum - Voglia l'adita Autorità nel merito e in via principale, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia l'atto di precetto per tutti i motivi innanzi libellati con soccombenza alle spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore”.
si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale e rappresentando: di essere CP_1
proprietaria del fondo agricolo “Posta Uccello” sito in Cerignola, acquistato nel 1995 dai coniugi e con patto di riservato dominio;
che il contratto Persona_1 Parte_3 prevedeva il pagamento del prezzo di € 61.433,91 in 30 rate annuali e la risoluzione automatica in caso di morosità superiore a due rate;
di aver ottenuto la risoluzione del contratto con sentenza del
Tribunale di Roma n. 4723/2002, a seguito dell'inadempimento dei coniugi i quali Controparte_2
avevano corrisposto solo la prima rata;
di aver attestato, con atto notarile del 6 marzo 2019, rogato dal
Notaio , l'inadempimento di e per un importo totale di € Persona_2 Pt_1 Pt_3
120.471,35; di aver, quindi, notificato precetto di rilascio del fondo, basandosi sul verbale notarile del
6 marzo 2019.
Eccepiva, inoltre: la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per mancanza degli elementi essenziali richiesti dall'art. 163, comma 2, nn. 3 e 4 c.p.c., avendo gli opponenti confuso i fondi, poiché nel loro atto si fa riferimento al fondo "Lupara", mentre quello oggetto di esecuzione è "Posta
Uccello", e per aver errato l'indicazione del numero e dell'anno di emissione della sentenza che ha disposto la risoluzione del contratto, nonché della data di sottoscrizione del contratto tra e gli CP_1 odierni opponenti;
che l'esecuzione si fonda su un titolo esecutivo valido, ossia l'attestazione notarile del 2019, riconosciuta dalla Legge 225/2016; che non esiste un titolo esecutivo duplicato, poiché la sentenza di risoluzione non è mai stata posta in esecuzione;
che l'opposizione R.G. 2913/2019, a cui si fa riferimento, riguarda un'altra esecuzione;
che il Decreto Milleproroghe n. 183/2021 (convertito
Pag. 2 di 9 in Legge n. 21/2021), in ordine alla eccepita sospensione delle esecuzioni fino al 30 giugno 2021, ha limitato la sospensione delle esecuzioni a due sole ipotesi: mancato pagamento del canone di locazione (art. 13, comma 13), ed esecuzioni derivanti da pignoramenti di abitazioni principali (art. 13, comma 14), non estendendo la sospensione a tutti gli immobili. Poiché il fabbricato rurale occupato dagli esecutati non rientra in alcuna delle due ipotesi previste dalla legge, la richiesta di sospensione non sarebbe applicabile.
L'odierna opposta così concludeva: “1) In via preliminare si chiede la revoca del provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso con ordinanza del 14.06.2021 non sussistendone i
presupposti previsti dalla legge;
2) Rigettare tutte le richieste così come formulate da parte avversa nell'atto introduttivo in quanto infondate per i motivi su esposti. 3) In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi della mancata condivisione delle tesi difensive esposte da , accertare la CP_1
inadempienza dei signori rispetto a quanto contrattualmente previsto nel contratto Parte_5
di compravendita con patto di riservato dominio richiamato in atti, e stipulato in data del 23.02.1995, così come statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. sent. 4723/2002 ed evidenziato dalle
scritture contabili di facenti parte integrante (all. B) del verbale di attestazione Notarile;
4) CP_1 per l'effetto condannare i signori , quali eredi del cuius Signor Parte_1 Parte_2 [...]
e anche in proprio ed erede del signor Persona_1 Parte_3 Persona_1
tutti detentori senza titolo dei beni di esclusiva proprietà di , al rilascio del fondo
[...] CP_1 così come identificato in atti;
5) Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l' formulava una nuova domanda CP_1 riconvenzionale, chiedendo l'accertamento del diritto di piena proprietà sull'immobile in questione, in virtù della sentenza di risoluzione del Tribunale di Roma n. 4723/2002, e di dichiarare la detenzione senza titolo dello stesso da parte degli odierni opponenti.
Con ordinanza del 14/06/2021, veniva sospesa l'efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto sul rilievo che: “(...) l'eccezione di prescrizione appare anche fondata in quanto il verbale notarile del 6.03.2019, nel caso di specie, costituisce atto meramente ricognitivo del diritto al rilascio del fondo, già accertato con sentenza del Tribunale di Roma del 4.02.2002 n. 4723, passata in
giudicato e annotata a margine della trascrizione dell'atto di vendita in data 22.10.2007 al n. 4322”;
e ancora “(...) è utile rammentare che non vertesi in tema di non esercizio del diritto reale di proprietà da parte di (che come noto è imprescrittibile salvo l'acquisto a titolo di CP_1 usucapione), ma del suo diritto contrattuale al rilascio del fondo, in forza della risoluzione del
contratto di vendita con riserva di proprietà, accertata da una sentenza passata in giudicato, al quale dunque si deve applicare il termine ordinario di prescrizione decennale”.
Pag. 3 di 9 Avverso tale provvedimento, l'opposta spiegava reclamo (R.G. 4065/2021), rigettato dal Collegio con ordinanza del 27/7/2021, con conferma integrale dell'ordinanza reclamata, e con rinvio della regolamentazione delle spese di lite al giudizio di merito.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e rilevata la mancanza di richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/10/2024, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
La presente controversia origina dall'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di avverso l'atto di precetto notificato da Parte_3 Persona_1
in data 8 marzo 2021, con cui veniva intimato il rilascio del fondo rustico sito nel Comune di CP_1
Cerignola, denominato “Posta Uccello”, in forza di un verbale notarile del 6/3/2019 rogato dal notaio di Roma. Persona_2
Gli opponenti formulavano tre principali motivi di opposizione: la duplicazione del titolo esecutivo
(ne bis in idem), la carenza di interesse e abuso del diritto da parte di , l'inidoneità del titolo CP_1 esecutivo per l'esecuzione del rilascio.
, costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale, ed eccepiva la nullità dell'atto CP_1
di citazione, insistendo sulla validità del titolo esecutivo azionato e sulla regolarità della procedura esecutiva intrapresa.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo avanzata da parte opposta.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie, esaminati gli atti, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. L'opposta ha eccepito un'asserita carenza nell'individuazione del fondo oggetto del precetto di rilascio, del numero e dell'anno di emissione della sentenza che ha disposto la risoluzione del contratto, nonché della data di sottoscrizione del contratto tra e gli odierni opponenti. Tuttavia, al di là di eventuali inesattezze o errori CP_1 materiali contenuti nell'atto di citazione, dal suo esame e dai documenti allegati, in particolare dall'atto notarile del 6/3/2019 e dall'atto di precetto dell'8/3/2021, emerge con assoluta chiarezza che il fondo agricolo oggetto dell'opposizione a precetto sia quello denominato “Posta Uccello”, censito al Catasto terreni del Comune di Cerignola alla partita n. 101565, foglio 70, particelle 2 e 78; che la
Pag. 4 di 9 sentenza citata sia in realtà quella del Tribunale di Roma n. 4723/2002; che il contratto di vendita sia quello sottoscritto in data 23/2/1995.
Di conseguenza, l'atto di citazione è sufficientemente chiaro, consentendo alla controparte di esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Nel contesto della presente controversia, assume rilievo il verbale notarile del 6 marzo 2019, rogato dal notaio , quale addotto titolo esecutivo per il rilascio del fondo rustico "Posta Persona_2
Uccello" in favore di . CP_1
La legge n. 225/2016, in attuazione dell'art. 13, co. 4-bis, del D.L. 193/2016, ha introdotto una specifica disciplina che consente agli enti, come , di redigere un verbale notarile che attesti CP_1
l'inadempimento dell'acquirente in caso di contratti di compravendita con riserva di proprietà, trasformando tale verbale in un titolo esecutivo valido per il rilascio del bene. Tuttavia, affinché il verbale notarile possa effettivamente avere questa forza esecutiva, è necessario che il contratto di compravendita sia ancora valido e non risolto, in modo che l'inadempimento dell'acquirente possa dispiegare tali effetti giuridici.
Nel caso in esame, però, deve tenersi conto che la risoluzione del contratto di compravendita stipulato nel 1995 tra i coniugi e è stata già formalmente accertata dalla sentenza n. Pt_1 CP_1
4723/2002 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che ha sancito la cessazione del contratto per inadempimento con il conseguente ordine di rilascio del fondo. In altre parole, il contratto in questione è stato già sciolto con effetto retroattivo dalla sentenza, con conseguente cessazione di ogni obbligo contrattuale tra le parti. E il titolo di condanna rinveniente dalla sentenza n. 4723/2002 risulta prescritto per decorso del termine ordinario decennale, come pure eccepito da parte opponente (in sede di note di trattazione scritta dell'08 luglio 2021 in vista dell'udienza ex art. 183 c.p.c. del
16/07/2021).
Si evidenzia che nel presente giudizio, in data 14 giugno 2021, il G.I. aveva in sede cautelare sospeso l'efficacia del titolo esecutivo in considerazione della possibile prescrizione del diritto azionato
(provvedimento confermato in sede di reclamo), ritenendo che il diritto al rilascio dovesse essere esercitato entro il termine ordinario di dieci anni dalla pronuncia della sentenza di risoluzione del contratto. Poiché la sentenza del 2002 è passata in giudicato e annotata a margine della trascrizione dell'atto di vendita in data 22 ottobre 2007, il termine decennale risulta decorso al momento della notificazione del precetto nel 2021.
Ciò premesso, qualunque atto successivo, incluso il verbale notarile del 6 marzo 2019, che faccia riferimento al contratto ormai risolto, non ha un valore giuridico autonomo;
opinare diversamente implicherebbe l'elusione del termine prescrizionale decennale che assiste i diritti che hanno fonte nei capi di condanna di cui al titolo giudiziale (art. 2953 cod. civ.).
Pag. 5 di 9 Il verbale notarile del 6 marzo 2019 non fa altro che "riconfermare" un inadempimento già
riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva già accertato la risoluzione del contratto e ordinato il rilascio del fondo. In altre e più semplici parole, questo verbale non introduce nuovi fatti o situazioni giuridiche che giustifichino un nuovo atto di esecuzione, ma si limita a prendere atto di un diritto che era già stato deciso in sede giudiziaria. In altri termini ancora, il verbale notarile del 2019 non può sostituirsi alla sentenza di risoluzione del contratto, né può essere considerato autonomamente esecutivo, in quanto la materia risulta già trattata e risolta con la precedente sentenza. Lo stesso verbale notarile richiama l'intervenuto giudicato laddove in notaio rogante dà atto che “il comparente, nella riferita qualità, dichiara inoltre che l' in virtù della CP_1 morosità maturata, superiore alle due rate di prezzo, ha già ottenuto la Sentenza di risoluzione contrattuale pronunciata, all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 47499 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 1999, dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Seconda
– in data 21 dicembre 2001 e depositata in data 4 febbraio 2002, sentenza n. 4723, (cron. 3770, n.
2517/02 di repertorio), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 22 aprile 2002 al n.
16948, divenuta definitiva e regolarmente annotata a margine della sopra citata trascrizione della vendita in data 22 ottobre 2007 al n. 4322 di formalità”.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale in epigrafe in sede di reclamo cautelare, “La risoluzione di diritto del contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato il 23.2.1995, veniva
già accertata e dichiarata in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 4723/2002, con la quale i convenuti venivano anche condannati al rilascio dell'immobile. Di talché, trattandosi di un contratto già risolto e, dunque, di un rapporto contrattuale già cessato con effetti ex tunc, non residuava alcun margine per l'applicazione dell'art. 13, co. 4 bis, D.L. n. 193/2016, per il semplice fatto che uno stesso contratto non può andare incontro ad una “doppia risoluzione”.
Come espressamente previsto dall'art. 13, co. 4 bis, D.L. cit., il verbale notarile integra gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti stipulati ex art. 1523 c.c. dall' , ragion per cui può CP_1 trovare applicazione solo in presenza di un contratto ancora valido ed efficace. In mancanza, l'atto notarile non potrà neppure costituire titolo esecutivo per il rilascio del bene, giacché la previsione di una tale efficacia trova il suo necessario fondamento negli effetti risolutivi della attestazione di inadempimento, mancanti nelle ipotesi in esame. E' proprio per tale ragione che nel peculiare caso di specie - in cui il contratto di compravendita era già risolto di diritto, con declaratoria giudiziale di
avvenuta risoluzione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4723/2002 - il verbale notarile del 6.3.2019 può assumere esclusivamente natura di atto ricognitivo del diritto contrattuale
al rilascio del fondo, già maturato sin dalla risoluzione del contratto e cristallizzato nel titolo esecutivo rappresentato dalla menzionata sentenza del tribunale capitolino, depositata il 4.2.2002”.
Pag. 6 di 9 In sintesi, difetta l'idoneità del verbale notarile del 6 marzo 2019 a valere come autonomo titolo esecutivo. La sentenza di risoluzione del contratto (n. 4723/2022 del Tribunale di Roma), già passata in giudicato, è l'unico atto giuridico che accerta il diritto di al rilascio del fondo, e tale diritto CP_1
non può essere nuovamente validato ex novo tramite un documento notarile che si limita a
"confermare" un inadempimento già accertato in sede giudiziale e che ha quindi già dispiegato i propri effetti giuridici.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione a precetto va accolta, dichiarando l'inefficacia del precetto notificato l'8 marzo 2021 da nei confronti degli opponenti. CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da nella comparsa di costituzione e risposta CP_1 del 24/6/2021 per l'accertamento dell'inadempimento degli opponenti, la stessa non risulta ulteriormente coltivata nei successivi scritti difensivi, pertanto – alla luce della valutazione complessiva della condotta processuale della parte – la stessa appare oggetto di rinunzia tacita (v.
Cass. Civ. 12 novembre 2024, n. 29172) giacché non riproposta in sede di memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. (ove è sostituita da ulteriori e diverse domande) né riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni del 18 ottobre 2024.
Ad ogni buon conto, le domande riconvenzionali in comparsa di costituzione e risposta sarebbero non accoglibili per violazione del ne bis in idem.
Come incontestato tra le parti processuali, l'inadempimento contrattuale degli acquirenti è accertato con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4723/2002, che ha riconosciuto il diritto al rilascio dell'immobile (la sentenza è allegata alla comparsa di costituzione di del CP_1
24/06/2021). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Sezioni unite, sentenze 16 giugno
2006, n. 13916, e 17 dicembre 2007, n. 26482, ribadite, tra le altre, dalla sentenza 2016, n. 15339, e dall'ordinanza 10 maggio 2018, n. 11314 del 2018). Nel caso di specie si evince senza possibilità di dubbio che le parti dei pregressi giudizi erano le stesse (e/o relativi eredi) del giudizio odierno.
In sintesi, in questa sede non si potrebbe riesaminare né rimettere in discussione il decisum già coperto da giudicato (ne bis in idem).
Pag. 7 di 9 Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta da nelle memorie ex art. 186, CP_1 comma 6, n. 1 c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sull'immobile, la stessa
è inammissibile per tardività e per violazione del divieto di mutatio libelli.
Secondo i principi processuali, la domanda riconvenzionale deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta e non può essere introdotta successivamente attraverso memorie integrative. E la modifica della domanda riconvenzionale attraverso le memorie integrative integra una mutatio libelli, ossia una modificazione della causa petendi o del petitum che altera il thema decidendum e che, in violazione del principio della domanda e del contraddittorio, non è consentita oltre i termini previsti.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore può precisare e/o modificare le domande già proposte non potendo invece proporne di nuove o eccezioni che siano conseguenza di una domanda riconvenzionale o che siano formulate dal convenuto in quanto le stesse vanno proposte entro e non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. Civ. 03 aprile 2025, n. 8847; Cass. Civ. 24 febbraio 2023,
n. 5774; Corte Appello Firenze, 07 agosto 2023, n. 1702).
Nel caso di specie è proposta in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. una domanda di accertamento di diritti reali, avente causa petendi diversa rispetto alla domanda di inadempimento contrattuale azionata in riconvenzionale in sede di comparsa di costituzione e risposta.
In sintesi, la domanda riconvenzionale di volta all'accertamento del diritto di proprietà CP_1 sull'immobile, proposta solo con la memoria ex art. 186, co. 6, n. 1 c.p.c., è tardiva e, pertanto, inammissibile.
La giurisprudenza ravvisa, tra l'altro, che nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli (v. tra le altre, Cass. Civ. 17 dicembre 2024, n. 32952).
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio di cognizione, della fase cautelare in corso di causa e della fase di reclamo cautelare) seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione allo scaglione tariffario (indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'istruttoria semplificata e documentale, nonché del carattere innovativo delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e/o quali eredi di nei confronti di , nonché sulle domande Persona_1 CP_1
Pag. 8 di 9 riconvenzionali formulate da quest'ultima nella causa iscritta al n. 1956/2021 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
A) accoglie la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato da in data 8 marzo 2021 nei confronti degli odierni opponenti;
CP_1
B) dichiara non luogo a provvedere, in quanto oggetto di rinunzia, in ordine alle seguenti domande riconvenzionali di formulate sub 3 e 4) in comparsa di costituzione e risposta del 24 giugno CP_1
2021 ossia “3) In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi della mancata condivisione delle tesi difensive esposte da , accertare la inadempienza dei signori / rispetto a CP_1 Pt_1 Pt_3 quanto contrattualmente previsto nel contratto di compravendita con patto di riservato dominio
richiamato in atti e stipulato in data del 23.02.1995, così come statuito dalla sentenza del Tribunale
di Roma n. sent.4723/2002 ed evidenziato dalle scritture contabili di facenti parte integrante CP_1
(all. B) del verbale di attestazione Notarile;
4) per l'effetto condannare i signori Parte_1
quali eredi del cuius Signor e anche Parte_2 Persona_1 Parte_3 in proprio ed erede del signor tutti detentori senza titolo dei beni di Persona_1 esclusiva proprietà di , al rilascio del fondo così come identificato in atti”; CP_1
C) dichiara inammissibile, per quanto in parte motiva, le seguenti domande riconvenzionali formulate da sub 2, 3 e 4) in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 14/9/2021 ossia “2) In via CP_1
riconvenzionale, nella denegata ipotesi della mancata condivisione delle tesi difensive esposte da
, accertare e dichiarare il diritto di piena proprietà di dell'immobile censito nel vigente CP_1 CP_1 catasto terreni del comune di Cerignola alla partita 101565 foglio 70 particelle n.2 e 78 in virtù della
sentenza di risoluzione del Tribunale di Roma n. 4723/2002; 3) accertare e dichiarare la detenzione
senza titolo dei predetti immobili da parte dei signori , quali eredi Parte_1 Parte_2
del cuius Signor e anche in proprio ed erede del Persona_1 Parte_3 signor 4) per l'effetto condannare i signori Persona_1 Parte_1 Pt_2
quali eredi del cuius Signor e anche in proprio
[...] Persona_1 Parte_3
ed erede del signor tutti detentori senza titolo dei beni di esclusiva Persona_1 proprietà di all'immediato rilascio del fondo così come identificato in atti, in favore di ”. CP_1
D) condanna al pagamento delle spese di lite (comprensive di quelle della fase cautelare e CP_1 di reclamo), che si liquidano in € 145,00 per esborsi ed in €.9.025,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cristian Borrelli, procuratore antistatario dei sigg.ri Parte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
Foggia, lì 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Lacatena
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