Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/12/2024, n. 32982
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Sentenza 17 dicembre 2024

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In tema di accise sul gas naturale, la traslazione dell'imposta può avvenire qualora il contribuente tenuto al pagamento sia anche il consumatore finale del gas e, cioè, utilizzi direttamente il prodotto per la produzione di energia elettrica, posto che in tal caso il contribuente di fatto o soggetto inciso coincide col consumatore dell'energia elettrica prodotta.

Spetta all'Agenzia delle dogane l'onere di dimostrare la traslazione delle accise sul gas naturale, in quanto fatto impeditivo del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 29 della l. n. 428 del 1990 (anche dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della l. n. 13 del 2007), e la prova può essere data anche per presunzioni, purché gravi precise e concordanti; ne consegue che l'appostazione di una generica voce del bilancio d'esercizio dell'imprenditore tenuto al pagamento delle accise, in quanto mero indizio, non è idonea di per sé sola a integrare la prova della traslazione dell'imposta su terzi, salvo che dal bilancio si evinca che l'imposta pagata all'imprenditore è stata collocata tra i costi di produzione del reddito, dei quali si tiene normalmente conto ai fini della determinazione del prezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/12/2024, n. 32982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32982
    Data del deposito : 17 dicembre 2024

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