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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1437 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 24/06/2025, alle ore 9.30, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Caterina Simonetta, per parte ricorrente, la quale si riporta al ricorso introduttivo e si oppone alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come formulata dall' . Chiede che la causa venga decisa con CP_1
l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Maria Stella Pileio, per l' , per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, la CP_1
quale si riporta alla memoria difensiva ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione ed invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
24/06/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 1437 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. SIMONETTA Parte_1
CATERINA, giusta procura in atti. ricorrente
E in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.30, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2025, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto, in data 10.07.2024, un provvedimento da parte dell' di Reggio Calabria di CP_1
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig.
[...]
– cat. INVCIV n. 07140058” con il quale veniva informato che “a Pt_1
seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2024 al
31.07.2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07140058 per un importo complessivo di € 2.405,62 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Avverso il suddetto provvedimento il Sig. presentava ricorso Parte_1
amministrativo al Comitato Provinciale Inps, che tuttavia, rimaneva privo di riscontro.
Eccepiva l'illegittimità dell'indebito in quanto emesso in violazione degli art. 52
Legge 88/89 e 13 Legge 412/91, per i quali “…non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Deduceva, altresì, che nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si era affermato e consolidato un principio di settore secondo cui “..il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Riteneva applicabile al caso di specie l'orientamento formatosi di recente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito, quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall'Ente che, quindi, l'Ente stesso già conosce. Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali evidenziava che la giurisprudenza di legittimità si era orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento dell'indebito da parte dell'ente.
Concludeva sostenendo che il provvedimento oggetto di causa mancava di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Per tutti questi motivi chiedeva che venisse annullato il provvedimento comunicatogli il 10.7.2024; in subordine dichiarata la ripetibilità delle somme da
CP_ parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito.
Si costituiva in giudizio l' , impugnando e contestando il dedotto avversario. CP_1
Eccepiva la natura esistenziale dell'indebito e l'incompatibilità tra l'assegno ordinario e quello di invalidità civile.
Deduceva, che a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Palmi, procedimento R.G. n. 3367/2023, la prestazione era stata ripristinata con nuova numerazione InvCiv 07174653 con codice fascia 30 di invalidità civile totale.
Dagli arretrati calcolati, pari ad € 5722,26, dal 07.2023 al 30.11.2024, erano state decurtate le somme già riscosse da parte ricorrente, di cui alla richiesta di restituzione, e la differenza a credito, pari ad € 3.316,64, era stata corrisposta con la mensilità di dicembre 2024.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta a sentenza.
La domanda è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Occorre prima di tutto rilevare che l'indebito oggetto di causa riguarda somme già percepite dal ricorrente a titolo di pensione di invalidità civile e, pertanto, ha natura assistenziale.
Per tal motivo, non sono applicabile al caso di specie gli art. 52 Legge 88/89 e 13
Legge 412/91, che riguardano, invece, gli indebiti previdenziali.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
Si devono invece applicare al caso di specie i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte
Cost. n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che Per_1
"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nel caso di specie non è configurabile alcun dolo del ricorrente e quindi alcuna addebitabilità dell'erogazione di somme non dovute, ma un errore dell' , per CP_1
cui l'indebito è da ritenersi irripetibile.
Oltretutto, il suddetto indebito, a dire di parte resistente, nascerebbe dall'incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e l'assegno di invalidità civile, corrisposti contemporaneamente al ricorrente dallo stesso Ente, il quale era quindi a conoscenza del fatto che solo una delle due prestazioni poteva essere corrisposta, mentre ha continuato a corrisponderle entrambe fino al momento della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di inabilità civile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2 conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2
situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse (...).
In casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa” (in tal senso, v. Cass. n. 8731/2019 e n. 12608/2020).
Se questo è quanto statuito dalla giurisprudenza, tanto più il suddetto principio è applicabile nel caso di specie in cui non vi è stato alcun comportamento doloso del ricorrente, né tanto meno qualche sua omissione, ma la continuazione
CP_ dell'erogazione della prestazione da parte dell' ha ingenerato in capo ad esso un legittimo affidamento, tale da escludere la ripetibilità delle somme erogate.
Per quanto sopra, dovrà essere dichiarato illegittimo ed annullato il
CP_ provvedimento inviato al ricorrente il 10.7.2024, con il quale l' intimava al
Sig. la restituzione dell'importo di euro 2.405,62 e, Parte_1
conseguentemente, condannato l' alla restituzione della somma che lo CP_2
stesso dichiara di aver trattenuto al momento della liquidazione degli arretrati, nascenti dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile in pensione di inabilità civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara illegittimo ed annulla il provvedimento inviato al ricorrente il 10.7.2024,
CP_ con il quale l' gli ha intimato la restituzione dell'importo di euro 2.405,62;
-condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di indebito di cui al CP_1
provvedimento del 10.7.2024;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Palmi 24/06/2025
Dott.ssa Giuliana Profazio